IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'   degli  studi  della  Tuscia,
approvato con decreto del Presidente  della Repubblica 1 luglio 1980,
n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il  regio decreto 30  settembre 1938, n. 1652  - Disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953,  n. 312 - Libera inclusione di nuovi
insegnamenti complementari  negli statuti  delle universita'  e degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista la legge 21  febbraio 1980, n. 28 - Delega  al Governo per il
riordino della docenza universitaria  e relativa fascia di formazione
per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 - Riordinamento della docenza  universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della  ricerca scientifica e tecnologica
ed  in particolare  l'art. 16,  comma 1,  relativo alle  modifiche di
statuto;
  Vista la  legge 19 novembre 1990,  n. 341, recante la  riforma agli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto  lo statuto  di autonomia  di questo  Ateneo emanato  a norma
degli articoli 6 e 16 della legge n. 168/1989 ed entrato in vigore il
27  agosto 1996  a  seguito della  sua  pubblicazione nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 1996;
  Visti i commi 95, 101 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto l'art.  2, comma 4 (Programmazione  del sistema universitario
del decreto del  Presidente della Repubblica del 27  gennaio 1998, n.
25, il  quale stabilisce che "In  deroga alle disposizioni di  cui al
comma  3 le  universita', sulla  base  di una  relazione tecnica  del
nucleo di  valutazione interno e  acquisito il parere  favorevole del
comitato regionale di  coordinamento, possono autonomamente istituire
nuove facolta' e corsi nel territorio sede dell'Ateneo, con risorse a
carico dei propri bilanci e  senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti
statali  al sistema  universitario.  L'istituzione  delle facolta'  e
l'attivazione dei corsi  di cui al presente comma  sono comunicate al
Ministero";
  Vista la  nota di indirizzo  del Ministro dell'universita'  e della
ricerca  scientifica e  tecnologica "legge  15 maggio  1997, n.  127.
Autonomia didattica" prot. n. 1/1998 del 16 giugno 1998 la quale, tra
l'altro, stabilisce che (punto 4):
  "In attesa  degli ulteriori provvedimenti  attuativi dell'autonomia
didattica  e'  eccezionalmente  autorizzata,  limitatamente  all'anno
accademico  1998/99,  l'attivazione  -   con  riserva  di  successiva
verifica e adeguamento  in base agli emanandi ''decreti  di area'' di
corsi di  nuova istituzione  per i  quali non  sussistano ordinamenti
didattici vigenti, purche' risulti acquisito il parere favorevole del
comitato  universitario  di  coordinamento,  di cui  all'art.  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25";
  Vista  la  favorevole relazione  tecnica  formulata  dal Nucleo  di
valutazione  interno  del  19  giugno   1998  circa  la  proposta  di
istituzione  del  diploma  universitario  interfacolta'  in  "Scienze
organizzative e gestionali";
  Visto  il  parere favorevole  espresso  dal  Comitato regionale  di
coordinamento delle Universita' del  Lazio nell'adunanza del 9 giugno
1998 in ordine alla proposta di istituzione del diploma universitario
interfacolta' in "Scienze organizzative e gestionali";
  Viste le deliberazioni delle autorita' accademiche di questo Ateneo
e precisamente  del Senato accademico,  nella riunione del  16 luglio
1998,  e del  Consiglio  di amministrazione,  nella  riunione del  21
luglio  1998, con  le  quali  e' stata  approvata  la modifica  dello
statuto di  questo Ateneo ai fini  dell'inserimento, nel preesistente
statuto,   del  diploma   universitario  interfacolta'   in  "Scienze
organizzative e gestionali";
  Considerato che nelle more  dell'approvazione e dell'emanazione del
regolamento   didattico  di   Ateneo  le   modifiche  relative   agli
ordinamenti didattici dei corsi di  diploma universitario e di laurea
vengono operate sul preesistente statuto;
  Riconosciuta la necessita' di approvare la nuova modifica proposta,
in deroga al  termine triennale di cui all'ultimo  comma dell'art. 17
del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli studi della  Tuscia, approvato e
modificato  con  i decreti  indicati  in  premessa, e'  ulteriormente
modificato come segue:
  alla fine dell'art.  1 della parte I  "Disposizioni generali" viene
inserito il seguente periodo:
  L'Universita'  degli  studi  della  Tuscia  conferisce  il  diploma
universitario interfacolta' in "Scienze organizzative e gestionali".
  Dopo l'art. 64 e' aggiunta la "Parte VII", relativa all'ordinamento
didattico  del   diploma  universitario  interfacolta'   in  "Scienze
organizzative e  gestionali", con  i nuovi  articoli come  di seguito
riportato.
                              PARTE VII
                              Art. 65.
                 Diploma universitario interfacolta'
                in scienze organizzative e gestionali
              Istituzione e durata del corso di diploma
  Il corso di  diploma in "Scienze organizzative e  gestionali" ha lo
scopo di fornire adeguate competenze  nello svolgimento di compiti di
gestione  e   di  politica   economicoamministrativa  particolarmente
rivolti a quanti intendano  operare nel settore dell'organizzazione e
dei rapporti  internazionali; il diploma integrera'  le cognizioni di
base delle scienze economiche ed amministrative con la padronanza dei
supporti  informatici,  con  la   piena  conoscenza  degli  strumenti
comunicativi sia nell'ambito della lingua italiana che nell'ambito di
almeno  una  lingua  straniera  e   con  il  necessario  bagaglio  di
cognizioni di storia culturale e politica contemporanee, di geografia
del territorio, di difesa dell'ambiente.
  Il  diploma  ha  durata  biennale ed  e'  articolato  in  strutture
semestrali: due semestri comuni e due semestri specifici per ciascuno
degli indirizzi, eventualmente organizzati  in distinti curricula. Al
compimento degli studi  viene conseguito il diploma  in esperto nelle
"Scienze   organizzative  e   gestionali",   con  la   specificazione
dell'indirizzo e delle lingue di specializzazione.
  Il  consiglio  del  corso  di diploma,  secondo  le  vigenti  norme
sull'autonomia  universitaria,  istituisce gli  indirizzi  confacenti
alla propria  programmazione, al  mercato del  lavoro e  alle risorse
umane disponibili, secondo le competenze specifiche da fornire.
  Per risorse  umane disponibili  si intendono tutte  quelle presenti
nel corso  e nei corsi  di studio dell'Universita' degli  studi della
Tuscia.
                              Art. 66.
                     Accesso al corso di diploma
  L'iscrizione al  corso di diploma  e' regolata in  conformita' alle
norme  vigenti in  materia  di accesso  agli  studi universitari.  Il
numero  degli  iscritti   a  ciascun  anno  di   corso  e'  stabilito
annualmente  dal senato  accademico,  su proposta  del consiglio  del
corso,  in  base  alle  strutture, alle  risorse  diponibili  e  alle
esigenze del mercato del lavoro, secondo criteri generali fissati dal
Ministero dell'univerista' e della ricerca scientifica e tecnologica,
ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.
  L'accesso e' regolato da esami di ammissione.
  Le modalita' delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio
di corso.
                              Art. 67.
          Corsi di laurea e diplomi affini. Riconoscimenti.
  Ai  fini  del  proseguimento  degli  studi,  il  corso  di  diploma
universitario di cui  all'art. 65 e' riconosciuto  affine ai seguenti
corsi  di laurea  attivati  e attivabili  presso l'Universita'  degli
studi della Tuscia:
   corso di laurea in lingue e letterature straniere;
   corso di laurea in conservazione dei beni culturali;
   corso di laurea in economia;
   corso di laurea in scienze ambientali;
   corso di laurea in scienze biologiche;
   corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie;
   corso di laurea in scienze forestali e ambientali;
   corso di laurea in scienze politiche.
  Nell'ambito  dei  corsi  affini,  le  facolta'  riconosceranno  gli
insegnamenti seguiti  con esito  positivo, avendo riguardo  alla loro
validita' culturale,  propedeutica e professionale per  la formazione
richiesta  dal  corso  alla  quale sono  chiesti  i  trasferimenti  e
l'iscrizione.  Il  riconoscimento  degli insegnamenti  ha  luogo  nel
rispetto delle seguenti modalita': la facolta' indica l'anno di corso
cui lo studente  puo' iscriversi. Per coloro che  hanno conseguito il
titolo  di   diploma  universitario   in  "Scienze   organizzative  e
gestionali" e  chiedono l'iscrizione  ad un  corso di  laurea affine,
l'anno di corso  sara' di regola il secondo, salvo  il caso del corso
di  laurea in  "Scienze politiche",  dove  l'anno di  corso sara'  di
regola il terzo.
  La  facolta'  o  la   scuola  potra'  riconoscere  integralmente  o
parzialmente gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di
diploma  universitario,  indicando  le singole  corrispondenze  anche
parziali  con  gli insegnamenti  del  corso  di laurea.  La  facolta'
indichera', inoltre, sia  gli insegnamenti integrativi, appositamente
istruiti  e attivati,  per completare  la formazione  ed accedere  al
corso di laurea,  che gli insegnamenti specifici del  corso di laurea
necessari per conseguire il diploma di laurea.
  Gli insegnamenti integrativi  non sono necessariamente propedeutici
agli insegnamenti specifici.
  Nei trasferimenti degli studenti tra indirizzi dei corsi di diploma
universitario  o  da un  corso  di  laurea  ad  un corso  di  diploma
universitario  o viceversa,  il  consiglio di  facolta'  o del  corso
riconoscera' gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilita'
ai fini  della formazione necessaria  per il conseguimento  del nuovo
titolo, e indichera'  il piano di studi da  completare per conseguire
il titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi.
                              Art. 68.
                 Articolazione del corso degli studi
  L'attivita' didattica  complessiva comprende non meno  di 1.500 ore
di  cui almeno  300  per  le attivita'  pratiche,  di laboratorio  ed
eventualmente  di  tirocinio  da svolgersi  presso  qualificati  enti
pubblici o  privati italiani  ed internazionali operanti  nei settori
specifici con i  quali sono state stipulate  apposite convenzioni che
possono  prevedere anche  l'impiego  di esperti  appartenenti a  tali
strutture ed  istituti per attivita' didattiche  ordinarie e speciali
(corsi intensivi, seminari, stages).
  L'ordinamento  didattico e'  formulato  con  riferimento alle  aree
disciplinari,   scientificamente   affini  e   raggruppanti   settori
scientificodisciplinari  con riferimento  alla normativa  vigente per
raggiungere definiti obiettivi didatticoformativi.
  L'elenco   delle  aree   disciplinari   e   dei  relativi   settori
scientificodisciplinari  di pertinenza  e'  riportato nel  successivo
art. 70.
  Per  conseguire  il  diploma universitario  occorre  aver  superato
l'accertamento  con esito  positivo  relativo a  15 insegnamenti  con
modalita' stabilite dal consiglio di corso.
                              Art. 69.
                        Ordinamento didattico
  La   parte  comune   (i  primi   due  semestri)   comprende  undici
insegnamenti, distribuiti di norma cinque per il primo semestre e sei
per il secondo semestre.
  La fase  di specializzazione si  articola in indirizzi  e comprende
quattro insegnamenti per ciascun  indirizzo, di norma distribuiti due
nel primo e due nel secondo semestre.
  Sono   insegnamenti   fondamentali   della  parte   comune   undici
annualita', da scegliersi nell'ambito  delle aree disciplinari di cui
all'art. 70:
   una annualita' dell'area delle scienze sociologiche;
   una annuallita' dell'area delle scienze comunicative;
  una annualita' dell'area delle scienze economicogiuridiche;
   due annualita' delle scienze linguistiche;
   una annualita' delle scienze ambientali;
   una annualita' delle scienze geografiche;
   una annualita' delle scienze storiche;
   una annualita' delle scienze informatiche;
   due annualita' caratterizzanti l'indirizzo.
  Le discipline della fase di specializzazione, nel numero di quattro
annualita',   di    cui   almeno   una   dell'area    delle   scienze
economicogiuridiche,   sono  scelte   del  consiglio   di  corso   in
conformita' con gli  indirizzi e gli eventuali  curricula da attivare
secondo l'art. 1  e sono inserite nel Regolamento del  diploma di cui
all'art. 72, attingendo alle aree disciplinari di cui all'art. 70.
                              Art. 70.
                          Aree disciplinari
  Ai  sensi dell'art.  9, lettera  d),  della legge  n. 341/1990,  il
consiglio  di  corso, in  conformita'  con  le specifiche  annualita'
previste per  il biennio e  secondo criteri di funzionalita'  con gli
indirizzi  attivati, adottera'  curricula didattici  fondati su  aree
disciplinari     che    comprendono     uno     o    piu'     settori
scientificodisciplinari    affini,   raggruppati    per   raggiungere
determinati obiettivi didatticiformativi. Le aree sono:
    a) area delle scienze sociologiche:
  settore scientificodisciplinare Q05A (sociologia generale);
  settore  scientificodisciplinare  Q05B   (sociologia  dei  processi
culturali e comunicativi);
  settore  scientificodisciplinare Q05D  (sociologia dell'ambiente  e
del territorio);
  settore  scientificodisciplinare  Q05E   (sociologia  dei  fenomeni
politici);
    b) area delle scienze comunicative:
  settore scientificodisciplinare L09A (glottologia e linguistica);
  settore scientificodisciplinare M07E (filosofia del linguaggio);
  settore  scientificodisciplinare  Q05B   (sociologia  dei  processi
culturali e comunicativi);
  settore  scientificodisciplinare   L09H  (didattica   delle  lingue
moderne);
    c) area delle scienze economicogiuridiche:
  settore scientificodisciplinare N01X (diritto privato);
  settore     scientificodisciplinare    N05X     (diritto    privato
dell'economia);
  settore scientificodisciplinare N07X (diritto del lavoro);
  settore  scientificodisciplinare   N09X  (istituzioni   di  diritto
pubblico);
  settore scientificodisciplinare N10X (diritto amministrativo);
  settore scientificodisciplinare N14X (diritto internazionale);
  settore scientificodisciplinare P0lA (economia politica);
  settore scientificodisciplinare P02A (economia aziendale);
  settore scientificodisciplinare P02D (organizzazione aziendale);
    settore scientificodisciplinare S0lA (statistica).
    d) area delle scienze linguistiche:
  settore scientificodisciplinare L1lA (linguistica italiana);
  settore   scientificodisciplinare   LI6A  (lingua   e   letteratura
francese);
  settore   scientificodisciplinare   LI7A  (lingua   e   letteratura
spagnola);
  settore   scientificodisciplinare   L17B  (lingue   e   letterature
ispanoamericane);
  settore   scientificodisciplinare   L17D  (lingua   e   latteratura
portoghese e brasiliana);
  settore   scientificodisciplinare   L18A  (lingua   e   letteratura
inglese);
  settore   scientificodisciplinare   L18B  (lingue   e   letterature
nordamericane);
  settore   scientificodisciplinare   L19A  (lingua   e   letteratura
tedesca);
  settore   scientificodisciplinare   L20B  (lingue   e   letterature
nordiche);
  settore scientificodisciplinare L20C (lingua e letteratura olandese
e fiamminga);
  settore   scientificodisciplinare   L21A  (lingue   e   letterature
slavoorientali);
  settore  scientificodisciplinare L21B  (lingue e  letterature slave
meridionali);
  settore   scientificodisciplinare   L2lC  (lingue   e   letterature
slavooccidentali);
    e) area delle scienze ambientali:
    settore scientificodisciplinare E03A (ecologia);
    settore scientificodisciplinare E05A (biochimica);
  settore   scientificodisciplinare   G05A   (idraulica   agraria   e
forestale);
    settore scientificodisciplinare G05B (meccanica);
    f) area delle scienze geografiche:
  settore scientificodisciplinare G05C (topografia e cartografia);
    settore scientificodisciplinare M06A (geografia);
  settore scientificodisciplinare M06B (geografia economicopolitica);
    g) area delle scienze storiche:
  settore scientificodisciplinare M04X (storia contemporanea);
  settore   scientificodisciplinare  Q0lB   (storia  delle   dottrine
politiche);
  settore  scientificodisciplinare  Q01C  (storia  delle  istituzioni
politiche);
  settore  scientificodisciplinare   Q04X  (storia   delle  relazioni
internazionali);
    h) area delle scienze informatiche:
  settore scientificodisciplinare K05A (sistemi di elaborazione delle
informazioni);
    settore scientificodisciplinare K05B (informatica);
  i) altre aree disciplinari, secondo gli indirizzi attivati ai sensi
dell'art. 65.
  Per  ogni  area disciplinare,  il  consiglio  indichera' i  settori
scientificodisciplinari  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  23 giugno  1997  e le  eventuali  nuove titolature  delle
singole annualita'.
                              Art. 71.
                           Esame di diploma
  L'esame  di  diploma tende  ad  accertare  la preparazione  base  e
professionale del candidato secondo modalita' stabilite dal consiglio
di  corso. L'esame  consiste in  una dimostrazione  mediante apposita
prova  dell'acquisita  professionalita'.  La prova  e'  definita  dal
regolamento.
                              Art. 72.
                   Regolamento del corso di diploma
  Il  consiglio  di corso  determina,  con  apposito regolamento,  in
conformita'  ai   principi  del  regolamento  didattico   di  ateneo,
l'articolazione del corso di diploma,  in accordo con quanto previsto
dall'art.  11, comma  2 della  legge n.  341/1990. Il  regolamento e'
deliberato dal senato accademico sentite le facolta' interessate.
  In  particolare,  nel regolamento  sara'  indicato  il piano  degli
studi,  nel rispetto  dei  vincoli di  ore  complessive di  attivita'
didattiche e di attivita' pratiche di cui all'art. 68.
  Nel piano di studi saranno almeno individuati:
  i corsi ufficiali  di insegnamento con le  relative denominazioni e
propedeuticita' di esame nonche'  l'attribuzione dei crediti, la' ove
istituiti ai sensi della normativa vigente;
  la durata di  ore e l'eventuale articolazione in  moduli di ciascun
corso di insegnamento, con relative esercitazioni;
   la collocazione degli insegnamenti nei semestri;
   le prove di valutazione degli studenti;
  i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;
   l'obbligo della frequenza;
  le attivita' pratiche da  svolgere presso qualificati enti pubblici
e/o privati,  operanti nel  settore specifico dell'indirizzo  e delle
scelte effettuate;
   il tipo di esame di ammissione;
  il numero degli studenti ammessi all'iscrizione al corso di diploma
universitario.
  Nel  caso in  cui gli  insegnamenti  siano specifici  del corso  di
diploma occorre aggiungere alla denominazione la sigla D.U.
  Nel  regolamento saranno  riportate le  propedeuticita', quanto  ad
insegnamenti  positivamente  superati,  perche'  uno  studente  possa
iscriversi ad anni di corso successivo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Viterbo, 6 agosto 1998
                                              Il prorettore: Crapulli