Ai prefetti della Repubblica
                                  Al  commissario  del Governo per la
                                  provincia di Bolzano
                                  Al commissario del Governo  per  la
                                  provincia di Trento
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza del  Consiglio dei
                                  Ministri  -    Dipartimento   della
                                  funzione pubblica
                                  Al  Ministero degli affari esteri -
                                  Ufficio di gabinetto
                                  Al Gabinetto dell'on.le Ministro
                                  Al  Dipartimento  della    P.S.   -
                                  Direzione centrale  per gli  affari
                                  generali   -  Servizio  di  polizia
                                  amministrativa e sociale
                                  Ai commissari del Governo
  A seguito  dell'entrata in vigore il  6 luglio c.a. della  legge 16
giugno 1998, n. 191, recante  modifiche ed integrazioni alla legge 15
maggio 1997, n.  127, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n. 142 del
20 giugno u.s., sono  immediatamente emerse presso le amministrazioni
comunali alcune problematiche applicative con particolare riferimento
al rilascio della carta di  identita' valida per l'espatrio. Numerosi
comuni hanno, infatti, formulato quesiti  in ordine all'art. 2, comma
11, della legge n. 191,  che, nell'interpretare il comma 11 dell'art.
3 della precedente  legge n. 127/1997, precisa  che la sottoscrizione
di istanze  rivolte ad  una P.A. non  vanno autenticate  anche quando
contengono una dichiarazione sostitutiva  dell'atto di notorieta'. In
particolare viene chiesto se la sottoscrizione della dichiarazione da
rendersi,  ai sensi  dell'art.  1 del  decreto  del Presidente  della
Repubblica 6 agosto 1974, n. 649,  per ottenere la carta di identita'
valida per l'espatrio  debba continuare ad essere  autenticata o meno
e, quindi, se sia sottoposta al pagamento dell'imposta di bollo.
  Per una migliore comprensione della questione e della soluzione cui
e'   pervenuto  questo   Ministero,  confortato   anche  dal   parere
dell'apposito  Osservatorio istituito  presso  il Dipartimento  della
funzione pubblica,  e' opportuno ricordare  che, ai sensi  del citato
art.  1 del  decreto  del Presidente  della  Repubblica n.  649/1974,
l'interessato,  che intenda  giovarsi  dell'equipollenza della  carta
d'identita' al  passaporto, deve sottoscrivere, in  sede di richiesta
di tale documento,  la dichiarazione di non trovarsi  in alcuna delle
condizioni ostative al rilascio del passaporto, previste dall'art. 3,
lettere b), d),  e), g) della legge 21 novembre  1967, n. 1185, cosi'
come modificata dall'art. 2, comma 11, della legge n. 127/1997.
  Tale    dichiarazione,   per    costante   interpretazione    anche
dell'amministrazione   finanziaria,   e'    stata   equiparata   alla
dichiarazione sostitutiva di atto  di notorieta' prevista dall'art. 4
della  legge  4  gennaio  1968,  n.  15  e,  come  tale,  richiedente
l'autenticazione  della sottoscrizione  con conseguente  applicazione
dell'imposta  di  bollo,  esonerando  peraltro  gli  uffici  comunali
dall'acquisizione  di  qualsiasi   documentazione  a  sostegno  della
dichiarazione resa, cosi' come indicato nelle precedenti circolari n.
300/47854/2115, del  15 febbraio 1975  e n. 7  del 19 aprile  1993 di
questo Ministero.
  Cio'  premesso, considerato  il  disposto del  richiamato comma  11
dell'art.  2 della  legge  n. 191/1998,  ed  atteso, oltretutto,  che
l'istanza e' rivolta  ad ottenere un documento esente  dal tributo di
bollo (art.  14 della tabella  - allegato  B, annessa al  decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642), non vi e' alcun
dubbio  che la  sottoscrizione della  dichiarazione in  questione non
deve  essere  piu'  autenticata  e, di  conseguenza,  sciogliendo  la
riserva  contenuta nella  circolare di  questo Ministero  n. 2  del 3
febbraio c.a., viene meno il presupposto giuridico per l'applicazione
dell'imposta di bollo.
  Un problema particolare connesso a tale adempimento e', poi, quello
costituito  dal   rilascio  della  carta  di   identita'  valida  per
l'espatrio ai minori di 18 anni.
  Come si e'  detto innanzi, l'equipollenza della  carta di identita'
al  passaporto ai  fini dell'espatrio  e' condizionata  unicamente al
rilascio della  dichiarazione di non  trovarsi in alcuna  delle cause
ostative previste dall'art. 3 della legge n. 1185/1967, mentre non vi
e' alcun riferimento all'obbligo che per  i minori venga reso un atto
di assenso da parte dei genitori o di chi esercita la tutela.
  La necessita'  dell'assenso si  ricollega, invece,  all'articolo 11
del  decreto del  Presidente della  Repubblica 30  dicembre 1965,  n.
1656, recante "Norme  sulla circolazione e il  soggiorno di cittadini
negli Stati  membri della CEE",  ove e' stabilito che  l'espatrio dei
minori degli  anni diciotto  e' subordinato all'assenso  del genitore
esercente la patria potesta' o della persona che esercita la tutela.
  In base  a tale norma  viene, infatti, richiesto nella  prassi, sia
per il  rilascio della carta di  identita' che per il  certificato di
nascita  con fotografia,  dichiarato valido  dalla questura  (che, in
base  all'accordo  di  Parigi  del  13  dicembre  1957  e  successive
modifiche,  consente l'espatrio  dei  minori di  anni  15), che  tale
assenso venga formalizzato in apposito atto sottoscritto dai genitori
o da chi esercita  la tutela, ritenendosi necessaria l'autenticazione
delle  relative firme  con conseguente  applicazione dell'imposta  di
bollo.
  Rispetto a siffatta impostazione, si  osserva che l'istanza, con le
dichiarazioni da rendersi per la validita' per l'espatrio della carta
di  identita' e  del  suddetto  certificato, comporta  implicitamente
l'assenso  dei genitori  o di  chi eserciti  la tutela  del minore  e
l'atto cosi'  formato viene  a configurarsi  come atto  complesso che
unitariamente  assolve  a  diverse funzioni  (istanza,  dichiarazione
sostitutiva, assenso).
  In base all'unitarieta' di detto atto complesso, nei casi in cui si
utilizzi un  unico modulo  per la  richiesta della  carta d'identita'
valida  per l'espatrio,  si  applica il  richiamato  disposto di  cui
all'art 2,  comma 11,  della legge n.  191/1998. Tale  principio deve
ritenersi estensibile anche ai moduli  di istanza nei quali si faccia
espresso  riferimento alle  dichiarazioni allegate  che costituiscono
parte integrante dell'istanza medesima.
  Sulla  base di  questa  impostazione viene  meno  la necessita'  di
effettuare alcuna autenticazione di firma  e di applicare nei casi di
specie l'imposta di bollo.
  Nei sensi suesposti,  si ritengono quindi risolti  i numerosi dubbi
manifestati al  riguardo e  si pregano le  SS.LL. di  volere svolgere
ogni  opportuna  azione  di informazione  presso  le  amministrazioni
comunali  e le  questure, al  fine di  superare definitivamente  ogni
eventuale perplessita' al riguardo.
                                      Il direttore generale
                                   dell'Amministrazione civile
                                             Gelati