Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo   fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni del  decretolegge, integrate con le  modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1998, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
                           Oneri indiretti
  1. Le disposizioni di cui all'art.  3, comma 2, del decreto-legge 8
agosto 1996,  n. 437, convertito,  con modificazioni, dalla  legge 24
ottobre 1996,  n. 556,  (( si  applicano anche ))  per il  periodo di
imposta relativo all'anno  1997. Il relativo onere  e' determinato in
lire 29 miliardi per l'anno 1998.
  2. Al  fine di ottimizzare  le misure  di sicurezza e  contenere il
rilevante  fenomeno infortunistico,  i premi  INAIL per  i dipendenti
delle imprese di  autotrasporto in conto di  terzi sono rideterminati
(( per il 1998  )) nei limiti di lire 32  miliardi. I minori introiti
derivanti  dall'applicazione del  presente  articolo sono  rimborsati
all'Istituto nazionale  per l'assicurazione contro gli  infortuni sul
lavoro  (INAIL) nei  limiti di  lire  32 miliardi,  per l'anno  1998,
dietro presentazione di apposita rendicontazione.
           Riferimenti normativi:
            -    L'art.  3,   comma 2,   del decreto-legge   8 agosto
          1996, n.  437, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          24  ottobre   1996, n. 556, recante: "Disposizioni  urgenti
          in materia di    imposizione  diretta  ed  indiretta,    di
          funzionalita'    dell'Amministrazione    finanziaria,    di
          gestioni  fuori bilancio,  di   fondi previdenziali   e  di
          contenzioso    tributario,    pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 25 ottobre 1996, n. 251, cosi' recita:
            "2. Gli importi di  L. 25.000 e di L. 50.000  previsti, a
          titolo di deduzione forfettaria di spese  non  documentate,
          dal comma 8 dell'art.  79 del testo unico delle imposte sui
          redditi,  di  cui al comma 1, come modificato  dall'art.  8
          del  decreto-legge  29  marzo 1993,   n.   82,  convertito,
          con    modificazioni, dalla legge  27 maggio 1993,  n. 162,
          sono  elevati,  rispettivamente, a  L.  32.000   ed   a  L.
          65.000.    La  presente   disposizione si   applica per  il
          periodo  d'imposta il  cui termine per    la  presentazione
          della dichiarazione dei  redditi scade successivamente alla
          data  del  21  febbraio 1996 e limitatamente a tale periodo
          d'imposta".