IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativa alla disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini; Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, recante norme di attuazione della citata legge; Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio concernente la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 1065/97 della Commissione relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva "Colline salernitane" ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, in quanto denominazione consacrata dall'uso e preesistente l'entrata in vigore della normativa comunitaria di settore; Considerato che l'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, sopracitata prevede che il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione vengano effettuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste anche per dare adeguata informazione agli interessati; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualita' di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari; Considerato che la denominazione di origine protetta "Colline salernitane" per l'olio extravergine di oliva e' stata registrata ai sensi del richiamato regolamento della Commissione n. 1065 del 12 giugno 1997, nel quadro della procedura semplificata dell'art. 17, Registro (CEE) n. 2081/92, e che tale procedura non prevede la pubblicazione del relativo disciplinare di produzione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea; Ritenuto che, in considerazione di quanto esposto, sussista l'esigenza impellente di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata per l'olio extravergine di oliva "Colline salernitane" affinche' le disposizioni, contenute nel disciplinare di produzione approvato in sede comunitaria, siano accessibili, per informazione ergaomnes, sul territorio italiano; Decreta: Articolo unico Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Colline salernitane", registrata in sede comunitaria, nell'ambito delle "Denominazioni di origine protetta" dell'Unione europea, riservata all'olio extravergine di oliva, con regolamento (CE) n. 1065/97 della Commissione dell'Unione Europea, e' riportato in allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante. I produttori che intendano porre in commercio l'olio extravergine di oliva con la denominazione di origine controllata "Colline salernitane" possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, anche la menzione "Denominazione di origine protetta" in conformita' dell'art. 8 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Roma, 6 agosto 1998 Il Ministro: Pinto