IL DIRIGENTE GENERALE
                 DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE
  Vista la  domanda in data 22  aprile 1992 con la  quale la Societa'
Ente Fiuggi  S.p.a., con sede in  Fiuggi, ha chiesto la  revisione ai
fini della  conferma del riconoscimento dell'acqua  minerale naturale
denominata "Fiuggi"  che sgorga nell'ambito  dell'omonima concessione
mineraria sita in comune di Fiuggi (Frosinone);
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
  Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
  Visto  il  decreto  ministeriale  13  gennaio  1993  relativo  alle
modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
  Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;
  Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;
  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
  Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
  Visti gli atti d'ufficio;
  Visto  il  parere della  III  Sezione  del Consiglio  superiore  di
sanita' espresso nella seduta dell'11 marzo 1998;
  Visto il decreto n. 1307 datato 16 luglio 1993 del presidente della
giunta  regionale del  Lazio con  il quale  l'A.S.T.I.F. con  sede in
Fiuggi   (Frosinone),  presso   il  comune,   e'  stata   autorizzata
all'imbottigliamento ed alla vendita dell'acqua minerale Fiuggi;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  confermato  il   riconoscimento  dell'acqua  minerale  naturale
"Fiuggi"  che sgorga  nell'ambito dell'omonima  concessione mineraria
sita in comune di Fiuggi (Frosinone).