IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il regio  decreto  3  giugno 1926,  n.  941, riguardante  il
trattamento   di   missione   all'estero   spettante   al   personale
dell'amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1971, n.  286, secondo il  quale le indennita'  giornaliere spettanti
per gli  incarichi di  missione all'estero  sono stabilite  paese per
paese, direttamente  in valuta  locale od in  altra valuta,  al netto
delle ritenute  erariali, e, ove necessario,  modificate dal Ministro
del  tesoro con  propri  decreti in  rapporto  alle variazioni  delle
condizioni valutarie o del costo  della vita di ciascun paese, mentre
gli incarichi di  missione all' estero sono conferiti  entro i limiti
degli stanziamenti di bilancio;
  Visti i  propri decreti: 24  maggio 1990 pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n. 147  del 26  giugno 1990;  29 gennaio  1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del  29 aprile 1996 e 6 dicembre 1996,
pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale n.  294 del  16 dicembre  1996,
recanti le vigenti misure delle diarie di missione all'estero;
  Ravvisata  la  necessita',  in   conseguenza  delle  modifiche  nel
frattempo intervenute  negli ordinamenti  del personale  dello Stato,
civile e militare,  delle universita' e della scuola,  di rivedere la
suddivisione  in   gruppi  mediante   accorpamento  dei   medesimi  e
ridistribuzione nei nuovi gruppi delle attuali qualifiche;
  Considerata l'opportunita' di stabilire  le diarie in valuta locale
in  ambito  europeo, negli  Stati  in  cui sussistono  condizioni  di
stabilita'  monetaria,  ed in  particolare  in  quelli aderenti  alla
moneta unica europea, in vista della successiva fissazione in Euro;
  Considerata inoltre la necessita' di rivedere le diarie di missione
tenuto conto della nuova suddivisione in gruppi di personale nonche',
per taluni Paesi, in relazione alle mutate condizioni del costo della
vita locale e dei rapporti di cambio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai  fini dell'attribuzione  del trattamento  economico spettante
per le missioni all'estero, il personale dello Stato, compreso quello
delle amministrazioni  ad ordinamento  autonomo, delle  universita' e
della  scuola,  e' suddiviso  nei  gruppi  indicati nella  tabella  A
annessa al presente decreto.
  2.  Le  diarie  nette  per le  missioni  effettuate  dal  personale
indicato nella  allegata tabella  A sono  fissate, a  decorrere dalla
data  del  presente  decreto, nelle  misure  stabilite  nell'allegata
tabella B.