IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto l'art. 78, commi da 10 a 19, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che disciplina le modalita' che devono essere osservate dai sostituti d'imposta per consentire l'adempimento degli obblighi di dichiarazione dei redditi ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che si avvalgono della loro assistenza; Visto il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale e stata disciplinata l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo n. 80, del 31 marzo 1998, concernente nuove disposizioni in materia, tra l'altro, di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo, di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 gennaio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1998 di approvazione dei modelli 730 da presentare nell'anno 1998 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale dei sostituti d'imposta; Visto l'art. 6, comma 2, del suddetto decreto 9 gennaio 1998, in base al quale con successivo decreto devono essere stabilite le modalita' di invio all'Amministrazione finanziaria da parte dei sostituti d'imposta, che hanno prestato assistenza fiscale ai propri dipendenti, dei supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni dei redditi mod. 730; Visto il decreto del Ministro delle finanze 7 aprile 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1998, con il quale e stato approvato il modello 770 da presentare nell'anno 1998 da parte dei sostituti d'imposta; Visto l'art. 3, comma 1, del suddetto decreto 7 aprile 1998, in base al quale con successivo decreto devono essere approvate le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dei dati contenuti nella dichiarazione mod. 770 da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale, delle Poste italiane S.p.a. e delle banche convenzionate; Viste le convenzioni stipulate dal Ministro delle finanze con l'ABI e la Poste italiane S.p.a. in data, rispettivamente, 29 maggio e 28 maggio 1998, concernenti le modalita' di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e degli uffici postali; Visto l'art. 4 del suddetto decreto 7 aprile 1998, in base al quale con successivo decreto devono essere approvati il contenuto, le caratteristiche tecniche, la bolla di consegna nonche' le modalita' e i termini di consegna all'Amministrazione finanziaria da parte dei sostituti d'imposta dei supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni mod. 770; Art. 1. I sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del decreto 7 aprile 1998 di approvazione del modello 770 devono predisporre i supporti magnetici osservando le specifiche tecniche previste nell'allegato A al presente decreto. I supporti magnetici devono essere consegnati nei termini di presentazione della dichiarazione ad un ufficio postale, indipendentemente dal domicilio fiscale del sostituto d'imposta.