IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi della Tuscia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordino della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma agli ordinamenti didattici universitari; Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo emanato a norma degli articoli 6 e 16 della legge n. 168/1989 ed entrato in vigore il 27 agosto 1996 a seguito della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 1996; Visti i commi 95, 101 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto l'art. 2, comma 4 (Programmazione del sistema universitario del decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 1998, n. 25, il quale stabilisce che "In deroga alle disposizioni di cui al comma 3 le universita', sulla base di una relazione tecnica del nucleo di valutazione interno e acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento, possono autonomamente istituire nuove facolta' e corsi nel territorio sede dell'Ateneo, con risorse a carico dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema universitario. L'istituzione delle facolta' e l'attivazione dei corsi di cui al presente comma sono comunicate al Ministero"; Vista la nota di indirizzo del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica "legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica" prot. n. 1/1998 del 16 giugno 1998 la quale, tra l'altro, stabilisce che (punto 4): "In attesa degli ulteriori provvedimenti attuativi dell'autonomia didattica e' eccezionalmente autorizzata, limitatamente all'anno accademico 1998/99, l'attivazione - con riserva di successiva verifica e adeguamento in base agli emanandi ''decreti di area'' di corsi di nuova istituzione per i quali non sussistano ordinamenti didattici vigenti, purche' risulti acquisito il parere favorevole del comitato universitario di coordinamento, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25"; Vista la favorevole relazione tecnica formulata dal Nucleo di valutazione interno del 19 giugno 1998 circa la proposta di istituzione del diploma universitario interfacolta' in "Scienze organizzative e gestionali"; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato regionale di coordinamento delle Universita' del Lazio nell'adunanza del 9 giugno 1998 in ordine alla proposta di istituzione del diploma universitario interfacolta' in "Scienze organizzative e gestionali"; Viste le deliberazioni delle autorita' accademiche di questo Ateneo e precisamente del Senato accademico, nella riunione del 16 luglio 1998, e del Consiglio di amministrazione, nella riunione del 21 luglio 1998, con le quali e' stata approvata la modifica dello statuto di questo Ateneo ai fini dell'inserimento, nel preesistente statuto, del diploma universitario interfacolta' in "Scienze organizzative e gestionali"; Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative agli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario e di laurea vengono operate sul preesistente statuto; Riconosciuta la necessita' di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi della Tuscia, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, e' ulteriormente modificato come segue: alla fine dell'art. 1 della parte I "Disposizioni generali" viene inserito il seguente periodo: L'Universita' degli studi della Tuscia conferisce il diploma universitario interfacolta' in "Scienze organizzative e gestionali". Dopo l'art. 64 e' aggiunta la "Parte VII", relativa all'ordinamento didattico del diploma universitario interfacolta' in "Scienze organizzative e gestionali", con i nuovi articoli come di seguito riportato. PARTE VII Art. 65. Diploma universitario interfacolta' in scienze organizzative e gestionali Istituzione e durata del corso di diploma Il corso di diploma in "Scienze organizzative e gestionali" ha lo scopo di fornire adeguate competenze nello svolgimento di compiti di gestione e di politica economicoamministrativa particolarmente rivolti a quanti intendano operare nel settore dell'organizzazione e dei rapporti internazionali; il diploma integrera' le cognizioni di base delle scienze economiche ed amministrative con la padronanza dei supporti informatici, con la piena conoscenza degli strumenti comunicativi sia nell'ambito della lingua italiana che nell'ambito di almeno una lingua straniera e con il necessario bagaglio di cognizioni di storia culturale e politica contemporanee, di geografia del territorio, di difesa dell'ambiente. Il diploma ha durata biennale ed e' articolato in strutture semestrali: due semestri comuni e due semestri specifici per ciascuno degli indirizzi, eventualmente organizzati in distinti curricula. Al compimento degli studi viene conseguito il diploma in esperto nelle "Scienze organizzative e gestionali", con la specificazione dell'indirizzo e delle lingue di specializzazione. Il consiglio del corso di diploma, secondo le vigenti norme sull'autonomia universitaria, istituisce gli indirizzi confacenti alla propria programmazione, al mercato del lavoro e alle risorse umane disponibili, secondo le competenze specifiche da fornire. Per risorse umane disponibili si intendono tutte quelle presenti nel corso e nei corsi di studio dell'Universita' degli studi della Tuscia. Art. 66. Accesso al corso di diploma L'iscrizione al corso di diploma e' regolata in conformita' alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso e' stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio del corso, in base alle strutture, alle risorse diponibili e alle esigenze del mercato del lavoro, secondo criteri generali fissati dal Ministero dell'univerista' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. L'accesso e' regolato da esami di ammissione. Le modalita' delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di corso. Art. 67. Corsi di laurea e diplomi affini. Riconoscimenti. Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario di cui all'art. 65 e' riconosciuto affine ai seguenti corsi di laurea attivati e attivabili presso l'Universita' degli studi della Tuscia: corso di laurea in lingue e letterature straniere; corso di laurea in conservazione dei beni culturali; corso di laurea in economia; corso di laurea in scienze ambientali; corso di laurea in scienze biologiche; corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie; corso di laurea in scienze forestali e ambientali; corso di laurea in scienze politiche. Nell'ambito dei corsi affini, le facolta' riconosceranno gli insegnamenti seguiti con esito positivo, avendo riguardo alla loro validita' culturale, propedeutica e professionale per la formazione richiesta dal corso alla quale sono chiesti i trasferimenti e l'iscrizione. Il riconoscimento degli insegnamenti ha luogo nel rispetto delle seguenti modalita': la facolta' indica l'anno di corso cui lo studente puo' iscriversi. Per coloro che hanno conseguito il titolo di diploma universitario in "Scienze organizzative e gestionali" e chiedono l'iscrizione ad un corso di laurea affine, l'anno di corso sara' di regola il secondo, salvo il caso del corso di laurea in "Scienze politiche", dove l'anno di corso sara' di regola il terzo. La facolta' o la scuola potra' riconoscere integralmente o parzialmente gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti del corso di laurea. La facolta' indichera', inoltre, sia gli insegnamenti integrativi, appositamente istruiti e attivati, per completare la formazione ed accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Nei trasferimenti degli studenti tra indirizzi dei corsi di diploma universitario o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario o viceversa, il consiglio di facolta' o del corso riconoscera' gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilita' ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo, e indichera' il piano di studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi. Art. 68. Articolazione del corso degli studi L'attivita' didattica complessiva comprende non meno di 1.500 ore di cui almeno 300 per le attivita' pratiche, di laboratorio ed eventualmente di tirocinio da svolgersi presso qualificati enti pubblici o privati italiani ed internazionali operanti nei settori specifici con i quali sono state stipulate apposite convenzioni che possono prevedere anche l'impiego di esperti appartenenti a tali strutture ed istituti per attivita' didattiche ordinarie e speciali (corsi intensivi, seminari, stages). L'ordinamento didattico e' formulato con riferimento alle aree disciplinari, scientificamente affini e raggruppanti settori scientificodisciplinari con riferimento alla normativa vigente per raggiungere definiti obiettivi didatticoformativi. L'elenco delle aree disciplinari e dei relativi settori scientificodisciplinari di pertinenza e' riportato nel successivo art. 70. Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato l'accertamento con esito positivo relativo a 15 insegnamenti con modalita' stabilite dal consiglio di corso. Art. 69. Ordinamento didattico La parte comune (i primi due semestri) comprende undici insegnamenti, distribuiti di norma cinque per il primo semestre e sei per il secondo semestre. La fase di specializzazione si articola in indirizzi e comprende quattro insegnamenti per ciascun indirizzo, di norma distribuiti due nel primo e due nel secondo semestre. Sono insegnamenti fondamentali della parte comune undici annualita', da scegliersi nell'ambito delle aree disciplinari di cui all'art. 70: una annualita' dell'area delle scienze sociologiche; una annuallita' dell'area delle scienze comunicative; una annualita' dell'area delle scienze economicogiuridiche; due annualita' delle scienze linguistiche; una annualita' delle scienze ambientali; una annualita' delle scienze geografiche; una annualita' delle scienze storiche; una annualita' delle scienze informatiche; due annualita' caratterizzanti l'indirizzo. Le discipline della fase di specializzazione, nel numero di quattro annualita', di cui almeno una dell'area delle scienze economicogiuridiche, sono scelte del consiglio di corso in conformita' con gli indirizzi e gli eventuali curricula da attivare secondo l'art. 1 e sono inserite nel Regolamento del diploma di cui all'art. 72, attingendo alle aree disciplinari di cui all'art. 70. Art. 70. Aree disciplinari Ai sensi dell'art. 9, lettera d), della legge n. 341/1990, il consiglio di corso, in conformita' con le specifiche annualita' previste per il biennio e secondo criteri di funzionalita' con gli indirizzi attivati, adottera' curricula didattici fondati su aree disciplinari che comprendono uno o piu' settori scientificodisciplinari affini, raggruppati per raggiungere determinati obiettivi didatticiformativi. Le aree sono: a) area delle scienze sociologiche: settore scientificodisciplinare Q05A (sociologia generale); settore scientificodisciplinare Q05B (sociologia dei processi culturali e comunicativi); settore scientificodisciplinare Q05D (sociologia dell'ambiente e del territorio); settore scientificodisciplinare Q05E (sociologia dei fenomeni politici); b) area delle scienze comunicative: settore scientificodisciplinare L09A (glottologia e linguistica); settore scientificodisciplinare M07E (filosofia del linguaggio); settore scientificodisciplinare Q05B (sociologia dei processi culturali e comunicativi); settore scientificodisciplinare L09H (didattica delle lingue moderne); c) area delle scienze economicogiuridiche: settore scientificodisciplinare N01X (diritto privato); settore scientificodisciplinare N05X (diritto privato dell'economia); settore scientificodisciplinare N07X (diritto del lavoro); settore scientificodisciplinare N09X (istituzioni di diritto pubblico); settore scientificodisciplinare N10X (diritto amministrativo); settore scientificodisciplinare N14X (diritto internazionale); settore scientificodisciplinare P0lA (economia politica); settore scientificodisciplinare P02A (economia aziendale); settore scientificodisciplinare P02D (organizzazione aziendale); settore scientificodisciplinare S0lA (statistica). d) area delle scienze linguistiche: settore scientificodisciplinare L1lA (linguistica italiana); settore scientificodisciplinare LI6A (lingua e letteratura francese); settore scientificodisciplinare LI7A (lingua e letteratura spagnola); settore scientificodisciplinare L17B (lingue e letterature ispanoamericane); settore scientificodisciplinare L17D (lingua e latteratura portoghese e brasiliana); settore scientificodisciplinare L18A (lingua e letteratura inglese); settore scientificodisciplinare L18B (lingue e letterature nordamericane); settore scientificodisciplinare L19A (lingua e letteratura tedesca); settore scientificodisciplinare L20B (lingue e letterature nordiche); settore scientificodisciplinare L20C (lingua e letteratura olandese e fiamminga); settore scientificodisciplinare L21A (lingue e letterature slavoorientali); settore scientificodisciplinare L21B (lingue e letterature slave meridionali); settore scientificodisciplinare L2lC (lingue e letterature slavooccidentali); e) area delle scienze ambientali: settore scientificodisciplinare E03A (ecologia); settore scientificodisciplinare E05A (biochimica); settore scientificodisciplinare G05A (idraulica agraria e forestale); settore scientificodisciplinare G05B (meccanica); f) area delle scienze geografiche: settore scientificodisciplinare G05C (topografia e cartografia); settore scientificodisciplinare M06A (geografia); settore scientificodisciplinare M06B (geografia economicopolitica); g) area delle scienze storiche: settore scientificodisciplinare M04X (storia contemporanea); settore scientificodisciplinare Q0lB (storia delle dottrine politiche); settore scientificodisciplinare Q01C (storia delle istituzioni politiche); settore scientificodisciplinare Q04X (storia delle relazioni internazionali); h) area delle scienze informatiche: settore scientificodisciplinare K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni); settore scientificodisciplinare K05B (informatica); i) altre aree disciplinari, secondo gli indirizzi attivati ai sensi dell'art. 65. Per ogni area disciplinare, il consiglio indichera' i settori scientificodisciplinari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1997 e le eventuali nuove titolature delle singole annualita'. Art. 71. Esame di diploma L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione base e professionale del candidato secondo modalita' stabilite dal consiglio di corso. L'esame consiste in una dimostrazione mediante apposita prova dell'acquisita professionalita'. La prova e' definita dal regolamento. Art. 72. Regolamento del corso di diploma Il consiglio di corso determina, con apposito regolamento, in conformita' ai principi del regolamento didattico di ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2 della legge n. 341/1990. Il regolamento e' deliberato dal senato accademico sentite le facolta' interessate. In particolare, nel regolamento sara' indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di attivita' didattiche e di attivita' pratiche di cui all'art. 68. Nel piano di studi saranno almeno individuati: i corsi ufficiali di insegnamento con le relative denominazioni e propedeuticita' di esame nonche' l'attribuzione dei crediti, la' ove istituiti ai sensi della normativa vigente; la durata di ore e l'eventuale articolazione in moduli di ciascun corso di insegnamento, con relative esercitazioni; la collocazione degli insegnamenti nei semestri; le prove di valutazione degli studenti; i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo; l'obbligo della frequenza; le attivita' pratiche da svolgere presso qualificati enti pubblici e/o privati, operanti nel settore specifico dell'indirizzo e delle scelte effettuate; il tipo di esame di ammissione; il numero degli studenti ammessi all'iscrizione al corso di diploma universitario. Nel caso in cui gli insegnamenti siano specifici del corso di diploma occorre aggiungere alla denominazione la sigla D.U. Nel regolamento saranno riportate le propedeuticita', quanto ad insegnamenti positivamente superati, perche' uno studente possa iscriversi ad anni di corso successivo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Viterbo, 6 agosto 1998 Il prorettore: Crapulli