Ai prefetti della Repubblica Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano Al commissario del Governo per la provincia di Trento Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica Al Ministero degli affari esteri - Ufficio di gabinetto Al Gabinetto dell'on.le Ministro Al Dipartimento della P.S. - Direzione centrale per gli affari generali - Servizio di polizia amministrativa e sociale Ai commissari del Governo A seguito dell'entrata in vigore il 6 luglio c.a. della legge 16 giugno 1998, n. 191, recante modifiche ed integrazioni alla legge 15 maggio 1997, n. 127, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno u.s., sono immediatamente emerse presso le amministrazioni comunali alcune problematiche applicative con particolare riferimento al rilascio della carta di identita' valida per l'espatrio. Numerosi comuni hanno, infatti, formulato quesiti in ordine all'art. 2, comma 11, della legge n. 191, che, nell'interpretare il comma 11 dell'art. 3 della precedente legge n. 127/1997, precisa che la sottoscrizione di istanze rivolte ad una P.A. non vanno autenticate anche quando contengono una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. In particolare viene chiesto se la sottoscrizione della dichiarazione da rendersi, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1974, n. 649, per ottenere la carta di identita' valida per l'espatrio debba continuare ad essere autenticata o meno e, quindi, se sia sottoposta al pagamento dell'imposta di bollo. Per una migliore comprensione della questione e della soluzione cui e' pervenuto questo Ministero, confortato anche dal parere dell'apposito Osservatorio istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, e' opportuno ricordare che, ai sensi del citato art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 649/1974, l'interessato, che intenda giovarsi dell'equipollenza della carta d'identita' al passaporto, deve sottoscrivere, in sede di richiesta di tale documento, la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto, previste dall'art. 3, lettere b), d), e), g) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, cosi' come modificata dall'art. 2, comma 11, della legge n. 127/1997. Tale dichiarazione, per costante interpretazione anche dell'amministrazione finanziaria, e' stata equiparata alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' prevista dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e, come tale, richiedente l'autenticazione della sottoscrizione con conseguente applicazione dell'imposta di bollo, esonerando peraltro gli uffici comunali dall'acquisizione di qualsiasi documentazione a sostegno della dichiarazione resa, cosi' come indicato nelle precedenti circolari n. 300/47854/2115, del 15 febbraio 1975 e n. 7 del 19 aprile 1993 di questo Ministero. Cio' premesso, considerato il disposto del richiamato comma 11 dell'art. 2 della legge n. 191/1998, ed atteso, oltretutto, che l'istanza e' rivolta ad ottenere un documento esente dal tributo di bollo (art. 14 della tabella - allegato B, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642), non vi e' alcun dubbio che la sottoscrizione della dichiarazione in questione non deve essere piu' autenticata e, di conseguenza, sciogliendo la riserva contenuta nella circolare di questo Ministero n. 2 del 3 febbraio c.a., viene meno il presupposto giuridico per l'applicazione dell'imposta di bollo. Un problema particolare connesso a tale adempimento e', poi, quello costituito dal rilascio della carta di identita' valida per l'espatrio ai minori di 18 anni. Come si e' detto innanzi, l'equipollenza della carta di identita' al passaporto ai fini dell'espatrio e' condizionata unicamente al rilascio della dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause ostative previste dall'art. 3 della legge n. 1185/1967, mentre non vi e' alcun riferimento all'obbligo che per i minori venga reso un atto di assenso da parte dei genitori o di chi esercita la tutela. La necessita' dell'assenso si ricollega, invece, all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, recante "Norme sulla circolazione e il soggiorno di cittadini negli Stati membri della CEE", ove e' stabilito che l'espatrio dei minori degli anni diciotto e' subordinato all'assenso del genitore esercente la patria potesta' o della persona che esercita la tutela. In base a tale norma viene, infatti, richiesto nella prassi, sia per il rilascio della carta di identita' che per il certificato di nascita con fotografia, dichiarato valido dalla questura (che, in base all'accordo di Parigi del 13 dicembre 1957 e successive modifiche, consente l'espatrio dei minori di anni 15), che tale assenso venga formalizzato in apposito atto sottoscritto dai genitori o da chi esercita la tutela, ritenendosi necessaria l'autenticazione delle relative firme con conseguente applicazione dell'imposta di bollo. Rispetto a siffatta impostazione, si osserva che l'istanza, con le dichiarazioni da rendersi per la validita' per l'espatrio della carta di identita' e del suddetto certificato, comporta implicitamente l'assenso dei genitori o di chi eserciti la tutela del minore e l'atto cosi' formato viene a configurarsi come atto complesso che unitariamente assolve a diverse funzioni (istanza, dichiarazione sostitutiva, assenso). In base all'unitarieta' di detto atto complesso, nei casi in cui si utilizzi un unico modulo per la richiesta della carta d'identita' valida per l'espatrio, si applica il richiamato disposto di cui all'art 2, comma 11, della legge n. 191/1998. Tale principio deve ritenersi estensibile anche ai moduli di istanza nei quali si faccia espresso riferimento alle dichiarazioni allegate che costituiscono parte integrante dell'istanza medesima. Sulla base di questa impostazione viene meno la necessita' di effettuare alcuna autenticazione di firma e di applicare nei casi di specie l'imposta di bollo. Nei sensi suesposti, si ritengono quindi risolti i numerosi dubbi manifestati al riguardo e si pregano le SS.LL. di volere svolgere ogni opportuna azione di informazione presso le amministrazioni comunali e le questure, al fine di superare definitivamente ogni eventuale perplessita' al riguardo. Il direttore generale dell'Amministrazione civile Gelati