IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, recante disposizioni in materia di  accertamento  delle
imposte sui redditi;
  Visto l'art. 78, commi da 10 a 19, della legge 30 dicembre 1991, n.
413,  che  disciplina  le  modalita'  che devono essere osservate dai
sostituti d'imposta per consentire l'adempimento  degli  obblighi  di
dichiarazione  dei  redditi  ai lavoratori dipendenti e ai pensionati
che si avvalgono della loro assistenza;
  Visto il titolo I del decreto del  Presidente  della  Repubblica  4
settembre   1992,   n.   395,  con  il  quale  e  stata  disciplinata
l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati  da  parte
dei sostituti d'imposta;
  Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel
testo  sostituito  dall'art. 11 del decreto legislativo n. 80, del 31
marzo 1998, concernente nuove disposizioni in materia,  tra  l'altro,
di  organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro nelle amministrazioni
pubbliche;
  Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale
devono essere adottati dal Ministro delle  finanze  esclusivamente  i
provvedimenti   che   sono   espressione   del  potere  di  indirizzo
politico-amministrativo, di cui agli articoli 3, comma 1,  e  14  del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  9  gennaio  1998
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  14
del  19  gennaio  1998  di approvazione dei modelli 730 da presentare
nell'anno 1998 da parte dei lavoratori dipendenti  e  pensionati  che
intendono avvalersi dell'assistenza fiscale dei sostituti d'imposta;
  Visto  l'art.  6,  comma 2, del suddetto decreto 9 gennaio 1998, in
base al quale con  successivo  decreto  devono  essere  stabilite  le
modalita'  di  invio  all'Amministrazione  finanziaria  da  parte dei
sostituti d'imposta, che hanno prestato assistenza fiscale ai  propri
dipendenti,   dei   supporti   magnetici   contenenti  i  dati  delle
dichiarazioni dei  redditi mod.  730;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  7  aprile  1998,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 84
del 10 aprile 1998, con il quale e stato approvato il modello 770  da
presentare nell'anno 1998 da parte dei sostituti d'imposta;
  Visto  l'art.  3,  comma  1, del suddetto decreto 7 aprile 1998, in
base al quale con  successivo  decreto  devono  essere  approvate  le
specifiche  tecniche  per  la trasmissione in via telematica dei dati
contenuti  nella  dichiarazione  mod.  770  da   parte   dei   centri
autorizzati  di  assistenza  fiscale,  delle  Poste italiane S.p.a. e
delle banche convenzionate;
  Viste le convenzioni stipulate dal Ministro delle finanze con l'ABI
e la Poste italiane S.p.a. in data, rispettivamente, 29 maggio  e  28
maggio  1998, concernenti le modalita' di svolgimento del servizio di
ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche  e  degli  uffici
postali;
  Visto l'art. 4 del suddetto decreto 7 aprile 1998, in base al quale
con  successivo  decreto  devono  essere  approvati  il contenuto, le
caratteristiche tecniche, la bolla di consegna nonche' le modalita' e
i termini di consegna all'Amministrazione finanziaria  da  parte  dei
sostituti  d'imposta  dei  supporti magnetici contenenti i dati delle
dichiarazioni mod.  770;
                               Art. 1.
  I sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del decreto 7  aprile  1998
di  approvazione  del  modello  770  devono    predisporre i supporti
magnetici osservando le specifiche tecniche previste nell'allegato  A
al presente decreto.
  I  supporti  magnetici  devono  essere  consegnati  nei  termini di
presentazione   della   dichiarazione   ad   un   ufficio    postale,
indipendentemente dal domicilio fiscale del sostituto d'imposta.