IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
                           di concerto con
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
  Visti gli articoli 23, primo comma,  26, secondo comma, e 29, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, con  i quali si stabilisce, rispettivamente,  che i sostituti
di  imposta  devono  operare  una  ritenuta  d'acconto  all'atto  del
pagamento dei compensi  per prestazioni di lavoro  dipendente, che le
Poste italiane e le banche devono altresi' operare una ritenuta sugli
interessi,  premi e  altri  frutti corrisposti  ai  depositanti e  ai
correntisti  e che,  infine,  le amministrazioni  dello Stato  devono
effettuare, all'atto  del pagamento  dei compensi per  prestazioni di
lavoro dipendente,  una ritenuta diretta in  acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche;
  Visti  gli  articoli  2  e  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre  1973, n. 602, con i quali  si stabilisce che
le imposte  trattenute per  ritenuta diretta  sono pagate  secondo le
modalita'  previste dalle  norme  sulla  contabilita' generale  dello
Stato, e  che le ritenute alla  fonte di cui agli  articoli 23, primo
comma, e 26,  secondo comma, del citato decreto n.  600, sono pagate,
rispettivamente, mediante versamento  diretto al concessionario della
riscossione  competente  ovvero,  per  quanto  riguarda  le  ritenute
operate dalle  Poste italiane  e dalle banche  ai sensi  del predetto
art.  26,  mediante versamento  diretto  alla  competente sezione  di
tesoreria provinciale dello Stato;
  Vista  la legge  26  novembre 1981,  n. 690,  recante  le norme  di
revisione dell'ordinamento finanziario della  regione Valle d'Aosta e
in particolare l'art.  6, con il quale si stabilisce  che la quota di
nove decimi del gettito delle ritenute  alla fonte di cui all'art. 23
del  citato   decreto  n.  600,  comprese   quelle  effettuate  dalle
amministrazioni indicate  nell'art. 29  dello stesso decreto  n. 600,
sugli  emolumenti  corrisposti  a   soggetti  che  prestano  la  loro
attivita'  presso  stabilimenti  o  uffici  ubicati  nell'ambito  del
territorio regionale,  nonche' la  quota di  nove decimi  del gettito
delle ritenute  effettuate sui trattamenti  pensionistici corrisposti
in  Valle  d'Aosta ancorche'  affluite  fuori  della regione,  devono
essere devoluti alla regione stessa;
  Visto lart. 6 della predetta legge  n. 690, con il quale si dispone
che anche  la quota di  nove decimi  del gettito delle  ritenute alla
fonte di cui  all'art. 26, secondo comma, del gia'  citato decreto n.
600,  relative ad  interessi,  premi ed  altri  frutti corrisposti  a
depositanti e correntisti da uffici  postali e da sportelli di banche
operanti  nella  regione, deve  essere  devoluto  alla regione  Valle
d'Aosta;
  Considerato che con i commi 4 e  6 del citato art. 6 della legge n.
690, si  stabilisce che  le amministrazioni  dello Stato,  nonche' le
Poste italiane  e le  banche, ai fini  della devoluzione  della quota
spettante  alla regione,  devono  contabilizzare,  per ciascun  anno,
l'importo   delle  somme   corrisposte  nell'ambito   del  territorio
regionale  e riferentesi,  rispettivamente,  alle  quote del  gettito
delle ritenute operate ai sensi dell'art. 23, e dell'art. 26, secondo
comma, del piu' volte citato decreto n. 600;
  Ritenuta la necessita' di  provvedere separatamente al versamento e
alla contabilizzazione delle ritenute alla fonte riscosse al di fuori
della regione Valle d'Aosta, di competenza  in tutto o in parte della
predetta  regione,  nonche'  delle   stesse  ritenute  di  competenza
dell'erario;
  Ritenuto  che  le amministrazioni  dello  Stato,  nonche' le  Poste
italiane  e  le  banche,  devono contabilizzare,  per  ciascun  anno,
l'importo   delle  somme   corrisposte  nell'ambito   del  territorio
regionale  e riferentesi,  rispettivamente,  alla  quota del  gettito
delle ritenute operate ai sensi  dell'art. 23 e dell'art. 26, secondo
comma, del decreto n. 600;
  Considerato  che  occorre dare  attuazione  a  quanto disposto  dal
citato art. 6 della legge 26 novembre 1981, n. 690;
  Visti  gli  articoli 14  e  15  del  decreto del  Presidente  della
Repubblica 29  settembre 1973, n.  602, che prevedono  l'iscrizione a
ruolo delle ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamento;
  Visto l'art. 78 della legge 30  dicembre 1991, n. 413, con il quale
si  dispone  che i  possessori  di  redditi  di lavoro  dipendente  e
assimilati   possono  adempiere   agli   obblighi  di   dichiarazione
presentando apposite dichiarazioni dei redditi ai soggetti eroganti i
redditi  stessi, e  che i  sostituti di  imposta devono  procedere ad
effettuare  le  operazioni di  conguaglio  rispetto  alle rienute  di
acconto operate e  ai versamenti di acconto effettuati  per l'anno di
imposta cui la dichiarazione si riferisce;
  Considerato che e' necessario  integrare il decreto ministeriale 19
maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio
1993,  istituendo nuovi  codicitributo per  permettere il  versamento
delle imposte dovute, distinguendo le  somme che devono affluire alla
regione da quelle di competenza dell'erario;
  Visto  il decreto  direttoriale  30  marzo 1998,  con  il quale  e'
approvato  il  modello  di  versamento  unitario  da  utilizzare  dai
contribuenti  titolari   di  partita   IVA,  in   sostituzione  della
modulistica  di conto  fiscale prevista  dai decreti  ministeriali 30
dicembre 1993;
  Visti l'art.  11 del decreto  legislativo 31  marzo 1998, n.  80, e
l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  sostituti  di  imposta titolari  di  imprese  industriali  e
commerciali   nonche'  gli   enti   previdenziali,  non   domiciliati
fiscalmente in  Val d'Aosta, ma  con stabilimenti, impianti  e uffici
periferici  situati nel  territorio  della  predetta regione,  devono
versare le  ritenute di  cui all'art. 23  del decreto  del Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,  n.  600,  sugli  emolumenti
corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti,
impianti  e  uffici  periferici   predetti,  utilizzando  i  seguenti
codicitributo:
  1920  denominato:  "retribuzioni, pensioni,  trasferte,  mensilita'
aggiuntive e relativo conguaglio - impianti in Valle d'Aosta";
  1921  denominato:   "emolumenti  arretrati  -  impianti   in  Valle
d'Aosta";
  1906 denominato: "emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali
- impianti in Valle d'Aosta";
  1914 denominato: "indennita' per cessazione di rapporto di lavoro -
impianti in Valle d'Aosta";
  1916 denominato: "conguaglio  di cui all'art. 23,  terzo comma, del
decreto del  Presidente della  Repubblica n.  600/1973 -  impianti in
Valle d'Aosta";
  1961  denominato: "ritenute  oggetto di  sospensione -  impianti in
Valle d'Aosta".
  2. I sostituti di imposta con  domicilio fiscale in Valle d'Aosta e
stabilimenti  ed  impianti  industriali  e  commerciali  situati  nel
restante  territorio  nazionale escluse  la  Sicilia  e la  Sardegna,
devono versare le ritenute di cui al predetto art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600/1973, sugli emolumenti corrisposti
a soggetti  che prestano  la loro opera  in stabilimenti  ed impianti
fuori della  regione, distintamente  dalle ritenute per  il personale
che   presta  la   propria   opera  nella   regione,  utilizzando   i
codicitributo  di  cui all'art.  2  del  decreto del  Ministro  delle
finanze 3 marzo 1993, emanato di  concerto con il Ministro del tesoro
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 69 del 24
marzo 1993,  che di  seguito si  elencano, provvedendo  alla modifica
delle relative legende:
  1301  denominato:  "retribuzioni, pensioni,  trasferte,  mensilita'
aggiuntive e relativo conguaglio -  Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta
- impianti fuori delle regioni";
  1302 denominato: "emolumenti arretrati  - Sicilia, Sardegna e Valle
d'Aosta - impianti fuori delle regioni";
  1303 denominato: "emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali
- Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta - impianti fuori delle regioni";
  1312 denominato: "indennita' per cessazione di rapporto di lavoro -
Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta - impianti fuori delle regioni";
  1313 denominato:  conguaglio di cui  all'art. 23, terzo  comma, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.  600/1973  -  Sicilia,
Sardegna e Valle d'Aosta - impianti fuori delle regioni";
  1360  denominazione: "ritenute  oggetto di  sospensione -  Sicilia,
Sardegna e Valle d'Aosta - impianti fuori delle regioni".
  3. Le  ritenute sui  trattamenti pensionistici  di cui  all'art. 6,
primo comma,  della legge  26 novembre 1981,  n. 690,  corrisposti in
Valle  d'Aosta, ancorche'  affluite fuori  regione, sono  versate dal
sostituto di  imposta utilizzando il  codicetributo 1920, al  fine di
assicurare alla regione la quota di gettito spettante.