IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni relativo a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590 - Istituzione di nuove universita'; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare il comma 1 dell'art. 16 relativo alle modifiche di statuto; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1992 (modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 giugno 1994) relativo ai settori scientifico disciplinari degli insegnamenti universitari; Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1996 che ha aggiunto la tab. XLV/6 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione dei settori di ingegneria civile, di ingegneria industriale e di ingegneria dell'informazione; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti) del 31 ottobre 1996, protocollo n. 2402, recante articolazione dei corsi e dei piani degli studi universitari ( ex art. 11, legge n. 341/1990) e piani di studio individuali ( ex art. 2, legge n. 910/1969 e art. 924/1970); Visto l'art. 10 dello statuto di autonomia dell'universita' degli studi dell'Aquila emanato con decreto rettorale 196 - 0072 del 30 dicembre 1996; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, relativa all'autonomia didattica; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti) del 5 agosto 1997, protocollo n. 2079/ufficio I, recante art. 17, commi 95, 101 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica. Regime transitorio. Atto di indirizzo; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti) del 16 giugno 1998, protocollo n. 1/98, recante legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica. Nota di indirizzo; Considerato che al riguardo il comitato di coordinamento delle universita' abruzzesi, nella seduta del 4 giugno 1997, ha espresso parere favorevole, parere ribadito nella seduta del 18 giugno 1998, durante la quale e' stato approvato il piano di sviluppo delle universita' abruzzesi per il triennio 1998/2000 che prevede l'istituzione della suddetta scuola; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorita' accademiche di questa Universita' (consiglio della facolta' di ingegneria del 23 giugno 1998; senato accademico del 16 luglio 1998; consiglio di amministrazione del 21 luglio 1998); Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma, della scuole di specializzazione e dirette a fini speciali vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni; Decreta: Al fine di istituire la nuova scuola di specializzazione in ingegneria clinica presso la facolta' di ingegneria, nello statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila vengono inseriti i seguenti nuovi articoli, dal n. 280 al n. 293, con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di specializzazione in ingegneria clinica Art. 280. Presso la facolta' di ingegneria dell'Universita' degli studi dell'Aquila, e' istituita la scuola di specializzazione in ingegneria clinica, indicata nel seguito scuola. La scuola rilascia il diploma di "Specialista in ingegneria clinica". Art. 281. La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale dell'ingegneria clinica. Tali specialisti dovranno sovrintendere ai servizi di ingegneria clinica, coordinando opportunamente il lavoro di personale tecnico allo scopo di effettuare la valutazione, l'installazione, la manutenzione, l'adeguamento della strumentazione e delle attrezzature in uso nei servizi sanitari (in particolare all'interno dei presidi ospedalieri), di curare un loro impiego sicuro, appropriato ed economico, e di collaborare con gli operatori sanitari nell'utilizzo di metodologie ingegneristiche per la soluzione di problemi clinici e gestionali. Art. 282. La sede della scuola e' la facolta' di ingegneria, la quale concorre al suo funzionamento. La scuola afferisce al dipartimento di ingegneria elettrica. Art. 283. Il consiglio della scuola e' composto dai professori di ruolo e dai professori a contratto ai quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola, e di una rappresentanza di specializzandi. Art. 284. In base alle risorse umane e finanziarie, alle strutture e alle attrezzature disponibili, il massimo numero di iscritti e' stabilito in dieci per ciascun anno di corso, corrispondenti a un totale di venti specializzandi. Art. 285. L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami, secondo una graduatoria stabilita in base a un punteggio espresso in centesimi. E' titolo di ammissione il diploma di laurea in ingegneria. E' consentita la partecipazione al concorso di ammissione anche a coloro che sono in possesso di un titolo di studio, conseguito presso universita' straniere, che sia accettato dal consiglio della scuola come equipollente al diploma di laurea in ingegneria, anche se limitatamente ai fini della eventuale iscrizione alla scuola. Le domande di ammissione alla scuola vanno presentate alla segreteria delle scuole di specializzazione entro il 5 novembre. I titoli, tra cui il certificato di laurea con i voti degli esami sostenuti e la tesi di laurea, vanno invece presentati alla segreteria didattica della scuola, presso il dipartimento di ingegneria elettrica. Art. 286. L'esame di ammissione consiste in: 1. Prova scritta intesa ad accertare la cultura generale nell'area di specializzazione. 2. Prova orale, sempre sulle tematiche pertinenti alla specializzazione, integrata da una prova di conoscenza della lingua straniera, prescelta dal candidato tra inglese, francese e tedesco. Art. 287. La graduatoria degli ammessi verra' formulata mediante un punteggio, espresso in centesimi, ottenuto in base a: voto dell'esame scritto (massimo 70 punti); voto di laurea (massimo 5 punti); voti degli esami di profitto del corso di laurea, relativamente a discipline pertinenti (massimo 5 punti); tesi di laurea pertinente (massimo 10 punti); pubblicazioni scientifiche pertinenti (massimo 10 punti). Per essere inseriti nella graduatoria e' indispensabile aver conseguito la sufficienza (corrispondente a 42/70) nell'esame di ammissione. Art. 288. Il corso degli studi ha la durata di due anni accademici e prevede almeno trecento ore di insegnamento all'anno, di cui duecento ore di lezioni teoriche e cento ore di attivita' pratiche guidate. In aggiunta a tali ore, lo specializzando deve svolgere un tirocinio pratico di almeno duecento ore complessive presso enti pubblici o privati riconosciuti dal consiglio della scuola. Il consiglio della scuola determina, in conformita' al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione della scuola e il relativo piano di studi. Determina pertanto: gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio; la suddivisione temporale dell'attivita' didattica e la propedeuticita' degli insegnamenti. Nel determinare il piano degli studi, il consiglio della scuola rispettera', oltre ai vincoli di durata complessiva di cui al primo comma, i seguenti vincoli di area disciplinare, che stabiliscono il numero minimo per la somma delle ore di lezioni teoriche e delle ore di attivita' pratiche guidate: Area disciplinare A: Elettrica - Elettronica, ore complessive: 110; Area disciplinare B: Bioingegneria, ore complessive: 110; Area disciplinare C: Meccanica - Chimica - Impianti, ore complessive: 110; Area disciplinare D: Informatica - Sistemi - Statistica, ore complessive: 110; Area disciplinare E: Economico - Gestionale, ore complessive: 70; Area disciplinare F: Medico - Biologica, ore complessive 90. Art. 289. La frequenza dei corsi e' obbligatoria. Al termine di ogni anno accademico lo specializzando dovra' sostenere un esame teoricopratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La mancata frequenza del periodo previsto di 300 ore per ciascuno dei due anni, ovvero del periodo di tirocinio, o il mancato superamento dell'esame di fine anno comporta la ripetizione dell'intero anno di corso. La ripetizione dell'anno richiede la frequenza di tutti gli insegnamenti previsti dal piano di studi. Si puo' ripetere l'anno una sola volta. Art. 290. Su proposta del consiglio della scuola, verranno attuate e riconosciute attivita' inerenti alla specializzazione da svolgersi presso enti pubblici e privati, anche nell'ambito di specifiche convenzioni. Art. 291. Gli studenti, qualora non abbiano gia' superato analoga verifica nel corso degli studi universitari, dovranno dimostrare buona conoscenza strumentale di almeno una lingua straniera scelta tra inglese, francese e tedesco, conoscenza da accertarsi secondo le modalita' precisate dal consiglio della scuola. Art. 292. All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che potranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, nonche l'attivita' sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sara' svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche e alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita', attinente alla specializzazione, svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extrauniversitari. Art. 293. Superato l'esame teorico pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di "Specialista in ingegneria clinica". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. L'Aquila, 31 luglio 1998 Il rettore: Bignardi