IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio"; Visto l'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e, da ultimo, dall'art. 2, comma 1, decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197; Visto l'art. 5, comma 10, della legge 5 luglio 1991, n. 197, sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153; Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991, recante modalita' di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197; Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 10 luglio 1992, recante modalita' di acquisizione ed archiviazione dei dati, nonche' standard e compatibilita' informatiche da rispettare; Visto il proprio decreto in data 7 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 1992, recante modalita' con le quali l'Ufficio italiano dei cambi effettua analisi statistiche dei dati aggregati; Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, con la quale e' stata conferita delega al Governo per l'introduzione dell'euro; Considerata l'esigenza di assicurare omogeneita' di comportamento da parte degli intermediari in ordine alle modalita' di registrazione dei dati nell'archivio unico informatico di cui all'art. 2 della legge n. 197/1991; Considerato che per l'introduzione dell'euro quale nuova moneta di conto sono previste due fasi temporali distinte: la prima decorrente dal 1 gennaio 1999, la seconda dal 1 gennaio 2002; Decreta: Art. 1. 1. Per consentire l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 197/1991, le registrazioni nell'archivio unico informatico, con le modalita' previste dal decreto ministeriale 7 luglio 1992, delle operazioni poste in essere dal 1 gennaio 1999 fino al 31 dicembre 2001, possono essere espresse sia in lire italiane che in euro. 2. Gli importi delle registrazioni nell'archivio unico informatico delle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2002, saranno espressi soltanto in euro, anche quando le operazioni stesse siano state denominate in lire.