A tutte le amministrazioni comunali
A tutte le comunita' montane
Ai prefetti della Repubblica
e, per conoscenza:
Al Ministero dell'interno
Al Ministero di grazia e giustizia
Ai commissari di Governo nelle
regioni a statuto ordinario
Al commissario dello Stato nella
regione Sicilia
Al rappresentante del Governo nella
regione Sardegna
Al commissario di Governo nella
regione Friuli-Venezia Giulia
Al presidente della commissione di
coordinamento nella Valle d'Aosta
Ai commissari di Governo nelle
province autonome di Trento e
Bolzano
Agli assessori regionali alla
sanita' delle regioni a statuto
ordinario e speciale
Agli assessori provinciali alla
sanita' di Trento e Bolzano
All'Associazione nazionale comuni
italiani
All'Istituto superiore di sanita'
Pervengono a questo Ministero quesiti circa il trattamento dei
resti mortali che si rinvengono in occasione di esumazioni ordinarie
ed estumulazioni.
Poiche' la consistenza del fenomeno e' divenuta rilevante si
ritiene, con la presente circolare, di fornire indirizzi operativi
nelle more di una organica revisione del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
1. Definizione.
Si definisce "resto mortale" il risultato della completa
scheletrizzazione di un cadavere ovvero, per salme inumate, l'esito
della trasformazione delle stesse allo scadere del turno almeno
decennale di rotazione per effetto di mummificazione o
saponificazione e, per salme tumulate, l'esito della trasformazione
allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni per
effetto di corificazione.
2. Trattamenti consentiti all'esumazione ordinaria.
Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 85 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 285/1990, nel caso di non completa
scheletrizzazione della salma, il resto mortale potra':
a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del
cadavere;
b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in
contenitori di materiale biodegradabile;
c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a
cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
Sull'esterno del contenitore dovra' essere riportato nome, cognome,
data di nascita e di morte del defunto esumato.
Per i resti mortali da reinumare e' consentito addizionare
direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del
contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i
processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da
mummificazione o saponificazione, purche' tali sostanze non siano
tossiche o nocive, ne' inquinanti il suolo o la falda idrica.
Il tempo di reinumazione viene stabilito in:
cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze
biodegradanti.
3. Trattamenti consentiti all'estumulazione.
Ai sensi dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 285/1990, sussistono diverse possibilita':
a) estumulazione effettuata dopo venti anni dalla tumulazione: il
resto mortale deve essere inumato, dopo avere creato le condizioni
per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, anche
con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di
materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione delle sostanze
di cui al paragrafo 2.
b) estumulazione effettuata prima di venti anni dalla tumulazione.
Il resto o il cadavere deve essere inumato seguendo quanto
specificato al punto a) che precede, fatto salvo il periodo di
inumazione che ordinariamente e' stabilito in dieci anni, per effetto
dell'obbligo di cui all'art. 86/3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 285/1990.
E' altresi' consentita la tumulazione nella stessa o in altra
sepoltura. In tal caso e' d'obbligo il ripristino delle condizioni di
impermeabilita' del feretro quando il personale dell'A.S.L. che
sovrintende alle operazioni cimiteriali constati che le condizioni
della salma, per presenza di parti molli, siano tali da prescrivere
il cosiddetto "rifascio".
E' consentito addizionare al resto mortale particolari sostanze
favorenti la scheletrizzazione, come gia' specificato al paragrafo 2.
4. Cremazione di cadaveri di persone decedute dopo l'entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990,
n. 285 (26 ottobre 1990), precedentemente inumati o tumulati.
E' consentita seguendo le procedure di cui all'art. 79 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 285/1990.
5. Cremazione di resti mortali.
La cremazione di resti mortali e' ammessa quando il decesso sia
avvenuto dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica n. 285/1990, previa acquisizione dell'assenso del coniuge
o, in mancanza, il parente piu' prossimo secondo anche quanto
stabilito al paragrafo 15 della precedente circolare n. 24 del 24
giugno 1993. Quando vi sia disinteresse da parte dei familiari alle
operazioni di esumazione ordinaria e il sindaco, con pubbliche
affissioni, abbia provveduto ad informare preventivamente la
cittadinanza del periodo di loro effettuazione e del trattamento
prestabilito dei resti mortali (reinumazione o avvio a cremazione),
il disinteresse e' da valere come assenso al trattamento stesso.
E' consentita altresi' la cremazione di resti mortali di persona
deceduta prima della entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica n. 285/1990, purche' venga richiesta dal coniuge o,
in sua assenza, dal parente piu' prossimo, individuato secondo gli
articoli 74 e seguenti del codice civile.
Per la cremazione di resti mortali rinvenuti allo scadere del
periodo di ordinaria inumazione (dieci anni nel caso di cui all'art.
82/1 e cinque anni nel caso di cui all'art. 86, commi 2 e 3), non e'
necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.
6. Cremazione di resti ossei.
La cremazione di resti ossei e' consentita qualora siano
consenzienti i familiari.
La ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore
facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta
di zinco.
Per le ossa contenute in ossario comune e' il sindaco a disporre
per la cremazione.
7. Tempi ordinari di inumazione di cadaveri.
Si richiama l'attenzione dei sindaci, cui compete l'ordine e la
vigilanza dei cimiteri (art. 51/1) e dei direttori sanitari delle
AA.SS.LL, che controllano il funzionamento dei cimiteri e propongono
ai sindaci i provvedimenti necessari per assicurare il regolare
servizio (art. 51/2), sulla opportunita' di verificare nei cimiteri
comunali, nei cimiteri particolari, nelle aree concesse a privati ed
a enti, che il turno di inumazione di cadaveri sia non inferiore a
quello stabilito in via ordinaria a dieci anni, o a quello minimo di
cinque anni ricorrendo le condizioni e con le procedure
autorizzatorie di cui al comma 3 dell'art. 82 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 285/1990.
8. Usanze funebri in reparti speciali entro i cimiteri.
Nel caso di aree cimiteriali destinate a sepoltura dei cadaveri di
professanti un culto diverso da quello cattolico, il tempo ordinario
di inumazione e' di dieci anni.
Laddove siano richiesti periodi superiori (talune usanze non
prevedono esumazione ordinaria) occorre concedere, in via onerosa per
i richiedenti, l'area per una durata non superiore a novantanove
anni, rinnovabile.
Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, e'
consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo
di cotone. Per il trasporto funebre e' d'obbligo l'impiego della
cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa, di legno e
zinco.
Il Sottosegretario di Stato: Bettoni