IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonche' la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorche' assicurabili; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Vista la richiesta di declaratoria della regione Calabria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: gelate dal 3 marzo 1998 al 15 aprile 1998 nella provincia di Cosenza; gelate dal 20 marzo 1998 al 31 marzo 1998 nella provincia di Crotone; gelate dal 22 marzo 1998 al 29 marzo 1998 nella provincia di Catanzaro; Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185: Catanzaro: gelate dal 22 marzo 1998 al 29 marzo 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Borgia, Caraffa di Catanzaro, Catanzaro, Cropani, Marcedusa, Petrona', San Floro, Sellia Marina, Simeri Crichi, Soveria Simeri; gelate dal 22 marzo 1998 al 29 marzo 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Borgia, Caraffa di Catanzaro, Catanzaro, Cropani, San Floro; Cosenza: gelate dal 3 marzo 1998 al 28 marzo 1998, dal 7 aprile 1998 al 15 aprile 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), nel territorio dei comuni di Acri, Albidona, Altomonte, Amendolara, Bisignano, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Corigliano Calabro, Cosenza, Firmo, Francavilla Marittima, Montegiordano, Oriolo, Plataci, Rende, Rocca Imperiale, Roggiano Gravina, Roseto Capo Spulico, Rossano, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, San Lorenzo del Vallo, San Marco Argentano, Santa Sofia d'Epiro, Saracena, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese, Villapiana; Crotone: gelate dal 20 marzo 1998 al 31 marzo 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), nel territorio dei comuni di Belvedere di Spinello, Crotone, Cutro, Petilia Policastro, Rocca di Neto, Roccabernarda, Santa Severina. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 agosto 1998 Il Ministro: Pinto