L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 28 agosto 1998;
  Premesso  che nel  semestre  di riferimento  si  e' verificata  una
variazione dei  prezzi del  gasolio come  definiti dall'art.  1 della
deliberazione  dell'Autorita' per  l'energia  elettrica e  il gas  23
aprile 1998,  n. 41/98, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale  - serie
generale -  n. 100 del  2 maggio  1998 (di seguito:  deliberazione n.
41/98) superiore a 11 L/kg;
  Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14
novembre  1991, n.  25/1991,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  -
serie  generale  -   n.  276  del  25  novembre   1991  (di  seguito:
provvedimento  CIP  n.  25/1991),  come modificato  dal  decreto  del
Ministro dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato  13 marzo
1997, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  - serie generale -  n. 97
del 28 aprile 1997 (di seguito: decreto ministeriale 13 marzo 1997);
  Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23
dicembre  1993, n.  16/1993,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  -
serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993;
                              Delibera:
  1. A decorrere dal 1  settembre 1998, l'adeguamento periodico delle
tariffe  dei gas  provenienti da  metano e  distribuiti a  mezzo rete
urbana di  cui al provvedimento  CIP n. 25/1991, come  modificato dal
decreto   ministeriale   13   marzo  1997   e   dalla   deliberazione
dell'Autorita'  per l'energia  elettrica  e il  gas  n. 41/98,  viene
effettuato utilizzando i seguenti indicatori:
  per  il  prezzo  di   riferimento  del  gasolio,  risultante  dalla
quotazione CIF Med. base Genova-Lavera, il valore di 232,89 L/kg;
  per  il prezzo  di riferimento  del gasolio  per uso  riscaldamento
rilevato    dal   Ministero    dell'industria,   del    commercio   e
dell'artigianato, il valore di 479,17 L/kg;
  per la media  dei prezzi del gasolio vigenti in  ciascun giorno del
semestre  precedente la  revisione, risultanti  dalla quotazione  CIF
Med. base Genova-Lavera, il valore di 212,37 L/kg;
  per la media  dei prezzi del gasolio vigenti in  ciascun giorno del
semestre   precedente    la   revisione,   rilevati    dal   Minsitro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il valore di 450,42
L/kg.
  2. Di conseguenza, a decorrere dalla stessa data, le tariffe finali
dei gas definiti  come sopra per uso riscaldamento  individuale con o
senza uso promiscuo, e per tutti gli altri usi, con l'eccezione degli
usi  domestici di  cottura cibi  e  produzione di  acqua calda,  sono
diminuiti di  16,9 L/mc  in termini di  metano con  potere calorifero
superiore pari a 9,2 Mcal/mc st. corrispondenti a 1,83 L/Mcal.
  3.  Le   aziende  distributrici  sono  tenute   a  provvedere  alla
pubblicazione dei nuovi valori delle tariffe sul bollettino ufficiale
della regione  o della provincia  autonoma ovvero sul  foglio annunzi
legali delle  province interessate entro dieci  giorni decorrenti dal
termine di cui al precedente punto 1.
  4.  Il  presente  provvedimento  viene  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale.
   Milano, 28 agosto 1998
                                                 Il presidente: Ranci