IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto  l'art.  229  del  Nuovo  codice  della  strada approvato con
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.   285,   pubblicato   nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992 che delega i Ministri della Repubblica a  recepire,  secondo  le
competenze  loro  attribuite,  le  direttive  comunitarie afferenti a
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto l'art. 71 del Nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce  la  competenza  del  Ministro  dei  trasporti   e   della
navigazione  a decretare in materia di norme costruttive e funzionali
dei veicoli a motore e dei  loro  rimorchi,  ispirandosi  al  diritto
comunitario;
  Visto  il  decreto 5 agosto 1974 di recepimento della direttiva del
Consiglio n. 71/320/CEE, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  251  del  26  settembre  1974 concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati  membri  relativi  alla
frenatura  di  talune  categorie  di  veicoli  a  motore  e  dei loro
rimorchi;
  Visto il decreto del 2 giugno 1992, n.  341  di  recepimento  della
direttiva  91/422/CEE  della Commissione che da ultimo ha adeguato al
progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE, pubblicato nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 1992;
  Visto il decreto dell'8 maggio 1995 di recepimento delle  direttive
92/53/CEE   e   93/81/CEE   concernente   il   ravvicinamento   delle
legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli
a motore e dei loro rimorchi  pubblicato  nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995;
  Vista  la direttiva 98/12/CE della Commissione, del 27 gennaio 1998
che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE del Consiglio
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri  relativi
alla  frenatura  di  talune  categorie di veicoli a motore e dei loro
rimorchi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
   a) veicolo: qualsiasi tipo di  veicolo  definito  all'art.  2  del
decreto dell'8 maggio 1995 di recepimento delle direttive 92/53/CEE e
93/81/CEE  concernente  il  ravvicinamento  delle  legislazioni degli
Stati membri relative all'omologazione dei veicoli  a  motore  e  dei
loro rimorchi;
   b)   per   categoria   di   veicolo:   quella   risultante   dalla
classificazione definita all'allegato II dello stesso decreto.