IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista l'art.  11, comma  4, della  legge 13 maggio  1983, n.  197 e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  il  quale  dispone  che  la
dotazione organica dei singoli livelli funzionali del personale della
Cassa depositi  e prestiti, ivi comprese  le qualifiche dirigenziali,
la loro  equipollenza con  le qualifiche  funzionali dell'ordinamento
statale,  le  declaratorie,  nonche'  le modalita'  di  accesso  sono
determinate con decreto del  Presidente della Repubblica, su proposta
del  Ministro  del  tesoro,  previa deliberazione  del  consiglio  di
amministrazione,  sentita la  commissione parlamentare  di vigilanza;
che, infine, le  successive variazioni sono adottate  con la medesima
procedura;
  Vista  la  legge  12  gennaio  1991,  n.  13,  che  all'art.  1  ha
determinato  gli atti  amministrativi  da adottarsi  nella forma  del
decreto del  Presidente della Repubblica  ed all'art. 2  ha stabilito
che gli  atti amministrativi diversi  da quelli previsti  all'art. 1,
per i quali  era adottata alla data di entrata  in vigore della legge
in questione  la forma del  decreto del Presidente  della Repubblica,
sono emanati con decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri e
con decreto ministeriale,  a seconda della competenza  a formulare la
proposta sulla base della normativa vigente alla data di cui sopra;
  Visto l'art. 8,  lettera g), della citata legge 13  maggio 1983, n.
197,  il   quale  dispone,  tra  l'altro,   che  sull'ordinamento  ed
organizzazione del personale della Cassa depositi e prestiti delibera
il consiglio di amministrazione  sulla base delle disposizioni, delle
norme e degli accordi vigenti;
  Visti i decreti presidenziali in data  4 agosto 1984, 4 agosto 1986
e  23 ottobre  1987, nonche'  il decreto  del Ministro  del tesoro  7
aprile 1997;
  Visto  il successivo  decreto del  Ministro del  tesoro in  data 24
settembre  1997, il  quale, modificando  ed integrando  i sunnominati
decreti presidenziali e  il decreto ministeriale del  Tesoro 7 aprile
1997, dispone la rideterminazione  della dotazione numerica del ruolo
dirigenziale  e la  ridefinizione delle  relative qualifiche  e delle
modalita'  di  accesso  a  quella di  Capo  dipartimento,  prevedendo
all'art.  2, la  possibilita' che  la stessa  possa essere  conferita
anche ad esperti con qualifiche professionali rilevanti per i compiti
della  Cassa depositi  e  prestiti ovvero  ad  appartenenti ad  altre
amministrazioni pubbliche  aventi gli  stessi requisiti  e qualifiche
equipollenti;
  Rilevato che, tenuto conto di tutte le citate disposizioni di legge
e delle esigenze  organizzativve della Cassa depositi  e prestiti, si
rende necessario individuare le tipologie di categorie professionali,
i requisiti  e la  procedura per il  conferimento della  qualifica di
Capo dipartimento della  Cassa depositi e prestiti  a persone esterne
all'Istituto;
  Vista la deliberazione  del consiglio di amministrazione  in data 9
aprile 1997;
  Sentito il  parere della  commissione parlamentare di  vigilanza in
data 7 maggio 1997;
  Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione della Cassa
depositi e prestiti in data 27 maggio 1997 e 9 settembre 1997;
  Vista  la deliberazione  in data  31 marzo  1998, con  la quale  il
consiglio   di  amministrazione   dell'Istituto  ha   individuato  le
tipologie di categorie professionali, i  requisiti e la procedura per
il  conferimento della  qualifica  di Capo  dipartimento della  Cassa
depositi e prestiti a persone esterne all'Istituto;
  Sentito  il  parere  della commissione  parlamentare  di  vigilanza
espresso in data 17 giugno 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                              Requisiti
  L'incarico di Capo dipartimento puo'  essere conferito a persone di
particolare  e comprovata  qualificazione professionale,  che abbiano
svolto attivita' lavorative in campi  rilevanti per le funzioni della
Cassa  depositi e  prestiti entro  organismi, aziende  ed altri  enti
pubblici  e   privati,  con   esperienze  acquisite  per   almeno  un
quinquennio in  funzioni dirigenziali; ovvero che  abbiano conseguito
una   particolare   specializzazione   professionale,   culturale   e
scientifica negli stessi campi e materie, desumibile dalla formazione
universitaria e  post universitaria, da pubblicazioni  scientifiche o
da concrete esperienze  di lavoro o di  docenza universitarie; ovvero
che siano provenienti  dalle magistrature e dai  ruoli degli avvocati
dello    Stato    con    particolare    esperienza    in    attivita'
tecnicofinanziaria.