IL RETTORE Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Reggio Calabria approvato con decreto rettorale 29 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 luglio 1995, n. 169; Visto in particolare, l'art. 73 dello statuto di autonomia teste' citato che dispone circa le modalita' di revisione dello stesso; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art 6 che disciplina il controllo di legittimita' e di merito da parte del Ministro competente sugli statuti di autonomia delle singole universita'; Vista la deliberazione assunta in data 11 maggio 1998 dal senato accademico integrato recante modifiche allo statuto di autonomia per revisione dello stesso; Constatato che, ai sensi dell'art. 6, comma nono, della citata legge n. 168/1989, il Ministero competente, con nota del 27 luglio 1998, prot. 993, ha precisato che non vi sono osservazioni da formulare; Ritenuto utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per le modifiche da apportare allo statuto di autonomia; Decreta i seguenti articoli dello statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Reggio Calabria, di cui al decreto rettorale indicato in premessa, sono cosi' modificati: Art. 8 (Attivita' medicoassistenziali), e' soppresso. Art. 14 (Piano pluriennale di sviluppo), punto 2: "Il piano e' predisposto in coerenza con quanto disposto dalla normativa vigente ed e' aggiornato di norma ogni quattro anni e comunque ogni qualvolta il Senato accademico lo ritenga opportuno". Art. 21 (Organi centrali ): "Sono organi centrali di governo dell'Universita': il rettore; il senato accademico; il consiglio di amministrazione. Sono organi centrali dell'Universita': il collegio dei revisori dei conti; il nucleo di valutazione interna; il consiglio degli studenti". Art. 22 (Rettore), punto 5, gli ultimi tre righi sono soppressi limitatamente al seguente testo: "...; delega altresi' a un professore di prima fascia di una delle facolta' che hanno sede in Catanzaro le funzioni vicarie necessarie alla speditezza delle attivita' delle strutture ivi decentrate. Le due deleghe possono anche coincidere". Art. 24 (Consiglio di amministrazione), punto 3, lettera p): "deliberare sulle indennita' di carica spettanti al rettore, ai presidi ed ai direttori di dipartimento,". Art. 24 (Consiglio di amministrazione), punto 6, lettera b): " b) il presidente dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria o suo delegato scelto tra i membri della giunta provinciale,". Art. 25 (Consiglio degli studenti), punto 5, dopo la lettera e) e' inserito: " f) i rappresentanti degli studenti eletti in seno al comitato per lo sport universitario istituito presso questa Universita'". Art. 26 (Strutture dell'Universita'), punto 1, il sesto rigo e' soppresso limitatamente al seguente testo: "Azienda ospedaliera,". Art. 27 (Amministrazione centrale), punto 5, l'ultimo comma e' soppresso limitatamente al seguente testo: "Apposite sezioni in Catanzaro provvedono agli affari amministrativi necessari a garantire l'efficienza e l'efficacia delle strutture didattiche e di ricerca ivi dislocate". Art. 32 (Comitato di presidenza), punti 3 e 4: "3) Il comitato e' presieduto dal preside ed e' composto dai presidenti dei consigli dei corsi di studio e dai rappresentanti delle diverse componenti in seno al consiglio di facolta'; 4) La composizione, le procedure per l'elezione, le attribuzioni e le modalita' di funzionamento del comitato sono definite nel regolamento di facolta'. Le nomine elettive sono decretate dal preside e durano in carica per l'intera durata del mandato del preside". Art. 44 (Azienda Policlinico) e' soppresso; Art. 52 (Contratti e convenzioni con enti pubblici e privati), punto 2, alla fine del periodo e' inserito: "e/o successive modificazioni e integrazioni". Art. 58 (Collegio dei revisori dei conti), punto 3, lettere b), c), d): b) un funzionario effettivo designato dal Ministero del tesoro, ragioneria generale dello Stato; c) un funzionario effettivo designato dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; d) due membri effettivi scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili". Art. 61 (Regolamento didattico di ateneo), punto 2: "Il regolamento e' deliberato dal senato accademico su proposta delle strutture didattiche. Il regolamento e' emanato con decreto del rettore". Art. 73 (Modifiche di statuto), punto 1, lettere a) , b) , c): "... a) 2 rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia; b) 1 rappresentante dei ricercatori; c) 1 rappresentante del personale tecnicoamministrativo; ...". Art. 76 (Azienda ospedaliera) e' soppresso. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Reggio Calabria, 1 settembre 1998 Il rettore: Pietropaolo