IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art.  7, comma 1,  della legge 2  agosto 1990, n.  233, che
prevede l'istituzione, per gli  assicurati iscritti alla gestione dei
contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti,
mezzadri e  coloni, di  cui alla  legge 26 ottobre  1957, n.  1047, e
successive modificazioni ed integrazioni, di quattro fasce di reddito
convenzionale  individuate  in  base  alla tabella  D  allegata  alla
richiamata legge n.  233/1990, cosi' come modificata  dall'art. 1 del
decreto legislativo 16  aprile 1997, n. 146, ai fini  del calcolo dei
contributi e della determinazione della misura delle pensioni;
  Visto l'art.  7, comma 5,  della sopra indicata legge  n. 233/1990,
che prevede la determinazione annuale, su base nazionale, del reddito
medio convenzionale  per ciascuna fascia  di reddito agrario,  di cui
alla citata  tabella D con  decreto del  Ministro del lavoro  e della
previdenza   sociale,  con   riferimento   alle  retribuzioni   medie
giornaliere  di cui  al  primo  comma dell'art.  28  del decreto  del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
  Visto il decreto ministeriale 1 luglio 1998 di determinazione delle
retribuzioni medie  giornaliere provinciali dei  lavoratori agricoli,
da valere  per l'anno 1998, ai  sensi dell'art. 28, primo  comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
  Ritenuta   la  opportunita'   di  determinare   il  reddito   medio
convenzionale  per ciascuna  fascia di  reddito agrario  di cui  alla
tabella D  allegata alla legge  2 agosto  1990, n. 233,  e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  con riferimento  alle  retribuzioni
medie da valere per gli operai agricoli a tempo indeterminato comuni;
                              Decreta:
  Il  reddito medio  convenzionale giornaliero  da valere  per l'anno
1998 ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni
per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella D allegata
alla legge  2 agosto1990, n.  233, cosi' come modificata  dall'art. 1
del decreto  legislativo 16  aprile 1997, n.  146, e'  determinato in
misura pari a L. 73.777.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 agosto 1998
                                                    Il Ministro: Treu