IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici; Visto l'art. 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente disposizioni in materia di accertamento, di riscossione, di contrasto all'evasione e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo n. 80, del 31 marzo 1998, concernente nuove disposizioni in materia, tra l'altro, di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 13 della citata legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo, di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 3, comma 122, della citata legge n. 662 del 1996, che stabilisce che i dati possono essere trasmessi su supporto magnetico; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale del 29 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 1997, che stabilisce che i supporti magnetici possono contenere le registrazioni dei dati per gli studi di settore anche per un numero di questionari inferiori a dieci; Visto il decreto 10 agosto 1998 con il quale sono stati approvati i questionari recanti i dati contabili ed extra contabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore che devono essere compilati dai contribuenti che nel 1997 hanno esercitato in via prevalente una delle attivita' previste dall'art. 1 del citato decreto; Visto l'art. 2 del suddetto decreto, in base al quale con separato decreto devono essere approvate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nei questionari approvati; Considerato che occorre dare attuazione alle disposizioni contenute nel citato articolo 2 del decreto 10 agosto 1998; Decreta: Art. 1. 1. I dati contenuti nei questionari approvati con decreto 10 agosto 1998 possono essere trasmessi all'Amministrazione finanziaria su supporti magnetici osservando le specifiche tecniche contenute: nell'allegato 1, per tutti i questionari indicati nell'art. 1 del citato decreto; nell'allegato 2, per il questionario SDl9; nell'allegato 3, per il questionario SD20; nell'allegato 4, per il questionario SD22; nell'allegato 5, per il questionario SD24; nell'allegato 6, per il questionario SD25; nell'allegato 7, per il questionario SD26; nell'allegato 8, per il questionario SD27; nell'allegato 9, per il questionario SD29; nell'allegato 10, per il questionario SD32; nell'allegato 11, per il questionario SD33; nell'allegato 12, per il questionario SG56; nell'allegato 13, per il questionario SG60; nell'allegato 14, per il questionario SG66; nell'allegato 15, per il questionario SG72; nell'allegato 16, per il questionario SG73; nell'allegato 17, per il questionario SG74; nell'allegato 18, per il questionario SK08; nell'allegato 19, per il questionario SK21; nell'allegato 20, per il questionario SM04; nell'allegato 21, per il questionario SM12; nell'allegato 22, per il questionario SM14; nell'allegato 23, per il questionario SM17; nell'allegato 24, per il questionario SM18; nell'allegato 25, per il questionario SM19; nell'allegato 26, per il questionario SM20; nell'allegato 27, per il questionario SM21; nell'allegato 28, per il questionario SM22; nell'allegato 29, per il questionario SM24; nell'allegato 30, per il questionario SM25; nell'allegato 31, per il questionario SM26; nell'allegato 32, per il questionario SM27.