IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
                           di concerto con
             I Ministri dell'industria, del commercio e
           dell'artigianato, della sanita' e delle finanze
  Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1601/91 del 10 giugno 1991
che  stabilisce   le  regole  generali  relative   alla  definizione,
designazione  e presentazione  dei vini  aromatizzati, delle  bevande
aromatizzate a base  di vino e dei cocktail  aromatizzati di prodotti
vitivinicoli;
  Visto il regolamento CE del Consiglio  n. 822/87 del 16 marzo 1987,
relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
  Visto il regolamento CE della  Commissione n. 1972/78 del 16 agosto
1978  che  fissa  le  modalita'   di  applicazione  per  le  pratiche
enologiche;
  Vista  la notifica  96/497/I  inoltrata alla  Commissione ai  sensi
della direttiva 83/189 e successive modifiche;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 12 febbraio 1965,
n.  162,  contenente  norme  per la  repressione  delle  frodi  nella
preparazione  e  nel  commercio  dei  mosti,  vini  ed  aceti  e,  in
particolare, l'art. 5;
  Visto il decreto  ministeriale 5 settembre 1967,  che stabilisce le
norme di impiego del ferrocianuro di potassio in enologia, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 20 settembre 1967;
  Visto  il   decreto  ministeriale   29  dicembre  1986   che  fissa
caratteristiche  e  limiti di  alcune  sostanze  contenute nei  vini,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1987;
  Considerato  che il  regolamento  CEE n.  1601/91  non ha,  finora,
disciplinato  i  trattamenti e  le  pratiche  enologiche che  possono
essere effettuate  ai fini della preparazione  dei vini aromatizzati,
delle  bevande   aromatizzate  a  base   di  vino  e   dei  cocktails
aromatizzati di prodotti vitivinicoli;
  Considerato che spetta agli Stati membri disciplinare la materia in
attesa che intervenga l'apposita normativa comunitaria;
  Considerata la  necessita' di disciplinare, in  relazione alla piu'
moderna tecnica enologica, i trattamenti e le pratiche enologiche che
possono  essere  effettuate  ai  fini  della  preparazione  dei  vini
aromatizzati,  delle  bevande  aromatizzate  a base  di  vino  e  dei
cocktails aromatizzati di prodotti vitivinicoli;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  1. Ai fini della preparazione  dei vini aromatizzati, delle bevande
aromatizzate a base di vino  e dei cocktails aromatizzati di prodotti
vitivinicoli possono  essere effettuati  i trattamenti e  le pratiche
enologiche seguenti:
   1) arieggiamento o immissione di argon o azoto;
   2) trattamenti termici;
  3) centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvanti inerti di
filtrazione;
   4) utilizzazione di anidride carbonica;
  5)  utilizzazione  di  anidride  solforosa,  di  solfito  acido  di
potassio, di metabisolfito di potassio, a condizione che il tenore di
anidride solforosa  nel prodotto  finito immesso  al consumo  non sia
superiore a 180 mg/litro;
  6) aggiunta di acido sorbico o di sorbato di potassio, a condizione
che il tenore finale di acido  sorbico nel prodotto finito immesso al
consumo, non sia superiore a 200 mg/l;
  7) aggiunta di acido L-ascorbico, nel limite di 150 mg/l;
  8)  aggiunta di  acido citrico,  ai fini  della stabilizzazione,  a
condizione  che  il  tenore  finale del  prodotto  trattato  non  sia
superiore a 1 g/l;
  9) impiego di acidificanti: acido  tartarico, acido citrico e acido
malico. Tale pratica puo' essere ripetuta piu' volte;
  10)  impiego  di  disacidificanti:  tartrato  neutro  di  potassio,
bicarbonato   di   potassio,    carbonato   di   calcio   contenente,
eventualmente, piccole quantita' di sale doppio di calcio degli acidi
L  (+)  tartarico  e  L  (--) malico,  tartrato  di  calcio  o  acido
tartarico, preparato  omogeneo di acido  tartarico e di  carbonato di
calcio,  in proporzioni  equivalenti e  finemente polverizzate.  Tale
pratica puo' essere ripetuta piu' volte;
  11)  chiarificazione  con  una   delle  seguenti  sostanze  di  uso
enologico: gelatina  alimentare, colla di pesce,  caseina e caseinati
di potassio,  albumina animale, bentonite, diossido  di silicio sotto
forma di gel o di soluzione colloidale, caolino, preparato enzimatico
di betaglucanasi;
   12) aggiunta di tannino;
  13)  taglio di  vini e  mosti bianchi  con vini  e mosti  rossi per
ottenere vini  aromatizzati, bevande  aromatizzate a  base di  vino e
cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli rosati;
  14) trattamento con carbone per uso enologico, nel limite di 200 gr
di prodotto secco per ettolitro;
   15) trattamento:
  con  ferrocianuro di  potassio alle  condizioni di  cui al  decreto
ministeriale 5 settembre 1967 per i vini bianchi e rosati;
  con  ferrocianuro di  potassio alle  condizioni di  cui al  decreto
ministeriale  5 settembre  1967 e  con  fitato di  calcio nel  limite
massimo di 8 gr/hl per i vini rossi;
  16) aggiunta di acido metatartarico, nel limite di 100 mg/l;
   17) impiego di gomma arabica;
  18) impiego  di acido DL-tartarico,  detto anche acido  racemico, o
del  suo sale  neutro  di potassio,  per  ottenere la  precipitazione
dell'eccesso di calcio;
  19)   aggiunta  di   bitartrato   di  potassio   per  favorire   la
precipitazione del tartaro;
  20) impiego di polivinilpolipirrolidone nel limite di 80 gr/hl;
  21) trattamenti con "resine  scambiatrici di cationi" limitatamente
alle necessita' di stabilizzazione;
  22)  trattamento  di   concentrazione  mediante  "osmosi  inversa",
limitatamente ai mosti non destinati a successive fermentazioni;
  23) elettrodialisi controllata per la stabilizzazione dei tartrati.
  2. Le  pratiche ed  i trattamenti  enologici previsti  nel presente
decreto   non  pregiudicano   l'immissione  in   commercio  di   vini
aromatizzati,  di bevande  aromatizzate  a base  di  vino e  cocktail
aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli elaborati in altri Stati
membri o  nei Paesi  firmatari dell'Accordo  S.E.E con  trattamenti e
pratiche enologiche proprie.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 luglio 1998
                Il Ministro per le politiche agricole
                                Pinto
                     Il Ministro dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                               Bersani
                      Il Ministro della sanita'
                                Bindi
                      Il Ministro delle finanze
                                Visco
Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 163