IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista l'art. 11, comma 4, della legge 13 maggio 1983, n. 197 e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che la dotazione organica dei singoli livelli funzionali del personale della Cassa depositi e prestiti, ivi comprese le qualifiche dirigenziali, la loro equipollenza con le qualifiche funzionali dell'ordinamento statale, le declaratorie, nonche' le modalita' di accesso sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentita la commissione parlamentare di vigilanza; che, infine, le successive variazioni sono adottate con la medesima procedura; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, che all'art. 1 ha determinato gli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica ed all'art. 2 ha stabilito che gli atti amministrativi diversi da quelli previsti all'art. 1, per i quali era adottata alla data di entrata in vigore della legge in questione la forma del decreto del Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente alla data di cui sopra; Visto l'art. 8, lettera g), della citata legge 13 maggio 1983, n. 197, il quale dispone, tra l'altro, che sull'ordinamento ed organizzazione del personale della Cassa depositi e prestiti delibera il consiglio di amministrazione sulla base delle disposizioni, delle norme e degli accordi vigenti; Visti i decreti presidenziali in data 4 agosto 1984, 4 agosto 1986 e 23 ottobre 1987, nonche' il decreto del Ministro del tesoro 7 aprile 1997; Visto il successivo decreto del Ministro del tesoro in data 24 settembre 1997, il quale, modificando ed integrando i sunnominati decreti presidenziali e il decreto ministeriale del Tesoro 7 aprile 1997, dispone la rideterminazione della dotazione numerica del ruolo dirigenziale e la ridefinizione delle relative qualifiche e delle modalita' di accesso a quella di Capo dipartimento, prevedendo all'art. 2, la possibilita' che la stessa possa essere conferita anche ad esperti con qualifiche professionali rilevanti per i compiti della Cassa depositi e prestiti ovvero ad appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche aventi gli stessi requisiti e qualifiche equipollenti; Rilevato che, tenuto conto di tutte le citate disposizioni di legge e delle esigenze organizzativve della Cassa depositi e prestiti, si rende necessario individuare le tipologie di categorie professionali, i requisiti e la procedura per il conferimento della qualifica di Capo dipartimento della Cassa depositi e prestiti a persone esterne all'Istituto; Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione in data 9 aprile 1997; Sentito il parere della commissione parlamentare di vigilanza in data 7 maggio 1997; Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 27 maggio 1997 e 9 settembre 1997; Vista la deliberazione in data 31 marzo 1998, con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto ha individuato le tipologie di categorie professionali, i requisiti e la procedura per il conferimento della qualifica di Capo dipartimento della Cassa depositi e prestiti a persone esterne all'Istituto; Sentito il parere della commissione parlamentare di vigilanza espresso in data 17 giugno 1998; Decreta: Art. 1. Requisiti L'incarico di Capo dipartimento puo' essere conferito a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' lavorative in campi rilevanti per le funzioni della Cassa depositi e prestiti entro organismi, aziende ed altri enti pubblici e privati, con esperienze acquisite per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali; ovvero che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica negli stessi campi e materie, desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro o di docenza universitarie; ovvero che siano provenienti dalle magistrature e dai ruoli degli avvocati dello Stato con particolare esperienza in attivita' tecnicofinanziaria.