Alle imprese interessate
                                  Alla Confindustria
                                  Alla Confapi
                                  Alla Federacciai
  Nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 1998 e' stata pubblicata la
legge  30 luglio  1998, n.  274, recante  disposizioni in  materia di
attivita' produttive. L'art. 2,  avuto riguardo alla ristrutturazione
del settore siderurgico e specificamente all'applicazione della legge
n. 481/1994, consente l'integrazione delle domande di concessione dei
contributi, relativamente  ai programmi  di reinvestimento  che vanno
realizzati  nei   siti  industriali   dove  erano   svolte  attivita'
siderurgiche, entro il sessantesimo  giorno dalla pubblicazione della
legge stessa.
  L'occasione appare utile per fornire di seguito orientamenti per la
corretta applicazione  della stessa  legge n. 481/1994,  del relativo
regolamento di attuazione n. 683 del  12 ottobre 1994, e della citata
legge n. 274 del 30 luglio 1998, appena pubblicata.
 1) Misure agevolative.
  Sono  stabilite,  come  e'   noto,  in  conformita'  delle  vigenti
normative dell'Unione europea a seconda delle dimensioni dell'impresa
beneficiaria e dell'area geografica di appartenenza.
  La normativa di riferimento e' rappresentata:
  a)  dalla   regolamentazione  comunitaria  sugli   aiuti  regionali
(obiettivi 1, 2 e 5b del  Fondo europeo di sviluppo regionale ed alla
deroga di  cui all'art. 92.3.C del  trattato di Roma) per  le imprese
allocate  nei  territori  previsti  dalla  predetta  normazione.  Gli
orientamenti che  seguono, in quanto compatibili,  sono stati mutuati
dal regolamento 20 ottobre 1995, n. 527, di attuazione della legge 19
dicembre 1992, n. 488;
  b)  dalle  misure   di  sostegno  alle  piccole   e  medie  imprese
(disciplina  comunitaria in  materia degli  aiuti di  Stato a  favore
delle P.M.I.,  pubblicata nella  G.U.C.E. n.  C/213/04 del  23 luglio
1996) per tutte le altre imprese.
 2) Soggetti beneficiari.
  Possono  accedere alle  agevolazioni di  cui all'art.  1, comma  1,
lettera b),  della legge 3 agosto  1994, n. 481, le  imprese operanti
nel settore delle  attivita' estrattive e manifatturiere  di cui alle
sezioni C e D della "Classificazione delle attivita' economiche ISTAT
'91",  nonche' le  imprese,  regolarmente costituite  sotto forma  di
societa' fornitrici  di servizi di  cui all'allegato elenco  (All. n.
1). Le  predette imprese devono  essere nel pieno e  libero esercizio
dei propri  diritti, non  essendo sottoposte a  procedure concorsuali
ne' ad amministrazione controllata.
  Ai  fini  della  definizione  di  piccola e  media  impresa  si  fa
riferimento al  decreto del Ministro dell'industria  del 18 settembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 229 del 1 ottobre 1997,
recante  "l'adeguamento alla  disciplina comunitaria  dei criteri  di
individuazione di  piccole e medie  imprese" e al decreto  27 ottobre
1997,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 266  del 14  novembre
1997, recante  "Rideterminazione dei limiti  dimensionali applicabili
alle imprese  di servizi, ai  fini delle agevolazioni  previste dalla
legge n. 488/1992.
  I parametri  stabiliti dal predetto decreto  saranno verificati dal
Ministero  in  riferimento  all'esercizio   precedente  a  quello  di
concessione del contributo.
 3) Spese ammissibili.
  3.1. Le spese ammissibili sono  quelle relative all'acquisto o alla
costruzione  di immobilizzazioni  nella misura  in cui  queste ultime
sono necessarie alle finalita'  dell'iniziativa oggetto della domanda
di agevolazione. Dette spese riguardano:
  a)  progettazione  di  direzione   lavori,  studi  di  fattibilita'
economicofinanziaria e  di valutazione  di impatto  ambientale, oneri
per le  concessioni edilizie e collaudi  di legge, fino ad  un valore
massimo del 5% dell'investimento complessivo ammissibile;
  b)  suolo  aziendale,  ove  l'incentivazione  non  sia  diretta  al
medesimo  soggetto che  ha  fruito del  contributo alla  rottamazione
dell'impianto, sue  sistemazioni e  indagini geognostiche fino  ad un
valore massimo del 10% dell'investimento complessivo ammissibile;
    c) opere murarie e assimilate;
    d) infrastrutture specifiche aziendali;
  e)  macchinari,   impianti  ed   attrezzature  varie,   nel  limite
percentuale non  inferiore al 40% del  costo complessivo ammissibile,
nuovi  di  fabbrica,  ivi  compresi  quelli  necessari  all'attivita'
amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attivita'
di rappresentanza;  mezzi mobili  strettamente necessari al  ciclo di
produzione  o  per il  trasporto  in  conservazione condizionata  dei
prodotti,   purche'    dimensionati   alla    effettiva   produzione,
identificabili  singolarmente ed  a servizio  esclusivo dell'impianto
oggetto delle agevolazioni;
  f)  programmi informatici  commisurati alle  esigenze produttive  e
gestionali dell'impresa;
  g)  scorte  fino ad  un  valore  massimo del  5%  dell'investimento
complessivo ammissibile.
  3.2.  Per  le  iniziative  promosse dalle  societa'  fornitrici  di
servizi,  ad  eccezione di  quelle  iscritte  al settore  "industria"
dell'INPS,  per le  quali si  applicano i  criteri di  ammissibilita'
delle  spese  validi  per  le  imprese  operanti  nel  settore  delle
attivita'  estrattive e  manifatturiere -  le spese  ammissibili sono
quelle di  cui alle  lettere e)  ed f) del  presente punto  1, queste
ultime anche  se relative a  commesse interne di  lavorazione purche'
capitalizzate.
  3.3. Tutte le  spese oggetto di agevolazione sono  ammesse al netto
dell'IVA in misura congrua in rapporto alla tipologia dell'iniziativa
e alle condizioni di mercato e qualora sostenute a partire dal giorno
successivo alla  data di entrata  in vigore del decreto-legge  n. 396
del 20 giugno 1994.
  3.4. Per le iniziative promosse  dalle imprese operanti nel settore
delle attivita'  estrattive e manifatturiere, le  spese relative alle
commesse interne  di lavorazione sono ammesse  limitatamente a quelle
di  cui alle  lettere e)  ed  f) del  precedente punto  1 e  relative
progettazioni, purche' capitalizzate.
  3.5. Non sono ammesse le spese notarili, quelle relative a imposte,
tasse,  a  macchinari,  impianti  e  attrezzature  usati,  quelle  di
funzionamento in generale e  quelle relative all'acquisto di immobili
che hanno  gia' beneficiato,  nei dieci anni  antecedenti la  data di
presentazione della domanda  di cui alla legge n.  481/1991, di altre
agevolazioni, fatta eccezione per quelle  di natura fiscale, salvo il
caso  in  cui  le   amministrazioni  concedenti  abbiano  revocato  e
recuperato totalmente le agevolazioni medesime.
  3.6. La  spesa relativa all'acquisto  di immobili di  proprieta' di
uno  o   piu'  soci  dell'impresa  richiedente   le  agevolazioni  e'
ammissibile in proporzione alle  quote di partecipazione nell'impresa
medesima degli  altri soci. Le  spese relative alla  compravendita di
immobili tra due  imprese non e' ammissibile  qualora, all'atto della
compravendita stessa, le imprese medesime si trovino nelle condizioni
di cui all'art. 2359 del codice civile.
  3.7.  L'acquisizione  di  beni mediante  locazione  finanziaria  e'
ammessa soltanto  nel caso in  cui al momento della  liquidazione del
contributo  da  parte  di   questa  Amministrazione  l'impresa  abbia
interamente  riscattato  il  bene  e ne  abbia  quindi  acquisito  la
proprieta'.
  3.8.  Per i  macchinari e  gli  impianti di  produzione oggetto  di
agevolazioni,  compresi quelli  realizzati  con  commesse interne  di
lavorazione, il legale rappresentante  dell'impresa o suo procuratore
speciale deve attestare, con dichiarazione  resa ai sensi dell'art. 4
della legge 4 gennaio 1968, n.  15, la corrispondenza delle fatture e
degli  altri titoli  di spesa  con  i beni  oggetto di  agevolazione,
identificati  da   apposita  annotazione  del  numero   di  matricola
riportato sulla targhetta apposta sul bene stesso.
  In applicazione dell'art. 5, comma  10, della legge 16 giugno 1998,
n. 191,  la predetta dichiarazione  non necessita di  autentica della
sottoscrizione  se   viene  presentata  unitamente  alla   copia  del
documento   di  riconoscimento   del   sottoscrittore.  E'   comunque
necessario  che  venga  inserita,   prima  della  sottoscrizione,  la
seguente  dichiarazione:  "Il  sottoscritto dichiara  di  rendere  le
precedenti dichiarazioni ai  sensi dell'art. 4 della  legge 4 gennaio
1968, n. 15, e di essere consapevole delle responsabilita' penali cui
puo' andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione
di atto falso o contenente dati non piu' rispondenti a verita'.".
  3.9. Non  sono ammesse,  in sede  di consuntivo,  compensazioni dei
costi effettivamente sostenuti  fra i capitoli di  spesa previsti dal
programma.
 4) Procedure per l'istruttoria.
  4.1. Presentazione delle domande di attribuzione delle agevolazioni
da parte di  soggetti diversi dall'impresa che ha  gia' presentato la
domanda (art. 1, lettera b) terzo periodo della legge n. 481/1994).
  La domanda  deve essere presentata dall'impresa  che realizzera' il
programma di riconversione, utilizzando lo schema allegato, compilato
in ogni  sua parte ed  accompagnato dalla documentazione  indicata in
allegato (allegato 2).
  La  domanda  deve  essere sottoscritta  dal  legale  rappresentante
dell'impresa che richiede le agevolazioni.
  Le domande debbono  essere prodotte in duplice copia di  cui una in
bollo.
 4.2. Istruttoria concessione.
  Ai fini  della concessione il Ministero  dell'industria, sulla base
sia delle domande gia' presentate dalle imprese che hanno distrutto i
propri  impianti, sia  delle  domande che  verranno presentate  dalle
imprese  che  subentreranno  nella  realizzazione  del  programma  di
riconversione, accerta:
  a) la completezza e la pertinenza della prescritta documentazione;
  b) la sussistenza delle  condizioni per l'accesso alle agevolazioni
anche  con riferimento  alla dimensione  dell'impresa richiedente  ed
alla  localizzazione,  al  settore  di attivita'  ed  alla  tipologia
dell'iniziativa da agevolare.
  Il  Ministero dell'industria  procede quindi  alla concessione  dei
contributi  determinati  in  rapporto   alla  spesa  complessiva  del
programma ammissibile a contributo.
 4.3. Anticipazione del contributo.
  Secondo quanto  previsto dal  comma 4, art.  6, del  regolamento di
attuazione n. 683/1994,  le imprese dopo aver ricevuto  il decreto di
concessione  possono   chiedere  una  anticipazione  in   misura  non
superiore  al 30%  del  contributo  concesso, allegando  fideiussione
bancaria o polizza assicurativa.
  L'amministrazione   procedera'   al  pagamento   dell'anticipazione
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
  4.4.  Realizzazione  dell'iniziativa  e  documentazione  finale  di
spesa.
  Entro  sei  mesi  dalla  data   di  ultimazione  del  programma  di
investimenti,  l'impresa  trasmette  al Ministero  dell'industria  la
sottospecificata  documentazione  finale  di spesa  per  i  necessari
riscontri  e  le verifiche  sulle  spese  effettivamente sostenute  a
fronte dell'iniziativa agevolata:
  a)  fatture   e  documentazioni  fiscalmente  regolari,   in  copia
autenticata e  in regola con  l'imposta di  bollo, e per  le commesse
interne  di lavorazione  con l'indicazione  dei materiali  impiegati,
delle   ore  effettivamente   utilizzate   e   corredate  da   idonea
documentazione;
    b) elenchi di fatture o altri titoli di spesa;
  c)  elaborati  anche  meccanografici di  contabilita'  industriale,
nonche' elaborati informatizzati.
  I  documenti, gli  elenchi  e gli  elaborati sub  a),  b), c)  sono
suddivisi per capitoli omogenei di  spesa; in aderenza con i capitoli
di spesa esposti nel programma  presentato e approvato, gli elenchi e
gli  elaborati riportano  il numero  della fattura  o della  commessa
interna di  lavorazione, la relativa  data, la ditta  fornitrice, una
sommaria descrizione del bene acquistato  o realizzato e l'importo al
netto dell'IVA;
  d)  attestazione   di  nuova  fabbricazione  dei   beni  acquistati
rilasciata dal costruttore o dal rivenditore, in lingua italiana;
  e)  dichiarazione  liberatoria  delle  ditte  fornitrici  dei  beni
ammessi  a contributo  attestante  l'avvenuto  pagamento delle  somme
imputate   al  programma,   nonche'  l'inesistenza   di  diritti   di
prelazione, di privilegio o patti di riservato dominio;
  f)  alla  documentazione  sono  allegate  specifiche  dichiarazioni
attestanti in particolare:
  1)  la  data,   trascorsa  o  prevista,  di   entrata  in  funzione
dell'impianto e del conseguimento degli obiettivi occupazionali;
  2)  che la  documentazione prodotta  e' regolare  e si  riferisce a
spese  sostenute  unicamente  per  la  realizzazione  dell'iniziativa
oggetto della specifica domanda di agevolazione;
  3) che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi,
manutenzione e non riguardano la gestione.
  Le   dichiarazioni   sopraspecificate    sono   rese   dal   legale
rappresentante  dell'impresa  o  suo   procuratore  speciale  con  le
modalita' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero
con le modalita' di cui al comma  10, art. 5, legge n. 191/1998, come
specificato al punto 3.8.;
  g)  relazione illustrativa  sulla realizzazione  del programma  con
riferimento a ciascun capitolo di spesa e sui risultati conseguiti.
  L'amministrazione si  riserva la  facolta' di  richiedere ulteriore
documentazione,  qualora  risultasse necessaria,  per  l'accertamento
delle condizioni di ammissibilita' al contributo.
  L'amministrazione  procedera' all'accertamento  della realizzazione
dei programmi mediante apposite  commissioni che verranno nominate ai
sensi della  legge n. 130/1983 e  il cui onere verra'  posto a carico
dell'impresa istante.
  Ai fini del pagamento del contributo l'impresa dovra' trasmettere:
  1) certificato di vigenza rilasciato dalla competente C.C.I.A.A.;
  2) documentazione  necessaria per la  richiesta da parte  di questa
amministrazione   della    certificazione   antimafia    secondo   le
disposizioni  del decreto  del Presidente  della Repubblica  3 giugno
1998,  n. 252,  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n.  176 del  30
luglio 1998 (allegato 2 b);
  3)   dichiarazione,   sottoscritta    dal   legale   rappresentante
dell'impresa,  con l'indicazione  delle modalita'  di pagamento.  Nel
caso di accreditamento in conto  corrente bancario, e' necessario che
venga  espressamente dichiarato  che il  conto corrente  e' intestato
all'impresa stessa.
                                                 Il Ministro: Bersani