IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista la  legge 5 febbraio  1992, n. 169, relativa  alla disciplina
per  il riconoscimento  della  denominazione  di origine  controllata
degli oli di oliva vergini ed extravergini;
  Visto  il decreto  ministeriale 4  novembre 1993,  n. 573,  recante
norme di attuazione della citata legge;
  Visto il regolamento (CEE) n.  2081/92 del Consiglio concernente la
protezione  delle  denominazioni  di   origine  e  delle  indicazioni
geografiche dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 123/97 della Commissione relativo alla
registrazione  della  denominazione  di  origine  protetta  dell'olio
extravergine  di oliva  "Riviera ligure"  ai sensi  dell'art. 17  del
predetto  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  in  quanto  denominazione
consacrata  dall'uso   e  preesistente  l'entrata  in   vigore  della
normativa comunitaria di settore;
  Considerato che l'art. 4, comma 2,  della legge 5 febbraio 1992, n.
169, sopracitata prevede che il riconoscimento delle denominazioni di
origine  e l'approvazione  dei  relativi  disciplinari di  produzione
vengano effettuati con decreto  del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste anche per dare adeguata informazione agli interessati;
  Visto il decreto legislativo 4  giugno 1997, n. 143, che istituisce
il  Ministero per  le politiche  agricole  in qualita'  di centro  di
riferimento  degli  interessi  nazionali   in  materia  di  politiche
agricole, forestali  e agroalimentari  con particolare  riguardo alla
attribuzione  di  compiti  di  tutela  della  qualita'  dei  prodotti
agroalimentari;
  Considerato  che  la  denominazione di  origine  protetta  "Riviera
ligure" per l'olio extravergine di oliva e' stata registrata ai sensi
del richiamato  regolamento della commissione  n. 123 del  23 gennaio
1997,  nel   quadro  della   procedura  semplificata   dell'art.  17,
regolamento  (CEE)  2081/92, e  che  tale  procedura non  prevede  la
pubblicazione del relativo disciplinare di produzione, nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea;
  Ritenuto  che,  in  considerazione   di  quanto  esposto,  sussista
l'esigenza impellente  di pubblicare  nella Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione
di  origine controllata  per  l'olio extravergine  di oliva  "Riviera
Ligure"  affinche' le  disposizioni,  contenute  nel disciplinare  di
produzione  approvato in  sede  comunitaria,  siano accessibili,  per
informazione ergaomnes, sul territorio italiano;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata   "Riviera  ligure"   registrata  in   sede  comunitaria,
nell'ambito  delle "Denominazioni  di  origine protetta"  dell'Unione
Europea, riservata  all'olio extravergine  di oliva,  con regolamento
(CE) n. 123/97 della Commissione dell'Unione Europea, e' riportato in
allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.
  I produttori  che intendano porre in  commercio l'olio extravergine
di oliva con la denominazione di origine controllata "Riviera ligure"
possono  utilizzare,  in sede  di  presentazione  e designazione  del
prodotto, anche  la menzione  "Denominazione di origine  protetta" in
conformita' dell'art. 8  del Regolamento (CEE) 2081/92  e sono tenuti
al rispetto di  tutte le condizioni previste  dalla normativa vigente
in materia.
   Roma, 3 agosto 1998
                                                   Il Ministro: Pinto