IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei Monopoli di Stato
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi, e successive modificazioni;
  Vista la  legge 13 luglio  1965, n.  825, concernente il  regime di
imposizione fiscale  dei prodotti  oggetto di  monopolio di  Stato, e
successive modificazioni;
  Vista  la legge  10 dicembre  1975, n.  724, che  reca disposizioni
sulla  importazione e  commercializzazione all'ingrosso  dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
  Vista la  legge 7  marzo 1985, n.  76, e  successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati .
  Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991
e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanita',
con i quali  sono state dettate specifiche  disposizioni tecniche per
il  condizionamento  e  l'etichettatura   dei  prodotti  del  tabacco
conformemente alle  prescrizioni delle direttive del  Consiglio delle
comunita' europee n. 89/622 e 92/41 CEE;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni;
  Ritenuto che,  ai sensi  dell'art. 2 della  citata legge  13 luglio
1965,  n.   825,  e  successive  modificazioni,   occorre  provvedere
all'inserimento, nella tariffa di vendita, di alcune marche estere di
tabacchi lavorati di provenienza CEE  ed extra CEE (in conformita' ai
prezzi  richiesti   dai  fabbricanti   e  dagli   importatori)  nelle
classificazioni dei prezzi  di vendita di cui  alla tabella, allegato
B, fissata dal decreto ministeriale  previsto dall'art. 9 della legge
7 marzo 1985, n. 76;
  Ritenuto, altresi', che occorre  provvedere, a seguito di richiesta
della ditta fornitrice,  alla radiazione dalla tariffa  di vendita di
un marca di tabacco da fumo per sigarette;
  Sentito il  parere favorevole del consiglio  di amministrazione dei
Monopoli di Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le seguenti marche di  sigari sono inquadrate nelle classificazioni
stabilite dalla tabella,  allegato B, di cui  al decreto ministeriale
previsto dall'art.  9 della legge 7  marzo 1985, n. 76,  al prezzo di
tariffa a fianco di ciascuna indicato:
                     Sigari e sigaretti naturali
                             (Tabella B)
                           Prodotti esteri
                     (Marche di provenienza CEE)
                                                             Lit./kg.
                                                             conv.le
 Sigari:
  DUNHILL CABRERAS TUBOS (conf. da 25 pezzi)               4.000.000
  DUNHILL SAMANAS (conf. da 5 pezzi)                       2.800.000
                           Prodotti esteri
                  (Marche di provenienza extra CEE)
                                                             Lit./kg.
                                                             conv.le
 Sigari:
  MACANUDO PETIT CORONA CAFE (conf. da 5 pezzi)             1.800.000