IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48 ed in particolare l'art. 16, concernente l'istituzione del CIPE, Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare l'art. 24, concernente l'accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed in particolare l'art. 3, recante norme in materia di controllo della Corte dei conti; Visti la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali ed il conseguente decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente fra l'altro la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 ed in particolare l'art. 7 che, nel disporre l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, delega il Governo ad emanare appositi decreti legislativi per la ridefinizione, fra l'altro, delle attribuzioni di questo Comitato; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 ed in particolare i commi 3 e 5, che prevedono fra l'altro l'adeguamento del regolamento interno del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Vista la propria deliberazione del 13 luglio 1993 recante disposizioni organizzative relative alle attivita' dei Comitati interministeriali; Vista la successiva deliberazione del 26 giugno 1996 concernente il regolamento interno del CIPE; Tenuto conto delle nuove attribuzioni di questo Comitato previste dall'art. l, commi l e 2, del predetto decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430; Ritenuto di dover adeguare il proprio regolamento interno alle disposizioni contenute nel predetto art. 1, commi 3 e 5, lettere a), b) e c), prevedendo fra l'altro, che le questioni di particolare complessita' ed a valenza intersettoriale, siano esaminate da apposite commissioni istituite in seno al CIPE e composte dai Sottosegretari competenti per materia, assicurando cosi', fin dalla fase predeliberativa, il necessario coordinamento tra le varie Amministrazioni interessate; Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 25 giugno 1998, sul relativo schema di deliberazione, il cui esame preliminare era gia' stato avviato nelle due precedenti riunioni di questo Comitato del 17 marzo e del 6 maggio 1998; Su proposta del Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica; Delibera: E' approvato, ai sensi della normativa indicata in oggetto, il seguente regolamento interno di questo Comitato che sostituisce le precedenti disposizioni di cui alle proprie delibere del 13 luglio 1993 e del 26 giugno 1996. Art. 1. Partecipazione alle riunioni del Comitato 1. Il Comitato, competente per l'individuazione delle linee generali di politica economicofinanziaria, si riunisce, almeno due volte l'anno, in occasione della presentazione del Documento di programmazione economicofinanziaria e della Relazione previsionale e programmatica. 2. Alle riunioni del Comitato partecipano i Ministri previsti dalla normativa vigente e i Ministri invitati in ragione delle materie oggetto di trattazione; partecipa inoltre il Ministro per gli affari regionali in qualita' di presidente della Conferenza Statoregioni. 3. La partecipazione alle riunioni del Comitato e' riservata ai Ministri, ai Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Sottosegretari di Stato delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Ove un Ministro si trovi nella impossibilita' di partecipare alla riunione, comunica la circostanza al segretario del Comitato, delegando eventualmente un Sottosegretario di Stato. In caso di assenza del Ministro, il Presidente del Comitato puo' disporre comunque il rinvio della trattazione della materia o, in relazione alla particolare rilevanza della materia o alla imminente scadenza di termini normativi, la sua discussione anche in assenza del rappresentante del Ministero il cui Ministro e' impossibilitato a intervenire. 4. Quando la riunione del CIPE e' presieduta dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla riunione partecipa un Sottosegretario di Stato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in rappresentanza dello stesso Ministero. 5. In occasione dell'esame di documenti programmatici di interesse regionale partecipa alla riunione il presidente della Conferenza dei presidenti delle giunte regionali e province autonome. Qualora siano all'ordine del giorno argomenti di specifico interesse di una regione o provincia autonoma su invito del Presidente, partecipano alla discussione i presidenti regionali o provinciali interessati. Partecipano alle riunioni su invito del Presidente, il Governatore o il Direttore generale della Banca d'Italia, il Presidente dell'ISTAT e il presidente della cabina di regia. Possono altresi' essere invitati dal Presidente i presidenti di altri enti o istituti pubblici quando vengono trattati problemi che interessino i rispettivi enti o in ragione di specifiche competenze settoriali. Gli invitati ai sensi del presente comma non possono delegare la partecipazione alla riunione. 6. Un Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nominato dal Presidente, svolge le funzioni di Segretario; dette funzioni, in sua assenza, sono svolte dal componente piu' giovane di eta' presente alla seduta. 7. Puo' assistere alle riunioni, per ognuna delle Amministrazioni presenti nel Comitato, un funzionario, di norma quello delegato per la riunione preparatoria del CIPE, con compiti di supporto tecnico ai partecipanti e limitatamente ai punti dell'ordine del giorno di competenza. 8. Il Comitato si riunisce presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, salvo che il Presidente disponga altrimenti. 9. Il Servizio centrale di segreteria del CIPE di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. l54, assicura il necessario supporto alle sedute del Comitato, nonche' a quelle delle commissioni di cui al successivo art. 2.