IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  decreto-legge 3  maggio  1991,  n. 143,  convertito  con
modificazioni   dalla  legge   5   luglio  1991,   n.  197,   recante
"Provvedimenti urgenti per  limitare l'uso del contante  e dei titoli
al  portatore  nelle  transazioni  e  prevenire  l'utilizzazione  del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio";
  Visto  l'art.  13  del  decreto-legge 15  dicembre  1979,  n.  625,
convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come
sostituito dall'art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e,
da ultimo, dall'art. 2, comma 1, decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
  Visto  l'art. 5,  comma  10, della  legge 5  luglio  1991, n.  197,
sostituito dall'art.  4 del  decreto legislativo  26 maggio  1997, n.
153;
  Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del  28 dicembre 1991, recante modalita' di
attuazione delle disposizioni  di cui all'art. 2  del decreto-legge 3
maggio  1991, n.  143,  convertito con  modificazioni  dalla legge  5
luglio 1991, n. 197;
  Visto il  proprio decreto in  data 7 luglio 1992,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  n. 161 del  10 luglio 1992, recante  modalita' di
acquisizione   ed  archiviazione   dei  dati,   nonche'  standard   e
compatibilita' informatiche da rispettare;
  Visto il  proprio decreto in  data 7 agosto 1992,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.  192 del 17 agosto 1992,  recante modalita' con
le quali  l'Ufficio italiano  dei cambi effettua  analisi statistiche
dei dati aggregati;
  Vista la  legge 17  dicembre 1997,  n. 433, con  la quale  e' stata
conferita delega al Governo per l'introduzione dell'euro;
  Considerata l'esigenza  di assicurare omogeneita'  di comportamento
da parte degli intermediari in ordine alle modalita' di registrazione
dei  dati nell'archivio  unico informatico  di cui  all'art. 2  della
legge n. 197/1991;
  Considerato che per l'introduzione  dell'euro quale nuova moneta di
conto sono previste due fasi  temporali distinte: la prima decorrente
dal 1 gennaio 1999, la seconda dal 1 gennaio 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per consentire l'assolvimento degli  obblighi di cui all'art. 2,
comma  1, della  legge  n. 197/1991,  le registrazioni  nell'archivio
unico informatico, con le modalita' previste dal decreto ministeriale
7 luglio  1992, delle operazioni poste  in essere dal 1  gennaio 1999
fino  al  31 dicembre  2001,  possono  essere  espresse sia  in  lire
italiane che in euro.
  2. Gli importi delle  registrazioni nell'archivio unico informatico
delle  operazioni effettuate  dal  1 gennaio  2002, saranno  espressi
soltanto  in euro,  anche  quando le  operazioni  stesse siano  state
denominate in lire.