IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e il bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000; Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1997 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avente ad oggetto "Ripartizione in capitoli delle unita previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998", da cui si desume che sul cap. 3672 lo stanziamento e' di L. 10.022.000.000; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Considerato che, in applicazione dell'art. 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, occorre predeterminare i criteri e le modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone ed enti pubblici e privati; Considerato che, per quanto concerne le competenze della Direzione generale per l'istruzione media non statale, sono suscettibili di concessione di contributi scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate di primo e secondo grado, nei limiti degli stanziamenti disponibili; Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1991, n. 196, emanato, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in riferimento alla concessione di contributi per il funzionamento di scuole magistrali convenzionate e di scuole medie legalmente riconosciute e pareggiate; Ritenuto opportuno modificare il predetto decreto ministeriale 10 luglio 1991, n. 196, allo scopo di definire in via generale i criteri e le modalita' per la concessione a qualsiasi titolo di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle scuole secondarie non statali di primo e secondo grado, qualunque sia la fonte di provenienza dei fondi; Decreta: Per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle scuole secondarie legalmentericonosciute e pareggiate di primo e secondo grado, la Direzione generale per l'istruzione media non statale procedera' secondo i seguenti criteri e modalita': Art. 1. Criteri di erogazione 1. La concessione di contributi a scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate verra' effettuata allo scopo di sostenere e valorizzare gli interventi mirati alla elevazione dei livelli di qualita' ed efficacia delle attivita' formative, in coerenza anche con i processi innovativi in atto nel sistema scolastico nazionale. 2. Per l'accesso a qualunque forma di contributo sono necessari i seguenti requisiti preliminari: 1) tutte le classi del corso di studi, dalla prima a quella terminale, debbono funzionare con un numero di alunni frequentanti non inferiore a 10 in ciascuna classe; 2) gli alunni delle classi successive alla prima debbono nel complesso provenire in prevalenza dalla classe precedente della scuola stessa o da non promozione quali alunni interni nel decorso anno scolastico. 3. Possono essere oggetto di contributo: 1) per le sole spese organizzative (docenze, materiale didattico, ecc.), fino a un massimo di L. 20.000.000, le attivita' di aggiornamento rivolte ai presidi delle scuole non statali sui seguenti temi: sperimentazione ed innovazione; nuove tecnologie didattiche; autonomia didattica; 2) i progetti di sviluppo delle tecnologie didattiche che prevedano la creazione di postazioni multimediali per gli insegnanti, fino a un massimo di L. 11.500.000, di cui L. 9.500.000 per acquisto di hardware e software di base e L. 2.000.000 per le spese di gestione; si richiamano al riguardo, a titolo orientativo, i criteri metodologicodidattici contenuti nella circolare ministeriale n. 282 del 24 aprile 1997 (procedure per il progetto I/a). 4. Possono, inoltre, essere oggetto di contributo sempreche' le iniziative si qualifichino motivatamente per la loro particolare valenza formativa a favore degli alunni della scuola: 1) i progetti incentrati sull'integrazione tra scuola, lavoro e formazione professionale ed educazione permanente; 2) i progetti di sperimentazione, gia' avviati o da avviare, di particolare complessita' e rilevanza sotto il profilo del processo formativo degli allievi, ivi compresi l'introduzione di una seconda lingua comunitaria nella scuola media e i progetti finalizzati all'attuazione dell'autonomia scolastica; 3) i progetti curriculari ed extracurriculari (quali anche gli "Interventi didattici educativi ed integrativi") di valenza formativa e sociale, specie se aventi riguardo all'operativita' nelle zone territoriali socioeconomiche depresse e all'innalzamento del livello di scolarita' e del tasso di successo scolastico (ivi compresa, ad esempio, l'integrazione scolastica degli alunni handicappati e degli alunni extracomunitari); 4) i progetti di particolare rilevanza ai fini dell'occupazione per una formazione qualificata e flessibile nel rapporto con il mondo del lavoro, finalizzati al recupero socioeducativo. 5. Per i progetti suindicati di cui al precedente comma 4, punti 1), 2), 3) e 4) il contributo erogabile: 1) a ciascuna scuola media non potra' essere d'importo superiore a: L. 10.000.000 nel caso di scuola con un solo corso di studi completo per classi costituite con il numero minimo di 10 alunni gia' indicato; L. 20.000.000 nel caso di scuola con due corsi di studio completi per classi come sopra costituite; L. 30.000.000 nel caso di scuola con piu' di 2 corsi completi per classi come sopra costituite; 2) a ciascuna scuola secondaria superiore non potra' essere d'importo superiore; L. 20.000.000 nel caso di scuola con un solo corso di studi completo per classi costituite con il numero minimo di 10 alunni gia' indicato; L. 30.000.000 nel caso di scuola con due corsi di studio completi per classi come sopra costituite; L. 40.000.000 nel caso di scuola con piu' di due corsi completi per classi come sopra costituite. 6. I contributi potranno essere erogati solo per progetti presentati al Ministero con un documentato preventivo di spesa non superiore ai limiti suindicati; in caso di scostamento in aumento, le richieste saranno respinte.