IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'art.  20 della legge 16  aprile 1987, n. 183,  in merito al
coordinamento delle politiche  riguardanti l'appartenenza dell'Italia
alle Comunita'  europee ed adeguamento dell'ordinamento  interno agli
atti normativi comunitari;
  Visto l'art.  5 della  legge 9  marzo 1989, n.  86, in  merito alle
norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo
comunitario   e  sulle   procedure  di   esecuzione  degli   obblighi
comunitari;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n.
675, recante norme per l'attuazione  della direttiva del Consiglio n.
79/196/CEE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n.
727, recante norme per l'attuazione  della direttiva del Consiglio n.
76/117/CEE;
  Vista la direttiva della  Commissione n. 97/53/CE dell'11 settembre
1997 che  adegua al progresso  tecnico la direttiva del  Consiglio n.
79/196/CEE;
  Visto  il  decreto del  Ministro  dell'industria,  del commercio  e
dell'artigianato del 5 ottobre 1984 che in attuazione della direttiva
n.  84/47/CEE, del  16 gennaio  1984 adegua  al progresso  tecnico la
direttiva n. 79/196/CEE;
  Visto  il  decreto del  Ministro  dell'industria,  del commercio  e
dell'artigianato del 1  marzo 1989 che in  attuazione della direttiva
n.  88/571/CEE,   adegua  al   progresso  tecnico  la   direttiva  n.
79/196/CEE;
  Visto  il  decreto del  Ministro  dell'industria,  del commercio  e
dell'artigianato  dell'11  novembre  1994  che  in  attuazione  della
direttiva  del  Consiglio  n.  90/487/CEE  e  della  direttiva  della
Commissione n. 94/26/CE, adegua ulteriormente al progresso tecnico la
direttiva n. 79/196/CEE;
  Visto  l'art. 5  del  decreto del  Presidente  della Repubblica  21
luglio  1982, n.  675,  che delega  il  Ministro dell'industria,  del
commercio e  dell'artigianato per l'adeguamento al  progresso tecnico
il  contenuto  delle norme  armonizzate  di  cui all'allegato  I  del
decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675;
  Considerato  che   per  il  progresso  avutosi   nella  tecnica  e'
necessario adeguare  le norme armonizzate  di cui all'allegato  I del
sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 675;
  Considerato  che per  le  caratteristiche  del materiale  elettrico
destinato  ad essere  utilizzato in  atmosfera esplosiva  deve essere
previsto un periodo  di transizione per consentire  alle industrie di
adeguarsi agli aggiornamenti apportati alle norme;
  Ritenuta la necessita' di procedere all'adeguamento di cui sopra in
attuazione  della  direttiva  della  Commissione  n.  97/53/CE  sopra
citata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'allegato I del decreto del  Presidente della Repubblica 21 luglio
1982, n. 675, e' sostituito dall'allegato I del presente decreto.