IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  che il  consiglio comunale  di Scarmagno  (Torino) e'  stato
eletto nelle consultazioni amministrative del 23 aprile 1995;
  Considerato  che, a  causa  delle dimissioni  presentate, in  tempi
diversi, da  sette consiglieri su  dodici assegnati dalla  legge, non
puo' essere  assicurato il normale  funzionamento degli organi  e dei
servizi;
  Ritenuto, pertanto, che essendosi l'organo assembleare ridotto, per
impossibilita'  di surroga,  a meno  della meta'  dei componenti  del
consiglio,  ricorrano gli  estremi  per far  luogo allo  scioglimento
della suddetta rappresentanza;
  Visto l'art.  39, comma  1, lettera  b), n.  2-bis), della  legge 8
giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art.  5, comma 3, della legge 15
maggio 1997, n. 127;
  Sulla  proposta  del Ministro  dell'interno,  la  cui relazione  e'
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il consiglio comunale di Scarmagno (Torino) e' sciolto.