IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista la  legge 27 dicembre  1997, n.  449, recante "Misure  per la
stabilizzazione della  finanza pubblica", pubblicata  sul supplemento
ordinario n.  255/L alla  Gazzetta Ufficiale n.  302 del  30 dicembre
1997;
  Visto, in particolare, l'art. 5 della predetta legge che prevede la
concessione di incentivi fiscali alla ricerca nella forma del credito
di imposta, rinviando, al comma 7,  ad uno o piu' decreti emanati dal
Ministro delle finanze, di  concerto con il Ministro dell'universita'
e della ricerca  scientifica e tecnologica e il  Ministro del tesoro,
del bilancio e della  programmazione economica, per la determinazione
delle specifiche modalita' di attuazione;
  Visto il decreto  del 22 luglio 1998 del Ministro  delle finanze di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica  e con  il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della
programmazione  economica,  registrato alla  Corte  dei  conti il  31
luglio 1998, n. 2, foglio  221, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 186 dell'11 agosto 1998;
  Visto  l'art.   4  del   predetto  decreto   interministeriale  che
stabilisce che i soggetti  che intendono avvalersi delle agevolazioni
ivi  disciplinate devono  inoltrare al  Ministero dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e tecnologica  una  domandadichiarazione
secondo lo schema approvato dallo stesso Ministero;
  Visto l'art. 8 del predetto decreto interministeriale che, al comma
primo, stabilisce che i termini di presentazione delle domande di cui
all'art.  4, nonche'  le  modalita' di  comunicazione utilizzate  dal
Ministero dell'universita' e della  ricerca scientifica e tecnologica
nei confronti  dei soggetti beneficiari, sono  determinati da decreti
del  Ministro   dell'universita'  e   della  ricerca   scientifica  e
tecnologica;
  Tenuto conto  che, ai  sensi del  comma 7 del  citato art.  5 della
legge 27 dicembre  1997, n. 449, gli  oneri derivanti dall'attuazione
dello stesso  articolo sono posti  a carico, per quanto  concerne gli
interventi nelle aree depresse, delle  quote messe a riserva dal CIPE
in sede di riparto delle  risorse finanziarie destinate allo sviluppo
delle stesse aree  depresse, ai sensi del comma 11  dell'art. 4 della
richiamata legge  e, per quanto  riguarda gli interventi  nelle altre
aree del Paese,  delle risorse finanziarie del fondo  speciale per la
ricerca applicata di cui all'art. 4 della legge n. 1089/68;
  Considerato  che,  ai  sensi  del  predetto art.  5,  comma  7,  le
agevolazioni sono  concesse nei limiti di  apposite quote nell'ambito
delle predette risorse finanziarie;
  Vista  la  deliberazione n.  42  del  6  maggio 1998  del  Comitato
interministeriale  per la  programmazione economica,  "Assegnazioni e
carico delle  risorse per le  aree depresse: modifiche  e indicazioni
procedurali",  che,  all'art.  1,  ha assegnato  al  Ministero  delle
finanze, l'importo  di 10  miliardi di lire  a copertura  degli oneri
derivanti dall'attuazione dell'art. 5 della legge n. 449/1997;
  Visto il decreto  ministeriale n. 515-Ric. del 13  maggio 1998 che,
in sede  di ripartizione delle disponibilita',  per l'esercizio 1998,
del fondo speciale per la  ricerca applicata, ha assegnato ai crediti
di imposta  previsti dal richiamato  art. 5 della legge  n. 449/1997,
per  le  finalita' di  cui  allo  stesso  articolo, una  quota  delle
predette disponibilita' pari a 20 miliardi di lire;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per l'esercizio 1998, le  domandedichiarazioni di cui all'art. 4
del decreto interministeriale del 22 luglio 1998, di cui in premessa,
devono essere  inoltrate, a  pena di  inammissibilita', e  secondo le
modalita' ivi indicate, al Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica,  Dipartimento   per  lo  sviluppo  e  il
potenziamento dell'attivita' di ricerca, ufficio III, a decorrere dal
giorno 10 settembre 1998 e non oltre il giorno 10 ottobre 1998.
  2. I  soggetti beneficiari, per l'esercizio  1998, sono determinati
ai sensi dell'art. 5, comma 5, del predetto decreto interministeriale
del 22 luglio 1998.
  3. Le domandedichiarazioni di cui  al comma 1 del presente articolo
devono  essere  redatte  secondo  gli  schemi  allegati  al  presente
decreto.