Ai provveditori agli studi e, per conoscenza: All'assessore alla pubblica istruzione della regione autonoma della Valle d'Aosta All'assessore alla pubblica istruzione della regione Sicilia Al presidente della provincia di Bolzano Al presidente della provincia di Trento Al servizio di controllo interno Premessa. In coerenza con i processi in atto di decentramento e di semplificazione delle procedure, per una maggiore celerita' ed efficacia dell'azione amministrativa rispetto alle esigenze dei diversi contesti territoriali, questo Ministero intende demandare ai Provveditori agli studi, a decorrere dall'anno scolastico 1998-1999, tutti gli adempimenti istituzionali in tema di istituzioni scolastiche meramente private d'istruzione secondaria, nonche' alcune altre incombenze relative alle scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate e alle scuole magistrali convenzionate. Con la presente circolare si forniscono, pertanto, indicazioni sulla operativita' che le SS.VV. hanno da tenere in tale settore. A) Istituzioni scolastiche non statali meramente private d'istruzione secondaria. I) Presa d'atto. La fonte normativa primaria e' costituita dalle disposizioni contenute nell'art. 352 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. A termini delle disposizioni vigenti (si richiama anche la sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 19 giugno 1958, pubblicata nel n. 148 della Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 1958) il gestore non ha un obbligo di notifica dell'istituzione scolastica aperta, ma la facolta' di comunicare all'amministrazione scolastica l'iniziativa assunta, e cio' allo scopo di ottenere una "presa d'atto" del regolare funzionamento. La "presa d'atto", quindi, si configura quale provvedimento amministrativo, attivato su istanza di parte e realizza un poteredovere di vigilanza che si conclude con un semplice accertamento dichiarativo (si richiama la circolare ministeriale n. 214, prot. n. 9405 del 18 settembre 1994, paragrafi l, 2, 3). Cio' premesso, a modifica della circolare ministeriale n. 214, prot. n. 9405 del 18 settembre 1974, la competenza ad emanare il decreto di "presa d'atto" viene devoluta al Provveditore agli studi; detta competenza attiene, quanto ai procedimenti amministrativi attivati ad istanza di parte, oltreche' alle istanze di presa d'atto, anche ai passaggi di gestione e al trasferimento di sede delle istituzioni scolastiche meramente private che gia' ne fruiscono, e, quanto ai procedimenti attivati di ufficio, alle revoche delle "prese d'atto" per accertate ragioni sopravvenute. Per quanto concerne il potere di chiusura "per ragioni di ordine morale e didattico", come testualmente dispone l'art. 354 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' in corso un apposito provvedimento di delega al Provveditore agli studi; non appena perfezionato l'iter relativo, se ne dara' comunicazione. Le disposizioni che seguono sono volte a richiamare, semplicemente coordinandole, le circolari precedentemente emanate (circolare ministeriale n. 259, prot. n. 8364 del 5 agosto 1958; circolare ministeriale n. 214, prot. n. 9405 del 18 settembre 1974; circolare ministeriale n. 87, prot. n. 2810 del 2 aprile 1976; circolare ministeriale n. 256, prot. n. 8320 del 6 novembre 1976; circolare ministeriale prot. n. 9024, del 6 dicembre 1991) salve ovviamente le modifiche qui evidenziate concernenti l'organo dell'amministrazione della pubblica istruzione competente a definire i vari adempimenti. II) Adempimenti del gestore. L'istanza di "presa d'atto" di regolare funzionamento dell'istituzione scolastica aperta, redatta con l'osservanza della legge sul bollo, va indirizzata non piu' a questo Ministero, ma direttamente al Provveditore agli studi competente, corredata dei documenti elencati nell'allegato A, che costituisce parte integrante della presente circolare. Del pari le istanze di "presa d'atto" per passaggio di gestione e trasferimento di sede, redatte nell'osservanza della legge sul bollo, vanno indirizzate al Provveditore agli studi competente corredate dei documenti di cui agli allegati B e C della presente circolare. Al Provveditore agli studi dovra' essere notificato anche il mutamento del rappresentante legale del soggetto gestore - societa' o persona giuridica, unitamente ai documenti elencati nell'allegato D della presente circolare. Si ricorda che al pagamento, ai sensi dell'art. 1, comma 79, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di quanto dovuto all'ispettore tecnico per l'indennita' di missione e rimborso spese in tutti i casi di procedimenti attivati ad iniziativa di parte, provvede direttamente il gestore con le modalita' indicate dalla circolare ministeriale prot. n. 5433 del 30 maggio 1997. III) Adempimenti del Provveditore agli studi. La "presa d'atto" del Provveditore agli studi, con le stesse procedure gia' seguite da questo Ministero, vale a dire in conformita' delle disposizioni contenute negli articoli 352 e 353 del decreto legislativo n. 297/1994, e' disposta sulla scorta dei risultati di appositi accertamenti effettuati da ispettore tecnico e, in base ad ogni altro elemento di giudizio comunque emergente dagli atti in possesso dell'ufficio scolastico provinciale. L'accertamento ispettivo ha carattere preventivo anche per quanto concerne i procedimenti relativi a passaggio di gestione o trasferimento di sede o radicale modificazione della sede scolastica. Compete anche al Provveditore agli studi procedere di ufficio ai dovuti accertamenti presso le competenti autorita' giudiziarie circa l'assenza o meno di precedenti penali o di carichi penali eventualmente pendenti in relazione al disposto dell'art. 353, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 297/1994. In base alla normativa vigente, ogni procedimento amministrativo, di accoglimento o negativo, attivato sia ad iniziativa di parte sia di ufficio, dovra' concludersi con un provvedimento espresso e congruamente motivato circa l'iter logico seguito ai fini della determinazione assunta. Si richiamano i termini previsti, per la conclusione dei vari procedimenti amministrativi, dal decreto ministeriale 6 aprile 1995, n. 190 (pubblicato nel supplemento n. 59 alla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 1995), emanato in adempimento all'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente ai procedimenti relativi alle istituzioni scolastiche meramente private: a) presa d'atto: giorni 300; b) passaggio di gestione: giorni 120; c) trasferimento o ampliamento di sede: giorni 90; d) mutamento del rappresentante legale del soggetto gestore: giorni 60. Le SS.VV. avranno cura di trasmettere al Ministero - Direzione generale per l'istruzione media non statale una copia del provvedimento positivo o negativo di "presa d'atto". Si ricordano, in particolare, le indicazioni contenute nella circolare ministeriale n. 87, prot. n. 2810 del 2 aprile 1976 sul fatto che le funzioni di vigilanza proprie dell'amministrazione scolastica non possono esaurirsi con il provvedimento di "presa d'atto", in quanto deve essere assicurata la permanenza degli stessi requisiti e condizioni di funzionalita' che hanno determinato tale provvedimento. In sostanza, occorre coniugare l'esigenza di non limitare il libero esercizio dell'attivita' formativa con quella - particolarmente rilevante anche per gli affidamenti insorti - di garantire che l'impegno per la qualita' dell'attivita' formativa, sotteso alla richiesta di presa d'atto, venga concretamente realizzato e mantenuto nel tempo. Restano, ovviamente, ferme le competenze in materia affidate a regioni e province autonome. IV) Verifica ispettiva. Si fa presente che questo Ministero, secondo una prassi consolidata in sede di conferimento del relativo incarico, ha richiesto che l'ispettore tecnico accerti l'idoneita' dell'istituzione scolastica a perseguire effettivamente gli obiettivi prefissi e pubblicizzati. In particolare, con la relazione ispettiva, sono di norma forniti elementi informativi specifici sotto i seguenti profili: 1) idoneita' didattica quanto a locali e attrezzature; 2) modalita' di svolgimento dell'azione didattica e relativa congruenza con gli obiettivi prefissi e pubblicizzati; proficuita' del rapporto docentealunno; 3) entita' numerica degli alunni iscritti e frequentanti per ogni singolo corso di cui si chiede la presa d'atto. E' da tener presente che le istituzioni scolastiche che assumono la denominazione generica di corsi di preparazione agli esami, ai sensi dell'art. 352, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, hanno fini, struttura e durata atipici e organizzazione che si verifica nel quadro della liberta', di gestione: si richiama il successivo comma 3 del citato art. 352. Si sottolinea, comunque, l'esigenza che le relazioni ispettive siano caratterizzate da congrua, coerente e chiara motivazione in ordine ai pareri formulati, in modo da consentire la massima trasparenza e correttezza amministrativa. Resta ferma la competenza della Direzione generale per l'istruzione media non statale a disporre gli accertamenti ispettivi che riterra' necessari o opportuni. V) Disposizioni finali. Rientra nella competenza dei Provveditori agli studi la trattazione di tutti i procedimenti attivati con istanze presentate successivamente alla pubblicazione della presente circolare. B) Scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate e scuole magistrali convenzionate. I) Chiusura della scuola per libera determinazione del gestore (paragrafo VII della circolare ministeriale n. 377 del 9 dicembre 1987). La relativa comunicazione va dal soggetto gestore comunicata al Provveditore agli studi, il quale, con provvedimento espresso (indirizzato per conoscenza anche a questo Ministero - Direzione generale per l'istruzione media non statale) gli rilascera', di regola entro trenta giorni, apposita dichiarazione di esserne stato edotto, specificando la decorrenza di chiusura e la scuola secondaria, possibilmente dello stesso tipo, per il deposito degli atti scolastici. II) Sospensione di funzionamento di classi non collaterali (paragrafo VII della circolare ministeriale n. 377 del 9 dicembre 1987). La relativa comunicazione del gestore e del preside, con nota a firma congiunta, circa la sospensione di funzionamento di una o piu' classi, va rivolta al Provveditore agli studi, il quale con provvedimento espresso (indirizzato per conoscenza anche a questo Ministero - Direzione generale per l'istruzione media non statale), di regola entro trenta giorni, rilascera' loro apposita dichiarazione di esserne stato edotto, specificando la classe sospesa e la scuola a cui si riferisce. Detta comunicazione al Provveditore agli studi e' da effettuarsi entro i primi dieci giorni dall'inizio dell'anno scolastico. Si ricorda che, come precisato dalla circolare ministeriale suindicata, qualora una stessa classe non venga attivata per piu' di un anno scolastico, tranne che non sussistano particolari motivi evidenziati da gestore e preside e accettati dal Provveditore agli studi, la scuola va considerata in via di chiusura graduale; sulla base anche degli elementi informativi acquisiti dagli atti di ufficio, il Provveditore agli studi avra' cura di notificare a gestore e preside detta chiusura, specificando la scuola prescelta per il deposito degli atti scolastici. Del pari si richiama la circolare ministeriale n. 377 del 9 dicembre 1987, quanto al principio che, qualora una classe venga meno nel corso dell'anno scolastico per il ritiro dalle lezioni di tutti gli alunni oppure venga ad essere costituita - in conseguenza anche di ritiri in corso d'anno - con un numero di allievi effettivamente frequentanti inferiore al minimo prescritto (almeno tre alunni), la classe stessa e' da considerarsi comunque come non attivata, per gli effetti di cui sopra (e' fatto salvo il valore legale degli studi per gli alunni che continuino la frequenza scolastica). III) Istituzione classi collaterali (paragrafo VI della circolare ministeriale n. 377 del 9 dicembre 1987) ed esami d'idoneita'. In ordine all'istituzione di classi collaterali nelle scuole secondarie di secondo grado, occorre, in via preliminare, tenere conto della nuova normativa di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante: "Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore", e al relativo regolamento di esecuzione in corso di perfezionamento. Si fa riserva, pertanto, di eventuali specifiche istruzioni nella materia, con rinvio a successiva circolare ministeriale, che, ove necessario, sara' emanata - comunque tempestivamente - dopo l'entrata in vigore del citato regolamento di esecuzione della legge n. 425/1997. C) Considerazioni finali. Tutte le determinazioni assunte dal Provveditore agli studi nei procedimenti richiamati nella presente circolare ministeriale hanno carattere definitivo. I Provveditori agli studi vorranno dare la piu' ampia divulgazione alla presente circolare. Il Ministro: Berlinguer