Con decreto ministeriale n. 24803 del 16 luglio 1998, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dall'11 aprile 1998 al 10 ottobre 1998, della ditta S.r.l. Filippo Fochi energia - Gruppo Fochi, con sede in Bologna e unita' di Bologna, Brindisi, Genova, Montalto di Castro (Viterbo) e Roma. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Filippo Fochi energia - Gruppo Fochi, con sede in Bologna e unita' di Bologna, Brindisi, Genova, Montalto di Castro (Viterbo) e Roma, per il periodo dall'11 aprile 1998 al 10 ottobre 1998. Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Decreto dell'11 aprile 1997. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24804 del 16 luglio 1998, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dall'11 aprile 1998 al 10 ottobre 1998, della ditta S.p.a. Filippo Fochi impianti industriali - Gruppo Fochi, con sede in Bologna e unita' di Bologna. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Filippo Fochi impianti industriali - Gruppo Fochi, con sede in Bologna e unita' di Bologna, per il periodo dall'11 aprile 1998 al 10 ottobre 1998. Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Decreto dell'11 aprile 1997. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24805 del 16 luglio 1998, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dall'11 aprile 1998 al 10 ottobre 1998, della ditta S.p.a. Filippo Fochi (Gruppo Filippo Fochi), con sede in Bologna e unita' di Bologna e di Roma. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Filippo Fochi (Gruppo Filippo Fochi), con sede in Bologna e unita' di Bologna e di Roma, per il periodo dall'11 aprile 1998 al 10 ottobre 1998. Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Decreto dell'11 aprile 1997. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24806 del 16 luglio 1998, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dall'11 aprile 1998 al 10 ottobre 1998, della ditta S.r.l. Filippo Fochi petrolchimica - Gruppo Fochi, con sede in Bologna e unita' di Bologna e di Montalto di Castro (Viterbo). A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Filippo Fochi petrolchimica - Gruppo Fochi, con sede in Bologna e unita' di Bologna e di Montalto di Castro (Viterbo), per il periodo dall'11 aprile 1998 al 10 ottobre 1998. Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Decreto dell'11 aprile 1997. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24810 del 16 luglio 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 10 giugno 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Filtrauto Italia, con sede in Sant'Antonino di Susa (Torino) e unita' di Sant'Antonino di Susa (Torino) e uffici di Torino, per il periodo dal 29 marzo 1998 al 28 settembre 1998. Istanza aziendale presentata l'11 marzo 1998 con decorrenza 29 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24811 del 16 luglio 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1 settembre 1997 al 31 agosto 1998, della ditta S.r.l. Zeolite Mira, con sede in Vicenza e unita' di Mira (Venezia). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Zeolite Mira, con sede in Vicenza e unita' di Mira (Venezia), per il periodo dal 1 settembre 1997 al 28 febbraio 1998. Istanza aziendale presentata l'8 settembre 1997 con decorrenza 1 settembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24807 del 16 luglio 1998, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 19 aprile 1993 al 18 aprile 1994, della ditta S.p.a. Onama mensa c/o Alenia di Torino, appaltatrice di mensa aziendale presso l'azienda summenzionata, con sede in Milano e unita' di Alenia di Torino (Torino). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti all'unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltatrice anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Onama mensa c/o Alenia di Torino, con sede in Milano e unita' di Alenia di Torino (Torino), per il periodo dal 19 aprile 1993 al 18 ottobre 1993. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 19 aprile 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24808 del 16 luglio 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 2 febbraio 1998 al 1 febbraio 2020, della ditta S.p.a. Rambaudi, con sede in Rivoli (Torino) e unita' di Rivoli-Grugliasco (Torino). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Rambaudi, con sede in Rivoli (Torino) e unita' di Rivoli-Grugliasco (Torino), per il periodo dal 2 febbraio 1998 al 1 agosto 1998. Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1998 con decorrenza 2 febbraio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24809 del 16 luglio 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 1 aprile 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Auto interni, con sede in Rho (Milano) e unita' di Bruino (Torino) e di Carmagnola (Torino), per il periodo dal 10 maggio 1998 al 9 novembre 1998. Istanza aziendale presentata il 5 giugno 1998 con decorrenza 10 maggio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24812 del 16 luglio 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 15 settembre 1997 all'11 settembre 1999, della ditta S.p.a. Bicc cavi Sud, con sede in Frosinone e unita' di Frosinone. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Bicc cavi Sud, con sede in Frosinone e unita' di Frosinone, per il periodo dal 15 settembre 1997 al 14 marzo 1998. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1998 con decorrenza 15 settembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24813 del 16 luglio 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 15 settembre 1997 all'11 settembre 1999, della ditta S.r.l. Bicc Ceat cavi, con sede in Settimo Torinese (Torino) e unita' di Ascoli Piceno e di Settimo Torinese (Torino). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Bicc Ceat cavi, con sede in Settimo Torinese (Torino) e unita' di Ascoli Piceno e di Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 15 settembre 1997 al 14 marzo 1998. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1997 con decorrenza 15 settembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24814 del 16 luglio 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di conversione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 aprile 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Newcompel, con sede in Torino, e unita' di San Damiano d'Asti (Asti), per il periodo dal 18 febbraio 1998 al 1 giugno 1998. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1998 con decorrenza 2 dicembre 1997. Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24815 del 16 luglio 1998, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dall'11 aprile 1998 al 10 ottobre 1998, della ditta S.r.l. Fochi Buini e Grandi - Gruppo Fochi, con sede in Bologna e unita' di Bologna e di Montalto di Castro (Viterbo). A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Fochi Buini e Grandi - Gruppo Fochi, con sede in Bologna e unita' di Bologna e di Montalto di Castro (Viterbo), per il periodo dall'11 aprile 1998 al 10 ottobre 1998. Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Decreto dell'11 aprile 1997. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24816 del 16 luglio 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 10 luglio 1996 al 9 luglio 1997, della ditta S.c. a r.l. Sigla, con sede in Rimini, e unita' di Forli', Rimini e S. Pietro in Bagno (Forli'). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Sigla, con sede in Rimini, e unita' di Forli', Rimini e S. Pietro in Bagno (Forli'), per il periodo dal 10 luglio 1996 al 9 gennaio 1997. Istanza aziendale presentata il 9 agosto 1996 con decorrenza 10 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24817 del 16 luglio 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 19 agosto 1997 al 18 agosto 1998, della ditta S.r.l. Mariani servizi, con sede in Pero (Milano), e unita' di centri di assistenza nazionali, Milano e Pero (Milano). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Mariani servizi, con sede in Pero (Milano), e unita' di centri di assistenza nazionali, Milano e Pero (Milano), per il periodo dal 19 agosto 1997 al 18 febbraio 1998. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1997 con decorrenza 19 agosto 1997. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 aprile 1998, n. 24379. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24818 del 16 luglio 1998, ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, e dell'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' concessa in favore numero massimo 264 lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Industria cavi Sud, azienda Alfacavi TLC dal 1 settembre 1993 Pirelli cavi, unita' produttiva in Airola (Benevento), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 giugno 1998 al 10 giugno 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. La misura del trattamento straordinario di integrazione salariale prorogata con l'art. 1 e' ridotta del dieci per cento. La proroga di cui sopra comporta la pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante. Pagamento diretto: si. Normativa in deroga art. 4, comma 21, legge n. 608/1996. Con decreto ministeriale n. 24819 del 16 luglio 1998, e' annullato, limitatamente alla parte in cui si autorizza la concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, il decreto ministeriale n 20437/4/5, datato 17 aprile 1996, adottato a favore dei dipendenti della societa' La Serena cooperativa a r.l., con sede in Napoli, per il periodo 7 novembre 1994 - 6 novembre 1995. Con decreto ministeriale n. 24820 del 16 luglio 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 4 marzo 1997 al 3 marzo 1998, della ditta S.r.l. Lameskin, con sede in Milano e unita' di Lamezia Terme (Catanzaro). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Lameskin, con sede in Milano e unita' di Lamezia Terme (Catanzaro), per il periodo dal 4 marzo 1997 al 3 settembre 1997. Istanza aziendale presentata il 19 aprile 1997 con decorrenza 4 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24821 del 16 luglio 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 4 marzo 1997 al 3 marzo 1998, della ditta S.r.l. Lamespun, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), e unita' di Lamezia Terme (Catanzaro). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Lamespun, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), e unita' di Lamezia Terme (Catanzaro), per il periodo dal 4 marzo 1997 al 3 settembre 1997. Istanza aziendale presentata il 19 aprile 1997 con decorrenza 4 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24822 del 16 luglio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Attilio Zorattini, con sede in Udine e unita' in Udine, per un massimo di trentasette dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 marzo 1998 al 27 settembre 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 28 settembre 1998 al 27 marzo 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24823 del 16 luglio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Fotolito Genovese di Secchi G. & C., con sede in Genova e unita' in Genova, per un massimo di ventisei dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 maggio 1998 al 29 novembre 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 30 novembre 1998 al 29 maggio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24824 del 16 luglio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. So.Fi.Pa., con sede in Roma e unita' in Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di quarantasei dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 gennaio 1998 al 9 luglio 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 10 luglio 1998 al 9 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.