IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, primo comma, relativo alle modifiche di statuto; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare l'art. 11; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1991, con cui e' stato approvato il piano di sviluppo dell'universita' per gli anni 1991/1993, che per l'Universita' di Parma prevede, tra l'altro, l'istituzione del diploma universitario in "scienze biologiche"; Visto il decreto Ministeriale del 17 maggio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 1996 recante "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in biologia"; Viste le proposte di modifica di statuto formulate dagli organi deliberativi di questo Ateneo; Vista la nota di indirizzo ministeriale prot. 1/1998 del 16 giugno 1998 "legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica"; Decreta: Lo statuto di questo Ateneo, modificato ed integrato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come segue: l'art. 90 del vigente statuto e' modificato nel senso che all'elenco delle lauree e dei diplomi conferiti dalla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' aggiunto il diploma universitario in scienze biologiche. Dopo l'art. 153 e con conseguente slittamento della numerazione successiva viene inserito il seguente nuovo articolo: Art. 154. 1. Presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Parma e' istituito il diploma in scienze biologiche. 2. Il diploma universitario in scienze biologiche ha lo scopo di formare tecnici di livello universitario in grado di effettuare autonome valutazioni nell'applicazione delle conoscenze scientifiche acquisite nell'ambito delle scienze biologiche ed ecologiche. In questo ambito esso fornisce la formazione universitaria triennale prevista dalla direttiva n. 89/48/CEE del consiglio del 21 dicembre 1988. 3. La durata degli studi del corso di diploma, e' fissato in tre anni. 4. La articolazione, la programmazione dell'accesso, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticita' degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di diploma o di laurea, sono determinati dalle strutture didattiche con le modalita' previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. E' da considerare affine il corso di laurea in scienze biologiche. 5. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di Ateneo, le funzioni delle strutture didattiche per gli adempimenti di cui al comma precedente in relazione al diploma in scienze biologiche sono esercitate dai consigli di facolta', che deliberano su proposta del consiglio del corso di diploma, nei casi in cui questo e' costituito. 6. Il regolamento didattico di Ateneo, il regolamento delle strutture didattiche ed in mancanza, in attesa della loro emanazione, lo statuto debbono attenersi, per quanto concerne il diploma in biologia alle direttive indicate nei commi che seguono. 7. Gli insegnamenti sono organizzati sulla base di unita' didattiche. Ogni unita' didattica comprende 40 ore complessive di lezioni, esercitazioni e sperimentazioni, con particolare accentuazione della parte pratica. Ogni insegnamento comprende una o due unita' didattiche, essendo consentita l'integrazione di corsi per non piu' di tre unita' didattiche. Ciascun anno di corso puo' essere articolato in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno 13 settimane di effettiva attivita' didattica. 8. Per l'ammissione all'esame di diploma e' necessario aver superato le prove di valutazione relative agli insegnamenti caratterizzanti formativi di base, agli insegnamenti caratterizzanti eventuali indirizzi, e agli insegnamenti opzionali, per complessive 30 unita' didattiche e non piu' di 16 esami. Parte dell'attivita' pratica potra' essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilita' del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni. 9. Il regolamento didattico di ateneo o, in mancanza lo statuto, dovranno prevedere, nel triennio un totale di 30 unita' didattiche. Di queste 14, comuni a tutti gli studenti, dovranno essere distribuite rispettando i seguenti vincoli: a) area matematica: due unita' didattiche dovranno essere scelte fra le seguenti discipline: istituzioni di matematiche, laboratorio di programmazione e calcolo, metodi matematici e statistici, calcolo delle probabilita' e statistica matematica, statistica per le scienze biologiche; b) area fisica: due unita' didattiche dovranno comprendere discipline appartenenti al settore della fisica. Le unita' didattiche di questa area dovranno comprendere la frequenza attiva ad un laboratorio; c) area chimica: tre unita' didattiche dovranno comprendere discipline appartenenti ai settori C03X Chimica generale ed inorganica e C05X Chimica organica; d) area biologica: 23 unita' didattiche, di cui sette saranno destinate a discipline comuni a tutti gli studenti, scelte all'interno dei settori E01A Botanica, E01E Fisiologia vegetale, E02A Zoologia, E02B Anatomia comparata, E03A Ecologia, E04A Fisiologia generale, E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E11X Genetica, E12X Microbiologia generale. Le restanti 16 unita' didattiche saranno destinate agli indirizzi, la cui apertura dovra' essere subordinata alle risorse didattiche disponibili. Di esse sei saranno destinate a non meno di tre discipline comuni a tutti gli studenti dello stesso indirizzo, che saranno scelte nei settori scientificodisciplinari, in modo da perseguire la professionalita' voluta e con il vincolo di appartenenza ad almeno tre settori distinti. Sei unita' didattiche saranno destinate a discipline di indirizzo a carattere spiccatamente pratico; le restanti quattro unita', a concorrenza delle ventitre totali saranno destinate a discipline di indirizzo a scelta dello studente. Le strutture didattiche determineranno annualmente, nel manifesto degli studi, le materie, sia obbligatorie che a scelta dello studente, da inserire negli indirizzi attivati. Queste materie potranno essere scelte all'interno dei settori scientificodisciplinari previsti per il triennio di base e per il biennio del corso di laurea nonche' fra altre discipline attivate nell'Ateneo. L'indirizzo seguito dallo studente e' riportato nel certificato di diploma ma cio' non comporta limitazioni all'attivita' professionale o all'accesso a corsi postdiplomam. 10. Le unita' didattiche del corso di diploma in scienze biologiche potranno essere mutuate, totalmente o in parte, da quelle del corso di laurea in scienze biologiche. 11. Le strutture didattiche determineranno le modalita' dell'esame finale di diploma. 12. Tutti gli insegnamenti impartiti nel corso di diploma dovranno appartenere ai settori scientificodisciplinari previsti dall'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341; le strutture didattiche possono meglio definire i contenuti ed i livelli didattici dei corsi mediante opportune qualificazioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Parma, 3 agosto 1998 Il prorettore: Scaravelli