IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, concernente il bilancio di
previsione  dello Stato  per l'anno  finanziario 1998  e il  bilancio
pluriennale per il triennio 1998-2000;
  Visto il  decreto ministeriale  27 dicembre  1997 del  Ministro del
tesoro,  del bilancio  e  della programmazione  economica, avente  ad
oggetto "Ripartizione  in capitoli  delle unita previsionali  di base
relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
1998", da cui  si desume che sul  cap. 3672 lo stanziamento  e' di L.
10.022.000.000;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Considerato che, in applicazione dell'art. 12, comma 1, della legge
7  agosto  1990,  n.  241,  occorre predeterminare  i  criteri  e  le
modalita' per  la concessione di sovvenzioni,  contributi, sussidi ed
ausili finanziari a persone ed enti pubblici e privati;
  Considerato che, per quanto  concerne le competenze della Direzione
generale  per l'istruzione  media non  statale, sono  suscettibili di
concessione di contributi scuole secondarie legalmente riconosciute e
pareggiate di  primo e secondo  grado, nei limiti  degli stanziamenti
disponibili;
  Visto il decreto  ministeriale 10 luglio 1991, n.  196, emanato, in
applicazione  dell'art. 12  della legge  7  agosto 1990,  n. 241,  in
riferimento alla  concessione di  contributi per il  funzionamento di
scuole  magistrali   convenzionate  e  di  scuole   medie  legalmente
riconosciute e pareggiate;
  Ritenuto opportuno  modificare il predetto decreto  ministeriale 10
luglio 1991, n. 196, allo scopo di definire in via generale i criteri
e le modalita' per la  concessione a qualsiasi titolo di sovvenzioni,
contributi, sussidi  ed ausili finanziari alle  scuole secondarie non
statali  di  primo  e  secondo  grado,  qualunque  sia  la  fonte  di
provenienza dei fondi;
                              Decreta:
  Per  l'erogazione di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi ed  ausili
finanziari alle scuole secondarie legalmentericonosciute e pareggiate
di  primo e  secondo grado,  la Direzione  generale per  l'istruzione
media non statale procedera' secondo i seguenti criteri e modalita':
                               Art. 1.
                        Criteri di erogazione
  1.  La concessione  di  contributi a  scuole secondarie  legalmente
riconosciute e pareggiate verra' effettuata allo scopo di sostenere e
valorizzare  gli interventi  mirati  alla elevazione  dei livelli  di
qualita' ed  efficacia delle  attivita' formative, in  coerenza anche
con i processi innovativi in atto nel sistema scolastico nazionale.
  2. Per l'accesso  a qualunque forma di contributo  sono necessari i
seguenti requisiti preliminari:
  1)  tutte le  classi  del  corso di  studi,  dalla  prima a  quella
terminale, debbono  funzionare con  un numero di  alunni frequentanti
non inferiore a 10 in ciascuna classe;
  2)  gli  alunni delle  classi  successive  alla prima  debbono  nel
complesso  provenire  in  prevalenza dalla  classe  precedente  della
scuola stessa  o da non  promozione quali alunni interni  nel decorso
anno scolastico.
  3. Possono essere oggetto di contributo:
  1) per  le sole spese organizzative  (docenze, materiale didattico,
ecc.),  fino  a  un  massimo   di  L.  20.000.000,  le  attivita'  di
aggiornamento  rivolte  ai  presidi  delle  scuole  non  statali  sui
seguenti  temi:  sperimentazione  ed  innovazione;  nuove  tecnologie
didattiche; autonomia didattica;
  2) i progetti di sviluppo delle tecnologie didattiche che prevedano
la creazione di postazioni multimediali per gli insegnanti, fino a un
massimo  di  L. 11.500.000,  di  cui  L.  9.500.000 per  acquisto  di
hardware e software di base e  L. 2.000.000 per le spese di gestione;
si  richiamano   al  riguardo,   a  titolo  orientativo,   i  criteri
metodologicodidattici contenuti  nella circolare ministeriale  n. 282
del 24 aprile 1997 (procedure per il progetto I/a).
  4.  Possono, inoltre,  essere oggetto  di contributo  sempreche' le
iniziative  si qualifichino  motivatamente  per  la loro  particolare
valenza formativa a favore degli alunni della scuola:
  1)  i progetti  incentrati sull'integrazione  tra scuola,  lavoro e
formazione professionale ed educazione permanente;
  2) i  progetti di  sperimentazione, gia' avviati  o da  avviare, di
particolare complessita'  e rilevanza  sotto il profilo  del processo
formativo degli  allievi, ivi compresi l'introduzione  di una seconda
lingua  comunitaria  nella  scuola  media e  i  progetti  finalizzati
all'attuazione dell'autonomia scolastica;
  3)  i progetti  curriculari  ed extracurriculari  (quali anche  gli
"Interventi didattici educativi ed integrativi") di valenza formativa
e  sociale, specie  se  aventi riguardo  all'operativita' nelle  zone
territoriali socioeconomiche depresse  e all'innalzamento del livello
di scolarita'  e del tasso  di successo scolastico (ivi  compresa, ad
esempio, l'integrazione scolastica degli  alunni handicappati e degli
alunni extracomunitari);
  4) i progetti di particolare rilevanza ai fini dell'occupazione per
una formazione qualificata e flessibile nel rapporto con il mondo del
lavoro, finalizzati al recupero socioeducativo.
  5. Per  i progetti suindicati di  cui al precedente comma  4, punti
1), 2), 3) e 4) il contributo erogabile:
  1) a ciascuna scuola media non potra' essere d'importo superiore a:
  L.  10.000.000 nel  caso  di  scuola con  un  solo  corso di  studi
completo per classi costituite con il numero minimo di 10 alunni gia'
indicato;
  L. 20.000.000 nel  caso di scuola con due corsi  di studio completi
per classi come sopra costituite;
  L. 30.000.000 nel  caso di scuola con piu' di  2 corsi completi per
classi come sopra costituite;
  2)  a  ciascuna  scuola  secondaria  superiore  non  potra'  essere
d'importo superiore;
  L.  20.000.000 nel  caso  di  scuola con  un  solo  corso di  studi
completo per classi costituite con il numero minimo di 10 alunni gia'
indicato;
  L. 30.000.000 nel  caso di scuola con due corsi  di studio completi
per classi come sopra costituite;
  L. 40.000.000 nel caso di scuola con piu' di due corsi completi per
classi come sopra costituite.
  6.  I   contributi  potranno  essere  erogati   solo  per  progetti
presentati al  Ministero con un  documentato preventivo di  spesa non
superiore ai limiti suindicati; in caso di scostamento in aumento, le
richieste saranno respinte.