IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n.  43, e  le successive  modificazioni, istitutivo  del servizio  di
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
  Visto l'art. 5, comma 4, lettera  Oa) della legge 28 febbraio 1997,
n. 30, che  ha introdotto un ulteriore comma all'art.  19 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo  n. 80 del 31 marzo 1998 che
ha sostituito  l'art. 3 del  decreto legislativo 3 febbraio  1993, n.
29;
  Visto l'art.  13 della legge 8  maggio 1998, n. 146  che fissa, tra
l'altro, disposizioni per la  semplificazione e razionalizzazione del
sistema tributario;
  Vista l'istanza  prodotta in data  15 aprile  1998 con la  quale la
Impianti meccanica  affini S.r.l.,  con sede  in Suvereto  ha chiesto
l'applicazione dei benefici agevolativi previsti dall'art. 19, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602,  per il pagamento  del carico di  IVA ed accessori  dovuto in
base a  dichiarazioni afferenti gli anni  1990-91-92-93, iscritto nei
ruoli posti in riscossione alle scadenze di aprile 1993, aprile 1996,
settembre  1996,  novembre   1996  per  il  residuo   importo  di  L.
418.342.269    adducendo   di    trovarsi,   allo    stato   attuale,
nell'impossibilita' di corrispondere il predetto importo, ma di poter
adempiere   l'obbligazione  tributaria   previo  accoglimento   delle
avanzate richieste;
  Considerato  che  la  direzione  regionale  delle  entrate  per  la
Toscana,  tenuto  anche  conto   dell'avviso  espresso  dagli  organi
all'uopo   interpellati,  ha   manifestato  parere   favorevole  alla
concessione  del richiesto  beneficio,  in  quanto nella  fattispecie
concreta   sussiste  la   necessita'  di   salvaguardare  i   livelli
occupazionali  e di  assicurare  e mantenere  il proseguimento  delle
attivita' produttive della menzionata societa';
  Considerato  che   dall'esperita  istruttoria  e'  emerso   che  il
pagamento immediato  aggraverebbe la  situazione economicofinanziaria
del contribuente,  con ripercussioni negative  anche sull'occupazione
dei propri dipendenti;
  Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma
dell'art. 19  del citato  decreto del  Presidente della  Republica n.
602/1973,  che, per  carichi di  imposte dirette,  ovvero sul  valore
aggiunto  iscritti  a   ruolo  e  dovuti  in   base  a  dichiarazioni
regolarmente  presentate,  consente eccezionalmente  la  sostituzione
delle   irrogate  sanzioni   con  l'applicazione   di  un   interesse
sostitutivo nella  misura del 9%  annuo e di accordare  la rateazione
fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessita'
di salvaguardare i livelli occupazionali  e di assicurare e mantenere
il proseguo delle attivita' produttive;
                              Decreta:
  E'  accolta  l'istanza  prodotta dalla  Impianti  meccanica  affini
S.r.l. tendente ad ottenere i  benefici previsti dall'art. 19, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602.
  Il  residuo   carico  tributario  di  L.   418.342.269  dovuto  dal
contribuente  deve essere  rideterminato  dalla  sezione staccata  di
Livorno calcolando  sul debito  di imposta gli  interessi sostitutivi
nella  misura del  9% annuo,  a  decorrere dal  giorno successivo  al
termine fissato  per la  presentazione della dichiarazione  annuale e
fino  alla data  di  scadenza della  prima o  unica  rata del  ruolo;
conseguentemente   le  irrogate   sanzioni  rimangono   sospese  fino
all'esatto e puntuale adempimento di  quanto disposto con il presente
decreto,  per  poi formare  oggetto  di  tempestivo provvedimento  di
sgravio.
  Il carico cosi' rideterminato,  che tiene conto dell'imposta, degli
interessi  per  ritardata  iscrizione   a  ruolo  e  degli  interessi
sostitutivi del  9% annuo,  e' ripartito in  dodici rate  a decorrere
dalla scadenza di settembre 1998.
  Nel  provvedimento  di  esecuzione va  riportato  l'intero  importo
dovuto,  e  sullo stesso  calcolato  l'ammontare  degli interessi  di
prolungata  rateazione   ai  sensi  dell'art.  21   del  decreto  del
Presidente  della Repubblica  29 settembre  1973, n.  602; la  citata
sezione staccata  provvedera', altresi',  a tutti gli  adempimenti di
propria competenza che si rendessero necessari.
  L'efficacia del  presente decreto resta comunque  condizionata alla
prestazione di idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quotaparte
di credito eventualmente  non tutelato dagli atti  esecutivi posti in
essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari
dell'azienda  istante;  tale  garanzia   va  intestata  alla  sezione
staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato.
  In via  cautelare, il  concessionario manterra' in  vita, ancorche'
sospesi,  gli  eventuali atti  esecutivi  posti  in essere  sui  beni
strumentali ed immobiliari dell'azienda.
  Il  mancato pagamento  di  due rate  consecutive  produrra' per  il
contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli.
  L'agevolazione sara' revocata, con  decreto del direttore regionale
delle entrate per la Toscana, ove  vengano a cessare i presupposti in
base  ai quali  e' stata  concessa ovvero  ove sopravvengano  fondati
pericoli per la riscossione.
  Nel caso  di decadenza  o revoca  del beneficio,  il concessionario
riprendera' la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei
ruoli;  l'eventuale  quotaparte di  interesse  al  9%, nel  frattempo
versata dalla  societa', con il  ricalcolo degli interessi di  cui al
citato art. 21  rapportati al periodo di  effettivo godimento, verra'
imputata quale acconto sulle  sanzioni nuovamente dovute, per effetto
della decadenza  ovvero della revoca, mentre  la quotaparte garantita
da polizza  fidejussoria verra' incamerata dall'erario  quale acconto
del complessivo debito.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 luglio 1998
                                        Il direttore generale: Romano