IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, in merito al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Visto l'art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86, in merito alle norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675, recante norme per l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 79/196/CEE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 727, recante norme per l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 76/117/CEE; Vista la direttiva della Commissione n. 97/53/CE dell'11 settembre 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio n. 79/196/CEE; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 5 ottobre 1984 che in attuazione della direttiva n. 84/47/CEE, del 16 gennaio 1984 adegua al progresso tecnico la direttiva n. 79/196/CEE; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1 marzo 1989 che in attuazione della direttiva n. 88/571/CEE, adegua al progresso tecnico la direttiva n. 79/196/CEE; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 novembre 1994 che in attuazione della direttiva del Consiglio n. 90/487/CEE e della direttiva della Commissione n. 94/26/CE, adegua ulteriormente al progresso tecnico la direttiva n. 79/196/CEE; Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675, che delega il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'adeguamento al progresso tecnico il contenuto delle norme armonizzate di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675; Considerato che per il progresso avutosi nella tecnica e' necessario adeguare le norme armonizzate di cui all'allegato I del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 675; Considerato che per le caratteristiche del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva deve essere previsto un periodo di transizione per consentire alle industrie di adeguarsi agli aggiornamenti apportati alle norme; Ritenuta la necessita' di procedere all'adeguamento di cui sopra in attuazione della direttiva della Commissione n. 97/53/CE sopra citata; Decreta: Art. 1. L'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675, e' sostituito dall'allegato I del presente decreto.