IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 347  del 18
aprile 1994, regolamento recante  semplificazione dei procedimenti di
tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a
bordo delle navi mercantili,  pubblicato nel supplemento ordinario n.
87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 in data 8 giugno 1994;
  Vista  la   regola  48.5   del  capitolo  III,   della  convenzione
internazionale per  la salvaguardia della  vita umana in  mare (Solas
74), come  emendata, resa esecutiva con  la legge 23 maggio  1980, n.
313;
  Visti il punto 6.2 della risoluzione  MSC 48(66) ed il paragrafo 12
della risoluzione MSC 54(66);
  Vista la  risoluzione IMO 689(17), come  emendata dalla risoluzione
MSC 54(66);
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 3  della legge 28 gennaio 1994, n.  84 come modificata
dall'art. 2  del decreto-legge 21  ottobre 1996, n.  535, convertito,
con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;
  Vista l'istanza della societa'  Poliservizi S.r.l., con sede legale
in  Genova,  piazza  della  Vittoria  15/12  intesa  ad  ottenere  la
dichiarazione di "Tipo  approvato" per il sistema  di abbandono nave,
costituito  da  zattere  autogonfiabili, da  dispositivi  a  scivolo,
denominato "17M  MK1" avvolto  attorno al contenitore  in vetroresina
PRFV della zattera  100P MK1 che fa parte integrante  del sistema con
capacita' massima per scivolo di n. 400 persone;
  Vista  la nota  in  data  29 agosto  1997  della societa'  Liferaft
Systems Australia  Pty Ltd,  con la quale  ha nominato  quale propria
rappresentante per l'Italia la  societa' Poliservizi S.r.l., con sede
legale in Genova, piazza della Vittoria 15/12;
  Considerato che  gli accertamenti  tecnici effettuati  dal Registro
italiano  navale  hanno avuto  esito  positivo  come da  rapporto  n.
97-DG-66-TA/2  in data  15  aprile 1998  trasmesso  in allegato  alla
suddetta istanza;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' dichiarato di "Tipo approvato" lo scivolo di evacuazione nave di
tipo  gonfiabile  denominato  "17M MK1",  fabbricato  dalla  societa'
Liferaft Systems Australia Pty  Ltd Hobart  Tasmania 7009  Australia,
della  quale  e' rappresentante  in  Italia  la societa'  Poliservizi
S.r.l., con  sede legale in  Genova, piazza della Vittoria  15/12. Il
predetto scivolo dovra' essere  costruito in conformita' al prototipo
sottoposto  agli accertamenti  tecnici  citati  in premessa;  nessuna
modifica potra'  essere apportata senza la  preventiva autorizzazione
di questo Ministero.
  Su  ciascun  esemplare  dovranno  essere marcati  in  modo  chiaro,
indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:
   marchio nominativo del fabbricante;
   denominazione commerciale dello scivolo: "17M MK1";
   data di fabbricazione;
   numero di serie;
  marchio   "Tipo  approvato   Ministero   dei   trasporti  e   della
navigazione"  ai  sensi  della  Solas 74(83)  e  Risoluzione  IMO  A.
689(17);
   altezza massima di installazione dello scivolo: 10 mt;
  angolo  di inclinazione  tra lo  scivolo  ed il  livello del  mare:
35(gradi);
   lunghezza dello scivolo: 17 m;
  numero e data del presente decreto d'approvazione.