IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visti gli articoli 23, primo comma, 26, secondo comma, e 29, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con i quali si stabilisce, rispettivamente, che i sostituti di imposta devono operare una ritenuta d'acconto all'atto del pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro dipendente, che le Poste italiane e le banche devono altresi' operare una ritenuta sugli interessi, premi e altri frutti corrisposti ai depositanti e ai correntisti e che, infine, le amministrazioni dello Stato devono effettuare, all'atto del pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro dipendente, una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con i quali si stabilisce che le imposte trattenute per ritenuta diretta sono pagate secondo le modalita' previste dalle norme sulla contabilita' generale dello Stato, e che le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, primo comma, e 26, secondo comma, del citato decreto n. 600, sono pagate, rispettivamente, mediante versamento diretto al concessionario della riscossione competente ovvero, per quanto riguarda le ritenute operate dalle Poste italiane e dalle banche ai sensi del predetto art. 26, mediante versamento diretto alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; Vista la legge 26 novembre 1981, n. 690, recante le norme di revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta e in particolare l'art. 6, con il quale si stabilisce che la quota di nove decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'art. 23 del citato decreto n. 600, comprese quelle effettuate dalle amministrazioni indicate nell'art. 29 dello stesso decreto n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro attivita' presso stabilimenti o uffici ubicati nell'ambito del territorio regionale, nonche' la quota di nove decimi del gettito delle ritenute effettuate sui trattamenti pensionistici corrisposti in Valle d'Aosta ancorche' affluite fuori della regione, devono essere devoluti alla regione stessa; Visto lart. 6 della predetta legge n. 690, con il quale si dispone che anche la quota di nove decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'art. 26, secondo comma, del gia' citato decreto n. 600, relative ad interessi, premi ed altri frutti corrisposti a depositanti e correntisti da uffici postali e da sportelli di banche operanti nella regione, deve essere devoluto alla regione Valle d'Aosta; Considerato che con i commi 4 e 6 del citato art. 6 della legge n. 690, si stabilisce che le amministrazioni dello Stato, nonche' le Poste italiane e le banche, ai fini della devoluzione della quota spettante alla regione, devono contabilizzare, per ciascun anno, l'importo delle somme corrisposte nell'ambito del territorio regionale e riferentesi, rispettivamente, alle quote del gettito delle ritenute operate ai sensi dell'art. 23, e dell'art. 26, secondo comma, del piu' volte citato decreto n. 600; Ritenuta la necessita' di provvedere separatamente al versamento e alla contabilizzazione delle ritenute alla fonte riscosse al di fuori della regione Valle d'Aosta, di competenza in tutto o in parte della predetta regione, nonche' delle stesse ritenute di competenza dell'erario; Ritenuto che le amministrazioni dello Stato, nonche' le Poste italiane e le banche, devono contabilizzare, per ciascun anno, l'importo delle somme corrisposte nell'ambito del territorio regionale e riferentesi, rispettivamente, alla quota del gettito delle ritenute operate ai sensi dell'art. 23 e dell'art. 26, secondo comma, del decreto n. 600; Considerato che occorre dare attuazione a quanto disposto dal citato art. 6 della legge 26 novembre 1981, n. 690; Visti gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che prevedono l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamento; Visto l'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con il quale si dispone che i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati possono adempiere agli obblighi di dichiarazione presentando apposite dichiarazioni dei redditi ai soggetti eroganti i redditi stessi, e che i sostituti di imposta devono procedere ad effettuare le operazioni di conguaglio rispetto alle rienute di acconto operate e ai versamenti di acconto effettuati per l'anno di imposta cui la dichiarazione si riferisce; Considerato che e' necessario integrare il decreto ministeriale 19 maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1993, istituendo nuovi codicitributo per permettere il versamento delle imposte dovute, distinguendo le somme che devono affluire alla regione da quelle di competenza dell'erario; Visto il decreto direttoriale 30 marzo 1998, con il quale e' approvato il modello di versamento unitario da utilizzare dai contribuenti titolari di partita IVA, in sostituzione della modulistica di conto fiscale prevista dai decreti ministeriali 30 dicembre 1993; Visti l'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146; Decreta: Art. 1. 1. I sostituti di imposta titolari di imprese industriali e commerciali nonche' gli enti previdenziali, non domiciliati fiscalmente in Val d'Aosta, ma con stabilimenti, impianti e uffici periferici situati nel territorio della predetta regione, devono versare le ritenute di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti, impianti e uffici periferici predetti, utilizzando i seguenti codicitributo: 1920 denominato: "retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilita' aggiuntive e relativo conguaglio - impianti in Valle d'Aosta"; 1921 denominato: "emolumenti arretrati - impianti in Valle d'Aosta"; 1906 denominato: "emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali - impianti in Valle d'Aosta"; 1914 denominato: "indennita' per cessazione di rapporto di lavoro - impianti in Valle d'Aosta"; 1916 denominato: "conguaglio di cui all'art. 23, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 - impianti in Valle d'Aosta"; 1961 denominato: "ritenute oggetto di sospensione - impianti in Valle d'Aosta". 2. I sostituti di imposta con domicilio fiscale in Valle d'Aosta e stabilimenti ed impianti industriali e commerciali situati nel restante territorio nazionale escluse la Sicilia e la Sardegna, devono versare le ritenute di cui al predetto art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti ed impianti fuori della regione, distintamente dalle ritenute per il personale che presta la propria opera nella regione, utilizzando i codicitributo di cui all'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze 3 marzo 1993, emanato di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 69 del 24 marzo 1993, che di seguito si elencano, provvedendo alla modifica delle relative legende: 1301 denominato: "retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilita' aggiuntive e relativo conguaglio - Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta - impianti fuori delle regioni"; 1302 denominato: "emolumenti arretrati - Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta - impianti fuori delle regioni"; 1303 denominato: "emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali - Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta - impianti fuori delle regioni"; 1312 denominato: "indennita' per cessazione di rapporto di lavoro - Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta - impianti fuori delle regioni"; 1313 denominato: conguaglio di cui all'art. 23, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 - Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta - impianti fuori delle regioni"; 1360 denominazione: "ritenute oggetto di sospensione - Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta - impianti fuori delle regioni". 3. Le ritenute sui trattamenti pensionistici di cui all'art. 6, primo comma, della legge 26 novembre 1981, n. 690, corrisposti in Valle d'Aosta, ancorche' affluite fuori regione, sono versate dal sostituto di imposta utilizzando il codicetributo 1920, al fine di assicurare alla regione la quota di gettito spettante.