Alle imprese interessate Alla Confindustria Alla Confapi Alla Federacciai Nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 1998 e' stata pubblicata la legge 30 luglio 1998, n. 274, recante disposizioni in materia di attivita' produttive. L'art. 2, avuto riguardo alla ristrutturazione del settore siderurgico e specificamente all'applicazione della legge n. 481/1994, consente l'integrazione delle domande di concessione dei contributi, relativamente ai programmi di reinvestimento che vanno realizzati nei siti industriali dove erano svolte attivita' siderurgiche, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della legge stessa. L'occasione appare utile per fornire di seguito orientamenti per la corretta applicazione della stessa legge n. 481/1994, del relativo regolamento di attuazione n. 683 del 12 ottobre 1994, e della citata legge n. 274 del 30 luglio 1998, appena pubblicata. 1) Misure agevolative. Sono stabilite, come e' noto, in conformita' delle vigenti normative dell'Unione europea a seconda delle dimensioni dell'impresa beneficiaria e dell'area geografica di appartenenza. La normativa di riferimento e' rappresentata: a) dalla regolamentazione comunitaria sugli aiuti regionali (obiettivi 1, 2 e 5b del Fondo europeo di sviluppo regionale ed alla deroga di cui all'art. 92.3.C del trattato di Roma) per le imprese allocate nei territori previsti dalla predetta normazione. Gli orientamenti che seguono, in quanto compatibili, sono stati mutuati dal regolamento 20 ottobre 1995, n. 527, di attuazione della legge 19 dicembre 1992, n. 488; b) dalle misure di sostegno alle piccole e medie imprese (disciplina comunitaria in materia degli aiuti di Stato a favore delle P.M.I., pubblicata nella G.U.C.E. n. C/213/04 del 23 luglio 1996) per tutte le altre imprese. 2) Soggetti beneficiari. Possono accedere alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 3 agosto 1994, n. 481, le imprese operanti nel settore delle attivita' estrattive e manifatturiere di cui alle sezioni C e D della "Classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91", nonche' le imprese, regolarmente costituite sotto forma di societa' fornitrici di servizi di cui all'allegato elenco (All. n. 1). Le predette imprese devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali ne' ad amministrazione controllata. Ai fini della definizione di piccola e media impresa si fa riferimento al decreto del Ministro dell'industria del 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997, recante "l'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese" e al decreto 27 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 1997, recante "Rideterminazione dei limiti dimensionali applicabili alle imprese di servizi, ai fini delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/1992. I parametri stabiliti dal predetto decreto saranno verificati dal Ministero in riferimento all'esercizio precedente a quello di concessione del contributo. 3) Spese ammissibili. 3.1. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto o alla costruzione di immobilizzazioni nella misura in cui queste ultime sono necessarie alle finalita' dell'iniziativa oggetto della domanda di agevolazione. Dette spese riguardano: a) progettazione di direzione lavori, studi di fattibilita' economicofinanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, fino ad un valore massimo del 5% dell'investimento complessivo ammissibile; b) suolo aziendale, ove l'incentivazione non sia diretta al medesimo soggetto che ha fruito del contributo alla rottamazione dell'impianto, sue sistemazioni e indagini geognostiche fino ad un valore massimo del 10% dell'investimento complessivo ammissibile; c) opere murarie e assimilate; d) infrastrutture specifiche aziendali; e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nel limite percentuale non inferiore al 40% del costo complessivo ammissibile, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attivita' amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attivita' di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purche' dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni; f) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; g) scorte fino ad un valore massimo del 5% dell'investimento complessivo ammissibile. 3.2. Per le iniziative promosse dalle societa' fornitrici di servizi, ad eccezione di quelle iscritte al settore "industria" dell'INPS, per le quali si applicano i criteri di ammissibilita' delle spese validi per le imprese operanti nel settore delle attivita' estrattive e manifatturiere - le spese ammissibili sono quelle di cui alle lettere e) ed f) del presente punto 1, queste ultime anche se relative a commesse interne di lavorazione purche' capitalizzate. 3.3. Tutte le spese oggetto di agevolazione sono ammesse al netto dell'IVA in misura congrua in rapporto alla tipologia dell'iniziativa e alle condizioni di mercato e qualora sostenute a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 396 del 20 giugno 1994. 3.4. Per le iniziative promosse dalle imprese operanti nel settore delle attivita' estrattive e manifatturiere, le spese relative alle commesse interne di lavorazione sono ammesse limitatamente a quelle di cui alle lettere e) ed f) del precedente punto 1 e relative progettazioni, purche' capitalizzate. 3.5. Non sono ammesse le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, a macchinari, impianti e attrezzature usati, quelle di funzionamento in generale e quelle relative all'acquisto di immobili che hanno gia' beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di cui alla legge n. 481/1991, di altre agevolazioni, fatta eccezione per quelle di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime. 3.6. La spesa relativa all'acquisto di immobili di proprieta' di uno o piu' soci dell'impresa richiedente le agevolazioni e' ammissibile in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. Le spese relative alla compravendita di immobili tra due imprese non e' ammissibile qualora, all'atto della compravendita stessa, le imprese medesime si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile. 3.7. L'acquisizione di beni mediante locazione finanziaria e' ammessa soltanto nel caso in cui al momento della liquidazione del contributo da parte di questa Amministrazione l'impresa abbia interamente riscattato il bene e ne abbia quindi acquisito la proprieta'. 3.8. Per i macchinari e gli impianti di produzione oggetto di agevolazioni, compresi quelli realizzati con commesse interne di lavorazione, il legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale deve attestare, con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con i beni oggetto di agevolazione, identificati da apposita annotazione del numero di matricola riportato sulla targhetta apposta sul bene stesso. In applicazione dell'art. 5, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, la predetta dichiarazione non necessita di autentica della sottoscrizione se viene presentata unitamente alla copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore. E' comunque necessario che venga inserita, prima della sottoscrizione, la seguente dichiarazione: "Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e di essere consapevole delle responsabilita' penali cui puo' andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non piu' rispondenti a verita'.". 3.9. Non sono ammesse, in sede di consuntivo, compensazioni dei costi effettivamente sostenuti fra i capitoli di spesa previsti dal programma. 4) Procedure per l'istruttoria. 4.1. Presentazione delle domande di attribuzione delle agevolazioni da parte di soggetti diversi dall'impresa che ha gia' presentato la domanda (art. 1, lettera b) terzo periodo della legge n. 481/1994). La domanda deve essere presentata dall'impresa che realizzera' il programma di riconversione, utilizzando lo schema allegato, compilato in ogni sua parte ed accompagnato dalla documentazione indicata in allegato (allegato 2). La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che richiede le agevolazioni. Le domande debbono essere prodotte in duplice copia di cui una in bollo. 4.2. Istruttoria concessione. Ai fini della concessione il Ministero dell'industria, sulla base sia delle domande gia' presentate dalle imprese che hanno distrutto i propri impianti, sia delle domande che verranno presentate dalle imprese che subentreranno nella realizzazione del programma di riconversione, accerta: a) la completezza e la pertinenza della prescritta documentazione; b) la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni anche con riferimento alla dimensione dell'impresa richiedente ed alla localizzazione, al settore di attivita' ed alla tipologia dell'iniziativa da agevolare. Il Ministero dell'industria procede quindi alla concessione dei contributi determinati in rapporto alla spesa complessiva del programma ammissibile a contributo. 4.3. Anticipazione del contributo. Secondo quanto previsto dal comma 4, art. 6, del regolamento di attuazione n. 683/1994, le imprese dopo aver ricevuto il decreto di concessione possono chiedere una anticipazione in misura non superiore al 30% del contributo concesso, allegando fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L'amministrazione procedera' al pagamento dell'anticipazione compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. 4.4. Realizzazione dell'iniziativa e documentazione finale di spesa. Entro sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti, l'impresa trasmette al Ministero dell'industria la sottospecificata documentazione finale di spesa per i necessari riscontri e le verifiche sulle spese effettivamente sostenute a fronte dell'iniziativa agevolata: a) fatture e documentazioni fiscalmente regolari, in copia autenticata e in regola con l'imposta di bollo, e per le commesse interne di lavorazione con l'indicazione dei materiali impiegati, delle ore effettivamente utilizzate e corredate da idonea documentazione; b) elenchi di fatture o altri titoli di spesa; c) elaborati anche meccanografici di contabilita' industriale, nonche' elaborati informatizzati. I documenti, gli elenchi e gli elaborati sub a), b), c) sono suddivisi per capitoli omogenei di spesa; in aderenza con i capitoli di spesa esposti nel programma presentato e approvato, gli elenchi e gli elaborati riportano il numero della fattura o della commessa interna di lavorazione, la relativa data, la ditta fornitrice, una sommaria descrizione del bene acquistato o realizzato e l'importo al netto dell'IVA; d) attestazione di nuova fabbricazione dei beni acquistati rilasciata dal costruttore o dal rivenditore, in lingua italiana; e) dichiarazione liberatoria delle ditte fornitrici dei beni ammessi a contributo attestante l'avvenuto pagamento delle somme imputate al programma, nonche' l'inesistenza di diritti di prelazione, di privilegio o patti di riservato dominio; f) alla documentazione sono allegate specifiche dichiarazioni attestanti in particolare: 1) la data, trascorsa o prevista, di entrata in funzione dell'impianto e del conseguimento degli obiettivi occupazionali; 2) che la documentazione prodotta e' regolare e si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione; 3) che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzione e non riguardano la gestione. Le dichiarazioni sopraspecificate sono rese dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale con le modalita' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero con le modalita' di cui al comma 10, art. 5, legge n. 191/1998, come specificato al punto 3.8.; g) relazione illustrativa sulla realizzazione del programma con riferimento a ciascun capitolo di spesa e sui risultati conseguiti. L'amministrazione si riserva la facolta' di richiedere ulteriore documentazione, qualora risultasse necessaria, per l'accertamento delle condizioni di ammissibilita' al contributo. L'amministrazione procedera' all'accertamento della realizzazione dei programmi mediante apposite commissioni che verranno nominate ai sensi della legge n. 130/1983 e il cui onere verra' posto a carico dell'impresa istante. Ai fini del pagamento del contributo l'impresa dovra' trasmettere: 1) certificato di vigenza rilasciato dalla competente C.C.I.A.A.; 2) documentazione necessaria per la richiesta da parte di questa amministrazione della certificazione antimafia secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1998 (allegato 2 b); 3) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, con l'indicazione delle modalita' di pagamento. Nel caso di accreditamento in conto corrente bancario, e' necessario che venga espressamente dichiarato che il conto corrente e' intestato all'impresa stessa. Il Ministro: Bersani