IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il  decreto-legge 22 ottobre  1992, n. 415,  convertito dalla
legge 19 dicembre 1992, n. 488, che reca modifiche alla legge 1 marzo
1986,   n.   64,   disciplinante   l'intervento   straordinario   nel
Mezzogiorno;
  Visto il decreto  legislativo 3 aprile 1993, n.  96, concernente la
cessazione dell'intervento straordinario nel  Mezzogiorno, e visto in
particolare  1'art.  19,  comma  5,   che  istituisce  un  Fondo  cui
affluiscono le disponibilita' di  bilancio per il finanziamento delle
iniziative nelle aree depresse del Paese;
  Visto il  decreto-legge 8  febbraio 1995,  n. 32,  convertito dalla
legge   7  aprile   1995,   n.  104,   recante   norme  per   l'avvio
dell'intervento   ordinario  nelle   aree  depresse   del  territorio
nazionle;
  Visti il  decreto-legge 23 febbraio  1995, n. 41,  convertito dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85;  il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito dalla  legge 8  agosto 1995, n.  341; il  decreto-legge 23
ottobre 1996,  n. 548,  convertito dalla legge  20 dicembre  1996, n.
641;  provvedimenti tutti  intesi  a finanziare  la realizzazione  di
iniziative dirette a favorire lo  sviluppo sociale ed economico delle
aree depresse;
  Visto l'art. 1  del decreto-legge 25 marzo 1997,  n. 67, convertito
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che, nell'autorizzare il Ministro
del  tesoro a  contrarre  mutui quindicennali  con varie  istituzioni
finanziarie con ammortamento  a totale carico dello  Stato, demanda a
questo Comitato  la ripartizione dei relativi  ricavi che affluiscono
al Fondo  di cui  al richiamato  art. 19  del decreto  legislativo n.
96/1993;
  Visto l'art. 1 commi 54 seg., della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
come modificato dall'art. 8 della  citata legge n. 135/1997, che, con
riferimento  alle opere  di  competenza soprattutto  delle regioni  e
degli enti locali istituisce il Fondo rotativo per la progettualita',
prevedendo peraltro il  rimborso dell'anticipazione ottenuta qualora,
entro  il  termine  indicato  dal legislatore,  l'opera  non  ottenga
l'intera copertura finanziaria ovvero non sia realizzabile ovvero non
sia da considerare piu' di interesse pubblico;
  Vista  la legge  30 giugno  1998, n.  208, che,  per assicurare  la
prosecuzione  degli interventi  di  cui all'art.  1 della  richiamata
legge n. 135/1997, autorizza la  spesa complessiva di 12.200 miliardi
di lire per il periodo 1999-2004 specificando che le predette risorse
affluiscono al Fondo di cui  al citato decreto legislativo n. 96/1993
e  demandando a  questo  Comitato il  riparto  delle risorse  stesse,
sentite le indicazioni di priorita' della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, e le  regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano;
  Visto l'art. 8  della legge 7 agosto 1997, n.  266, che tra l'altro
reca modificazioni  alla legge n.  341/1995, per quanto  riguarda gli
incentivi automatici alle attivita' produttive;
  Visto  l'art. 17,  comma 2,  della medesima  legge n.  266/1997 che
detta disposizioni in materia di  promozione e sviluppo delle piccole
e  medie  imprese cooperative  di  produzione  e  lavoro al  fine  di
favorire interventi capaci di salvaguardare l'occupazione;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e visti in particolare gli
articoli 4, 5 e 7 che  prevedono la concessione di agevolazioni sotto
forma  di credito  di  imposta  a favore  -  rispettivamente -  delle
imprese che assumono nuovi dipendenti in aree delle zone obiettivo 1,
delle imprese che assumono nuovi dipendenti e promuovono progetti nel
campo della  ricerca e  delle imprese che  partecipano ad  accordi di
programmazione negoziata e che  possono appunto chiedere di percepire
l'agevolazione sotto forma di credito di imposta;
  Visto l'accordo per il lavoro sottocritto dal Governo e dalle Parti
sociali il 24  settembre 1996, che prevede l'attivazione  di un piano
straordinario  per l'occupazione,  in particolare  nelle aree  a piu'
basso  tasso  di  sviluppo  ed  a  maggiore  tensione  occupazionale,
attraverso  il ricorso  a  specifiche  misure concernenti  promozione
dell'occupazione, ricerca ed innovazione, nonche' potenziamento della
dotazione infrastrutturale;
  Viste  le delibere  con le  quali questo  Comitato ha  proceduto al
riparto  delle  risorse  recate  dai  provvedimenti  normativi  sopra
richiamati, al netto delle finalizzazioni di legge;
  Vista  la  propria delibera  in  data  18  dicembre 1997  che  reca
disposizioni  in  materia di  riparto  delle  risorse destinate  alle
agevolazioni industriali ex lege n. 488/1992;
  Vista  la propria  delibera  in  data 26  febbraio  1998 che  detta
criteri per il  finanziamento dei patti territoriali  e dei contratti
d'area;
  Viste le proprie delibere in data 17 marzo 1998 e 6 maggio 1998 con
le quali  questo Comitato,  in applicazione  dell'art. 54,  comma 13,
della legge  n. 449/1997, ha  proceduto a dettare  nuove disposizioni
procedurali  in relazione  alla  sistematica  introdotta dalla  norma
stessa, ripartendo altresi' la tranche  di mutui di 3.000 miliardi di
lire -  accesa nel dicembre 1997  per far fronte alle  piu' immediate
esigenze correlate alle assegnazioni  disposte a valere sulle risorse
recate dalle leggi n. 488/1992, n. 85/1995, n. 341/1995 e n. 641/1996
- e modulando le restanti assegnazioni secondo le scansioni temporali
fissate dalla tabella F della legge 27 dicembre 1997, n. 450;
  Viste le  indicazioni di priorita'  formulate, ai fini  del riparto
delle  risorse  recate  dalla  legge n.  208/1998,  dalla  Conferenza
permanente per  i rapporti  fra lo  Stato, le  regioni e  le province
autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 9 luglio 1998;
  Vista la  dibera in data  odierna con  la quale questo  Comitato ha
proceduto, tra l'altro, a revocare  l'importo di 200 miliardi di lire
assegnato al  Ministero delle  comunicazioni, a valere  sulle risorse
recate dalla legge n. 641/1996, con delibera 18 dicembre 1996;
  Considerato  che   la  citata   legge  n.  208/1998   gia'  include
esplicitamente,   tra   le   iniziative   cui   conferire   carattere
prioritario,  il   completamento  delle  opere  situate   nelle  aree
depresse, commissariate ai  sensi dell'art. 13 della  citata legge n.
135/1997  e  per le  quali  l'Amministrazione  proponente accerti  le
condizioni di  attualita' e  cantierabilita', ed include  altresi' la
prosecuzione del programma di agevolazioni previste dall'art. 1 della
legge n. 488/1992;
  Ritenuto di condividere le  indicazioni della Conferenza permanente
per i  rapporti tra lo  Stato, le regioni  e le province  autonome di
Trento e Bolzano;
  Considerata in particolare l'urgenza, desumibile anche dal disposto
dell'art.  1,  comma  4,  della  richiamata  legge  n.  208/1998,  di
procedere in via immediata all'assegzione  delle risorse a favore del
Ministero dell'industria,  del commercio e dell'artigianato,  al fine
di  consentire  di  far  fronte,  in  tempi  certi  e  con  procedure
trasparenti,  alla domanda  di  sostegno alle  imprese, con  positive
ricadute di ordine occupazionale gia' nel brevemedio periodo;
  Ritenuto, nella  medesima ottica, di procedere  ad assegnazioni per
altre tipologie  di intervento del  pari idonee ad attivare  in tempi
brevi rilevanti risvolti occupazionali e/o per tipologie per le quali
l'iter istruttorio e' particolarmente avanzato;
  Ritenuto, nel quadro  di un'azione organica di  sostegno delle aree
depresse,  di assicurare  continuita'  rispetto  alle linee  definite
nelle precedenti  delibere di  riparto dei finanziamenti  riservati a
dette aree, adottando criteri e  metodologie analoghi a quelli allora
assunti, ma riconsiderandoli in  una logica evolutiva particolarmente
attenta alle  esigenze del  decentramento ormai  in fase  di avanzata
attuazione e diretta quindi a  dare adeguato risalto agli istituti di
regolamentazione  complessiva dei  rapporti tra  Governo nazionale  e
singola regione quali soggetti paritari di diritto;
  Ritenuto  in tale  contesto,  di prevedere  un ulteriore  specifico
finanziamento per la  riqualificazione dell'autostrada Salerno-Reggio
Calabria anche al  fine di assicurare flussi costanti  di risorse che
garantiscano   continuita'   alla   realizzazione  di   un'opera   da
considerare strategica per il rilancio del Mezzogiorno;
  Ritenuto  di quantificare  gli importi  ritenuti necessari  per far
fronte  agli  oneri di  cofinanziamento  di  progetti alimentati  con
risorse  comunitarie   ed  agli  oneri   derivanti  dall'applicazione
dell'art. 4 della legge n. 449/1997;
  Ritenuto di  finalizzare, in un  quadro di intese  istituzionali di
programma,    le   risorse    destinate   ad    ulteriori   programmi
infrastrutturali,  idonei  a creare  le  condizioni  per uno  stabile
sviluppo  delle aree  depresse  anche nel  mediolungo  periodo e  che
ricomprendano prioritariamente i completamenti ex lege n. 135/1997;
  Ritenuto,   in   relazione   al   limitato   utilizzo   del   fondo
progettualita' ed alle cause  che determinano tale limitato utilizzo,
di   destinare   parte   delle    risorse   riservate   a   programmi
infrastrutturali  all'effettuazione  di   studi  di  fattibilita'  in
funzione propedeutica  all'attivazione di detto  fondo ed in  modo da
consentire alle  regioni di disporre  di un parco progetti  di sicura
affidabilita', da finanziare secondo  criteri di priorita' concertati
tra lo Stato e le regioni stesse;
  Ritenuto  altresi'   opportuno  procedere   all'istituzione,  quale
struttura  di  collegamento  tra   le  Amministrazioni  centrali  con
riferimento alle intese istituzionali di  programma di cui al punto 1
della delibera 21 marzo 1997, di  un Comitato di coordinamento tra le
Amministrazioni che proceda, anche in contraddittorio con le regioni,
all'individuazione  delle  opere e  degli  studi  di fattibilita'  da
finanziare anche con le predette risorse nell'ambito delle stipulande
intese istituzionali di programma  e ad una equilibrata articolazione
territoriale  del  complesso   delle  risorse  delle  Amministrazioni
centrali;
  Ritenuto che  gli specifici stanziamenti  per le aree  depresse non
possono costituire  l'unico riferimento per le  politiche di sviluppo
di tali aree, ma debbono conservare il carattere di aggiuntivita';
  Ritenuto  che  sia  pertanto   necessario  disporre  di  un  quadro
informativo  esaustivo circa  le  modalita' di  utilizzo anche  degli
stanziamenti ordinari di bilancio;
  Ritenuto   che,  nell'ambito   delle  aree   depresse,  particolare
attenzione debba essere riservata  alle regioni dell'obiettivo 1, che
sono caratterizzate anche dal maggior deficit infrastrutturale;
                              Delibera:
  Ai fini della presente  delibera sono ripartite risorse revenienti,
quanto a 12.200 miliardi di lire, dalla legge n. 208/1998 e, quanto a
200 miliardi di  lire, dalla revoca delle  assegnazioni gia' disposte
con  delibera  18  dicembre  1996,  in  favore  del  Ministero  delle
comunicazioni  di  cui  alla  riportata  delibera  adottata  in  data
odierna.
1. Incentivi alle attivita' produttive.
  A valere sulle risorse recate dall'art.  1, comma 1, della legge n.
208/1998  sono assegnati  agli  incentivi  alle attivita'  produttive
complessivamente 6.500 miliardi di lire ripartiti come appresso:
 1.1. Agevolazioni industriali.
  1.1.1. Sono assegnati al  Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  3.000  miliardi  di   lire  per  la  concessione  e
l'erogazione delle  agevolaziom previste dall'art. 1,  comma 2, della
legge, n. 488/1992.
  A modifica del punto 1, lettera  A), della delibera del 18 dicembre
1997,  le   risorse  finanziarie  per  la   copertura  delle  domande
presentate  al   predetto  Ministero,   nell'ambito  dei   due  bandi
semestrali della legge  n. 488/1992 per il 1998,  sono attribuite per
85% all'aggregato territoriale dell'obiettivo 1 e per il 15% a quello
delle restanti aree agevolabili.
  Ai  fini della  formazione  di ciascuna  graduatoria, il  Ministero
dell'industria, del  commercio e  dell'artigianato e'  autorizzato ad
utilizzare le eventuali economie di spesa riferite agli interventi di
cui alle  leggi n.  64/1986 e  n. 488/1992  e accertate  dallo stesso
Ministero  all'atto  della  formazione  delle  graduatorie  medesime.
Qualora,  sulla  base dei  criteri  di  riparto fissati,  le  risorse
assegnate  alla  singola  regione  risultino  eccedenti  rispetto  al
relativo fabbisogno, il Ministero  provvede a ripartire detti residui
tra tutte le altre  regioni con i criteri di cui  al punto 1, lettera
B.2,  della  citata  delibera  18 dicembre  1997.  Nei  limiti  delle
predette risorse il Ministero provvede altresi', con riferimento alla
singola iniziativa  e secondo l'ordine di  ciascuna graduatoria, alla
copertura della quota nazionale delle misure riferite agli interventi
di  cui  alla  legge  n.  488/1992 cosi'  come  previste  dal  quadro
comunitario  di   sostegno  1994-1999   e  dai  documenti   unici  di
programmazione nelle aree obiettivi 2 e 5b.
  1.1.2. Sono assegnati al  Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  500  miliardi  di  lire per  la  concessione  delle
agevolazioni industriali in forma automatica  di cui all'art. 1 della
legge n. 341/1995, come modificata con legge n. 266/1997.
 1.2. Programmazione negoziata.
  E'  assegnato  al  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programrnazione economica l'importo complessio'  di 2.500 miliardi di
lire  per  patti  territoriali,   contratti  d'area  e  contratti  di
programma, ivi compresi gli oneri relativi alle convenzioni di cui ai
punti 2.11 e 3.10 della propria delibera in data 21 marzo 1997. Detto
importo sara' utilizzato anche  per la concessione delle agevolazioni
fiscali disposte dall'art. 7 della legge n. 449/1997.
  Nell'ambito delle  suddette assegnazioni  e tenuto conto  di quanto
gia' attribuito con la delibera  17 marzo 1998, l'importo complessivo
di 1.500 miliardi di lire e' riservato per i patti territoriali che:
  alla data della  presente delibera siano stato  oggetto di apposita
comunicazione  al  Ministero  del   tesoro,  bilancio  e  prograzione
economica   relativa  alla   positiva  conclusione   dell'istruttoria
bancaria;
  alla  medesima  data  siano  in  istruttoria  bancaria,  ovvero  in
assistenza  tecnica,  purche'  l'istruttoria  bancaria  sia  comunque
conclusa  con  comunicazione  al  Ministero del  tesoro,  bilancio  e
programmazione economica, entro il 30 novembre i 1998.
  I patti rientranti  in tale ultima tipologia  verranno posti, entro
il  15 dicembre  1998,  in apposita  graduatoria  formata secondo  la
metodologia  di cui  all'allegato  sub 1)  -  parte integrante  della
presente delibera -  che premia i patti con  le iniziative produttive
piu' efficaci nella creazione di nuova occupazione, piu' efficienti e
con la massima integrazione con le infrastrutture. Qualora le risorse
finanziarie  disponibili per  il 1998  risultassero insufficienti  ad
esaurire  la predetta  graduatoria, il  CIPE entro  il successivo  30
dicembre  dettera'  i  criteri  per  il  trattamento  dei  patti  non
finanziati.
  Per le  esigenze connesse  all'attivazione dei contratti  d'area e'
riservata  la somma  complessiva di  2.000 miliardi  di lire,  tenuto
conto di  quanto gia' attribuito  con delibera di questo  Comitato in
data  17  marzo  1998  e,   per  la  quota  residua,  della  predetta
assegnazione di 2.500 miliardi.
  Per ogni  contratto d'area  puo' essere  impegnato, a  carico delle
predette risorse, l'importo necessario  ad assicurare la copertura di
un investimento,  massimo di  300 miliardi di  lire. Si  prescinde da
tale limite per i contratti d'area stipulati alla data della presente
delibera e i cui protocolli aggiuntivi abbiano concluso positivamente
l'istruttoria bancaria,  con comunicazione  al Ministero  del tesoro,
del bilancio  e della  programmazione conomica  entro il  30 novembre
1998.
 1.3. Ricerca.
  E'  assegnato   al  Ministero  dell'universita'  e   della  ricerca
scientifica e tecnologica l'importo di  lire 500 miliardi di lire per
la  prosecuzione  del programma  di  agevolazioni  alle attivita'  di
ricerca,  sviluppo   e  relativa  diffusione,  ad   integrazione  dei
finanziamenti gia' concessi da questo  Comitato con delibere 8 agosto
1996 e 29 agosto 1997 a valere sulle risorse recate, rispettivamente,
dalla  legge n.  641/1996  e  dalla legge  n.  135/1997. Il  suddetto
importo  sara'  altresi  utilizzato  dal predetto  Ministero  per  la
concessione  degli  incentivi previsti  dall'art.  5  della legge  n.
449/1997.
2. Infrastrutture.
  Sono riservati alle  infrastrutture complessivamente 4.500 miliardi
di lire.
  Le risorse in questione sono finalizzate come appresso.
 2.1.Autostrada Salerno-Reggio Calabria.
  E' assegnato  al Ministero dei  lavori pubblici l'importo  di 1.000
miliardi di lire  per la prosecuzione dei  lavori di riqualificazione
dell'autostrada  Salerno-Reggio Calabria.  Il predetto  finanziamento
viene destinato alla  realizzazione delle tratte per  le quali l'ANAS
prevede di disporre della  progettazione definitiva entro il corrente
anno  e  tra  le  quali  sono   incluse  le  tratte  gia'  ammesse  a
finanziamento,  a  valere sulle  risorse  ex  lege n.  135/1997,  con
delibera  29 agosto  1997 e  sostituite, con  altra delibera  in data
odierna,  con altre  tratte  per  le quali  gia'  esiste un  progetto
pronto.
  2.2 Programmi infrastrutturali.
  2.2.1.  3.500   miliardi  di  lire  sono   attribuiti  alle  intese
istituzionali di programma di cui al  punto 1 della delibera 21 marzo
1997, detto importo e' iscritto nello stato di previsione della spesa
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica in apposita unita'  previsionale di base denominata "intese
istituzionali  di  programma"  e   sara'  ripartito,  con  successive
delibere  in relazione  alle  intese istituzionali  di programma.  Di
detto   importo  complessivo   150  miliardi   sono  specificatamente
destinati  alle  regioni Umbria  e  Marche  colpite dai  noti  eventi
sismici; 350 miliardi sono destinati alle regioni del centronord ed i
restanti  3.000   miliardi  sono  destinati  alle   regioni  Abruzzo,
Basilicata, Calabria,  Campania, Molise, Puglia, Sardegna  e Sicilia.
La  ripartizione dovra',  tra  l'altro, tener  conto  di quanto  gia'
attribuito a carico  degli ordinari stanziamenti di  bilancio e delle
precedenti  leggi recanti  risorse per  le aree  depresse al  fine di
risultare territorialmente  e socialmente  perequata. A base  di tale
valutazione,  oltre   al  parametro  rappresentato  dal   peso  della
popolazione  dell'area  interessata  corretto con  l'incidenza  della
disoccupazione, sara' assunto  il reddito pro capite e  il livello di
infrastrutturazione.
  2.2.2. La quota di 150  miliardi di lire specificatamente destinata
alle regioni Marche e  Umbria potra' essere erogata, subordinatamente
alla  completa   assunzione  degli  impegni  relativi   al  programma
comunitario in  favore delle zone  terremotate, entro il  31 dicembre
1999.
  2.2.3.  Ai sensi  dell'art. 1,  comma  1, della  legge n.  208/1998
assumono carattere  prioritario, ai  fini della  individuazione degli
interventi   da  ammettere   a  finanziamento,   in  primo   luogo  i
completamenti di opere  situate nelle aree depresse,  che siano state
commissariate ai sensi dell'art. 13 della  legge n. 135/1997 e per le
quali   siano   accertate   le   condizioni  di   attualita'   e   di
cantierabilita', e, in  secondo luogo, altre opere  da completare per
assicurarne  funzionalita' e  fruibilita'. In  tale contesto  saranno
privilegiati   i  progetti   caratterizzati   dalla  coesistenza   di
finanziamenti comunitari e/o regionali e/o locali e/o privati.
  2.2.4. A carico delle risorse di cui al precedente punto 2.2.1. una
quota non superiore al 3% e'  destinata al finanziamento di una quota
pari  al  50%  dei  costi  relativi agli  studi  di  fattibilita'  di
rilevanti iniziative infrastrutturali di particolare interesse per le
amministrazioni locali e di settore che possono essere proposte dalle
stesse amministrazioni al Comitato di cui al successivo punto 5.1. Il
rimanente  50% di  tali costi  resta a  carico delle  amministrazioni
proponenti.
  Gli studi di fattibilita' predisposti  in base a specifiche diffuse
dal  Comitato di  cui al  punto 5.1.  vengono sottoposti  a verifiche
stabilite dal Comitato  stesso. In caso di parere  favorevole su tali
studi, essi  saranno inclusi in  una lista di  interventi prioritari,
per i quali  verra' programmato sia l'eventuale ricorso  al fondo per
la progettualita' secondo modalita'  concordate con la cassa depositi
e  prestiti,  sia  l'accesso  ai  finanziamenti  disponibili  per  la
realizzazione delle opere a valere sul complesso delle risorse su cui
ogni intesa puo' fare affidamento.
3. Incentivi all'occupazione.
  A valere sulle  risorse di cui all'art. 1, comma  1, della legge n.
208/1998 sono destinati alla concessione di incentivi all'occupazione
sotto forma di crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 4 della legge n.
449/1997,  550 miliardi  di  lire da  iscrivere sull'apposita  unita'
previsionale  dello stato  di  previsione della  spesa del  Ministero
delle finanze in base ai rendiconti sull'effettiva utilizzazione.
  Altri  150   miliardi  di   lire  sono  finalizzati   ad  ulteriori
agevolazioni  per la  promozione di  occupazione e  d'impresa secondo
programmi che i Ministeri competenti sottoporranno a questo Comitato.
4. Cofinanziamento q.c.s. 1994-1999.
  A valere sulle  risorse di cui all'art. 1, comma  1, della legge n.
208/1998 ad  integrazione del finanziamento disposto  con delibera 12
luglio 1996, come  modificata dal punto 4 della  delibera 18 dicembre
1996, e' accantonato a favore  del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica l'importo di 700 miliardi di lire al
fine di assicurare il cofinanziamento nazionale dei programmi inclusi
nel quadro comuilitario di sostegno 1994-1999.
5. Disposizioni generali.
 5.1. Istituzione comitato coordinamento.
  E'   istituito,   quale   struttura    di   collegamento   tra   le
amministrazioni centrali,  in funzione  del riparto  di cui  al punto
2.2. un comitato  che procede all'individuazione delle  opere e degli
studi di  fattibilita' da  proporre per il  finanziamento nell'ambito
delle intese istituzionali di programma.
  Il comitato, presieduto dal capo  del dipartimento per le politiche
di sviluppo  e di coesione del  Ministero del tesoro, del  bilancio e
della programmazione economica, e' cosi' composto:
  da n.  4 rappresentanti  del Ministero del  tesoro, del  bilancio e
della programmazione economica (di  cui uno della ragioneria generale
dello Stato);
  da n. 1 rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  da n. 1 rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
  da  n.  1  rappresentante  del  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione;
    da n. 1 rappresentante del Ministero dell'ambiente;
  da n. 1 rappresentante del Ministero dei beni culturali;
  da  n.  1 rappresentante  del  Ministero  dell'universita' e  della
ricerca scientifica e tecnologica;
  da n. 1 rappresentante del Ministero delle politiche agricole.
  La  nomina  dei componenti  del  comitato  di coordinamento  verra'
effettuata,  su  designazione  dell'amministrazione  competente,  con
decreto del Ministro del tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica. Per ogni componente del  comitato sara' nominato un membro
supplente.
 5.2. Costruzione banca dati e monitoraggio.
 5.2.1. Infrastrutture.
  5.2.1.1. Al  fine di disporre  di un quadro esaustivo  che consenta
una efficiente allocazione  delle risorse di cui  al precedente punto
2., le  amministrazioni interessate  alla realizzazione  di programmi
infrastrutturali  forniranno,  anche  in   via  telematica,  al  CIPE
informazioni sulle  iniziative avviate  nelle aree  depresse distinte
per fonti di finanziamento, secondo schemi concordati nell'ambito del
comitato di cui al precedente punto 5.1.
  Le informazioni  dovranno pervenire al  CIPE entro 30  giorni dalla
predisposizione dello schema  di cui al comma  precedente: il mancato
invio   nel   termine   indicato   comportera'   l'esclusione   della
amministrazione  inadempiente dal  riparto  delle risorse  di cui  al
punto 2.
  Dovranno  essere   successivamente  assicurati,   con  periodicita'
trimestrale,  flussi di  informazione sullo  stato di  attuazione dei
progetti eccedenti i 10 miliardi di costo complessivo.
  5.2.1.2.  Le  Regioni,  secondo  schemi definiti  su  proposta  del
comitato di  cui al  punto 5.1., sentito  il parere  della conferenza
Statoregioni,  trasmettono, anche  in  via telematica,  al CIPE  dati
sulle principali opere incompiute o non funzionali o non fruibili.
 5.2.2. Incentivi industriali.
  Al fine di assicurare un  costante monitoraggio degli effetti della
spesa  nei   settori  interessati  dalla  concessione   di  incentivi
industriali ex lege  n. 488/1992 e di incentivi  in forma automatica,
il  Ministero   dell'industria,  del  commercio   e  dell'artigianato
fornira' al CIPE dati che, tra l'altro,
  offrano  una chiara  misurazione  della domanda  di agevolazione  e
della quota di detta domanda che risulti soddisfatta;
  evidenzino,   anche    tramite   rappresentazioni    grafiche,   le
localizzazioni degli interventi a livello  comunale, o quanto meno le
aggregazioni  per  sistemi  locali  di lavoro,  e  la  concentrazione
settoriale.
 5.2.3. Incentivi all'occupazione.
  Il Ministero  del lavoro e  della previdenza sociale  provvedera' a
fornire  al   CIPE  un  flusso  di   informazioni,  con  periodicita'
trimestrale,  in   ordine  ai   principali  incentivi  al   lavoro  e
specificatamente in ordine:
   LSU (lavori socialmente utili);
   LPU (lavori pubblica utilita');
   Borse lavoro;
   Prestiti d'onore:
 5.2.4. Altre agevolazioni.
  Flussi di informazione con periodicita' trimestrale saranno altresi
forniti al Ministero del tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  dalle  altre  amministrazioni  interessate  da  iniziative
ammesse a finanziamento  a valere sulle risorse per  le aree depresse
nonche'  da   organismi  pubblici,   di  promozione   finanziaria  ed
industriale di interventi in dette aree.
  6. Disposizioni finali.
  Le  risorse  di  cui  alla presente  delibera'  sono  modulate  dal
prospetto allegato sub  2) che forma parte  integrante della presente
delibera stessa.
   Roma, 9 luglio 1998
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1998
Registro  n. 4  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 184