IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 1997, n. 319 che ha modificato ed integrato il richiamato decreto ministeriale n. 527/95 con effetto dalle domande di agevolazione presentate a decorrere dal 1997; Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale n. 527/95, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale n. 319/1997, che prevede che le risorse finanziarie di ciascun anno siano suddivise in due quote uguali; da attribuire attraverso due bandi di presentazione delle domande, e che tale modalita' di ripartizione possa essere modificata, sulla base delle disponibilita' finanziarie dell'anno cui si riferiscono le risorse, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Considerato che, ai fini del riparto tra i due bandi del 1998, sono disponibili le seguenti risorse finanziarie: 3.000 miliardi di lire assegnati dal CIPE con delibera del 9 luglio 1998; 241 miliardi circa quale quota FESR dei documenti unici di programmazione nelle aree obiettivi 2 e 5b; 83 miliardi di lire circa della misura 3.1 "Sostegno agli investimenti produttivi delle PMI nelle aree di crisi" del programma operativo multiregionale "Industria, artigianato e servizi alle imprese" 1994-1999; Considerato che, per il 1998, sono state presentate circa 15.500 domande di agevolazione sul primo bando e circa 3.500 sul secondo, con una prevedibile proporzionale distribuzione del fabbisogno finanziario tra i due bandi, e che, pertanto, si rende opportuno, sulla base di quanto disposto dall'art. 5, comma 1 del citato decreto ministeriale n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni, procedere, tenuto conto di tale prevedibile distribuzione, alla modifica delle modalita' di ripartizione sui due bandi semestrali del 1998 delle suddette risorse finanziarie, attribuendo, quindi, l'80% delle risorse stesse al primo bando ed il restante 20% al secondo; Considerato che, in aggiunta alle precedenti risorse, sono disponibili, per le regioni dell'obiettivo 1 e per il solo terzo bando (primo del 1998), 156 miliardi circa, di cui 76 miliardi circa riservati alla Campania, derivanti dalla riprogrammazione delle risorse del quadro comunitario di sostegno 1994-1999 e destinati al P.O. Industria e Servizi (FESR); Considerato inoltre che il CIPE ha autorizzato il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad utilizzare, ai fini della formazione di ciascuna graduatoria, le eventuali economie di spesa riferite agli interventi di cui alle leggi n. 64/1986 e n. 488/1992 nella misura accertata all'atto della formazione delle graduatorie medesime; Decreta: Articolo unico Le risorse finanziarie da ripartire tra i due bandi del 1998 per le agevolazioni industriali di cui alla legge n. 488/1992, cosi' come rinvenienti dalle assegnazioni del CIPE, dalle quote FESR dei documenti unici di programmazione nelle aree obiettivi 2 e 5b e dalla misura 3.1 richiamate in premessa, sono assegnate, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, per l'80% sul primo bando dello stesso anno e per il restante 20% sul secondo. Le eventuali disponibilita' rinvenienti dalle economie di spesa riferite agli interventi di cui alle leggi n. 64/1986 e n. 488/1992 sono utilizzate, ai sensi della delibera del CIPE del 9 luglio 1998, ai fini della formazione di ciascuna graduatoria, nella misura accertata all'atto della formazione della graduatoria medesima. Roma, 4 agosto 1998 Il Ministro: Bersani