IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 229 del Nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 71 del Nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto 5 agosto 1974 di recepimento della direttiva del Consiglio n. 71/320/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto il decreto del 2 giugno 1992, n. 341 di recepimento della direttiva 91/422/CEE della Commissione che da ultimo ha adeguato al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 1992; Visto il decreto dell'8 maggio 1995 di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995; Vista la direttiva 98/12/CE della Commissione, del 27 gennaio 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) veicolo: qualsiasi tipo di veicolo definito all'art. 2 del decreto dell'8 maggio 1995 di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; b) per categoria di veicolo: quella risultante dalla classificazione definita all'allegato II dello stesso decreto.