Con decreto ministeriale  n. 24882 del 29 luglio  1998 e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo
dal 23 marzo 1998 al 22 settembre 1998, della ditta S.p.a. Voith Riva
Hydro, con sede in Milano e unita' di Milano.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Voith Riva Hydro, con sede
in Milano e unita' di Milano, per  il periodo dal 23 marzo 1998 al 22
settembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 22  aprile 1998 con  decorrenza 23
marzo 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24883 del 29 luglio  1998 e' approvato
il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo
dal 28  luglio 1997 al  27 gennaio  1999, della ditta  S.p.a. Philips
Vision Industries, con sede in Milano e unita' di Monza (Milano).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Philips Vision Industries,
con sede in Milano e unita' di  Monza (Milano), per il periodo dal 28
luglio 1997 al 27 gennaio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1997 con decorrenza 28
luglio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24884 del 29 luglio  1998 e' approvato
il  programma per  crisi aziendale,  relativamente al  periodo dal  4
maggio 1998 al 3 maggio 1999,  della ditta S.p.a. Geoitalia, con sede
in S.  Giuliano Milanese  (Milano) e unita'  di S.  Giuliano Milanese
(Milano).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla ditta  S.p.a. Geoitalia,  con sede  in S.  Giuliano
Milanese (Milano) e  unita' di S. Giuliano Milanese  (Milano), per il
periodo dal 4 maggio 1998 al 3 novembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  26 maggio  1998 con  decorrenza 4
maggio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24885 del 29 luglio  1998 e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo
dal 3 marzo 1998 al 31 agosto  1998, della ditta S.p.a. Sabiem (dal 1
giugno 1998 Kone Ascensori S.p.a.), sede legale in Pero (Milano), con
sede in Bologna e unita' di Bologna.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione  aziendale, in favore dei
lavoratori interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a.  Sabiem (dal 1
giugno 1998 Kone Ascensori S.p.a.), sede legale in Pero (Milano), con
sede in Bologna e unita' di Bologna,  per il periodo dal 3 marzo 1998
al 31 agosto 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  24 aprile  1998 con  decorrenza 3
marzo 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 24886 del 29 luglio 1998:
  1)  a   seguito  dell'approvazione  della  proroga   complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale,  intervenuta con il decreto
ministeriale  del  16  aprile   1998,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale gia' disposta  con decreto ministeriale del  22 giugno 1996
con  effetto  dal   12  febbraio  1994,  in   favore  dei  lavoratori
interessati, dipendenti  dalla ditta S.p.a. Alenia  Difesa un'Azienda
di  Finmeccanica -  Divisione Sistemi  Avionici, con  sede legale  in
Campi Bisenzio (Firenze) e unita' di Campi di Bisenzio (Firenze), per
il periodo dal 12 agosto 1997 al 31 dicembre 1997.
  Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1997 con decorrenza 12
agosto 1997.
  Delibera  C.I.P.E.  18  ottobre  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14;
  2)   e'  approvata   la   proroga  complessa   del  programma   per
ristrutturazione aziendale,  relativa al periodo dall'11  aprile 1996
al 10  aprile 1997, della ditta  S.p.a. Augusta Omi (dal  20 dicembre
1996 Alenia Difesa - Azienda Finmeccanica), con sede in Roma e unita'
di Pomezia (Roma), Nerviano (Milano), Caselle (Torino).
   Parere comitato tecnico del 19 maggio 1998: favorevole.
  Delibera  C.I.P.E.  18  ottobre  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con  decreto ministeriale  del  22 giugno  1995  con effetto  dall'11
aprile 1994,  in favore dei lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta  S.p.a. Augusta  Omi  (dal  20 dicembre  1996  Alenia Difesa  -
Azienda Finmeccanica), con  sede in Roma e unita'  di Pomezia (Roma),
Nerviano (Milano),  Caselle (Torino),  per il periodo  dall'11 aprile
1996 al 10 ottobre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il 24  maggio 1996 con  decorrenza 11
aprile 1996.
  Delibera  C.I.P.E.  18  ottobre  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995;
  3) a  seguito dell'approvazione del programma  per riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il decreto  ministeriale del 7 marzo 1996,
e'   autorizzata   la   ulteriore  corresponsione   del   trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del  7 marzo 1996  con effetto dall'8 dicembre  1994, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. G.F.
Sistemi  Avionici  (dal 20  dicembre  1996  Alenia Difesa  -  Azienda
Finmeccanica),  con sede  in  Firenze e  unita'  di Caselle  (Torino)
Nerviano (Milano), Pomezia (Roma), per  il periodo dall'8 agosto 1996
al 7 dicembre 1996.
  Istanza aziendale presentata il 23  settembre 1996 con decorrenza 8
agosto 1996.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
18 febbraio 1998, n. 24078.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  24887  del  29  luglio  1998,  sono
accertati i  presupposti di cui all'art.  3, comma 2, della  legge n.
223/1991 relativi al  periodo dal 21 aprile 1998 al  20 ottobre 1998,
della  ditta  S.p.a.  Seleco,  con  sede in  Pordenone  e  unita'  di
Vallenoncello (Pordenone).
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione  salariale  per  fallimento, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Seleco,  con  sede  in
Pordenone e unita'  di Vallenoncello (Pordenone), per  il periodo dal
21 aprile 1998 al 20 ottobre 1998.
  Art. 3,  comma 2,  legge n.  223/1991 -  Sentenza tribunale  del 17
aprile 1997, n. 18/97.
   Contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24888 del 29 luglio  1998 e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo
dall'8 maggio  1997 al 7 febbraio  1998, della ditta S.p.a.  Alenia -
Azienda di Finmeccanica, con sede in  Roma e sede ed unita' dell'area
aeronautica di  Caselle (Torino), Casoria (Napoli),  Napoli centro R.
Bonifacio  (Napoli),  Pomigliano, (Napoli)  sede  di  Roma, viale  M.
Pilsudski, 92 (Roma), Torino.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione  aziendale, in favore dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Alenia  -
Azienda di Finmeccanica, con sede in  Roma e sede ed unita' dell'area
aereonautica di Caselle (Torino),  Casoria (Napoli), Napoli centro R.
Bonifacio, Pomigliano (Napoli), sede di  Roma, viale M. Pilsudski, 92
(Roma), Torino, per il periodo dall'8 maggio 1997 al 7 novembre 1997.
  Istanza  aziendale presentata  il 21  marzo 1997  con decorrenza  8
maggio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  24889 del 29  luglio 1998,  a seguito
dell'accertamento  delle  condizioni di  riorganizzazione  aziendale,
intervenuto  con  il decreto  ministeriale  del  16 luglio  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.
a  r.l. Sigla,  con sede  in Rimini  e unita'  di Forli',  Rimini, S.
Pietro in  Bagno (Forli'), per  il periodo dal  10 gennaio 1997  al 9
luglio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1997, con decorrenza 10
gennaio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  24890 del 29  luglio 1998,  a seguito
dell'accertamento  delle  condizioni di  riorganizzazione  aziendale,
intervenuto  con  il decreto  ministeriale  del  16 luglio  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l.  Lameskin,  con sede  in  Milano  e  unita' di  Lamezia  Terme
(Catanzaro), per il periodo dal 4 settembre 1997 al 3 marzo 1998.
  Istanza aziendale presentata il 29 settembre 1997, con decorrenza 4
settembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  24891 del 29  luglio 1998,  a seguito
dell'accertamento  delle  condizioni di  riorganizzazione  aziendale,
intervenuto  con  il decreto  ministeriale  del  16 luglio  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l. Lamespun,  con sede in  Lamezia Terme (Catanzaro) e  unita' di
Lamezia Terme (Catanzaro),  per il periodo dal 4 settembre  1997 al 3
marzo 1998.
  Istanza aziendale presentata il 29 settembre 1997, con decorrenza 4
settembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24892 del 29 luglio  1998 e' approvata
la proroga  complessa del  programma per  riorganizzazione aziendale,
relativamente al  periodo dall'8  dicembre 1996  al 7  dicembre 1997,
della ditta S.r.l. G.F. Sistemi Avionici (dal 20 dicembre 1996 Alenia
Difesa Az.  Finmeccanica), con sede  in Firenze, e unita'  di Caselle
(Torino), Nerviano (Milano), Pomezia (Roma).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione  aziendale, in favore dei
lavoratori interessati,  dipendenti dalla  ditta S.r.l.  G.F. Sistemi
Avionici (dal 20  dicembre 1996 Alenia Difesa  Az. Finmeccanica), con
sede  in Firenze  e unita'  di Caselle  (Torino), Nerviano  (Milano),
Pomezia (Roma), per il periodo dall'8 dicembre 1996 al 7 giugno 1997.
  Istanza aziendale presentata il 23  settembre 1996 con decorrenza 8
dicembre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24893 del 29 luglio  1998 e' approvato
il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo
dal 6 novembre  1997 al 5 maggio 1998, della  ditta S.p.a. Sirti, con
sede in Milano e unita' di Potenza.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.  Sirti, con sede in Milano
e unita' di Potenza,  per il periodo dal 6 novembre  1997 al 5 maggio
1998.
  Istanza aziendale presentata  il 22 dicembre 1997  con decorrenza 6
novembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24894  del 29 luglio 1998, e' annullato
il decreto ministeriale n. 21843  dell'11 dicembre 1996, con il quale
si  autorizza   la  concessione  del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale  a  favore   dei  dipendenti  della  societa'
cooperativa a r.l. Co.Pa.Col., con sede in Napoli, per il periodo dal
1 giugno 1994 al 30 novembre 1994.
  Con decreto  ministeriale n.  24895 del 29  luglio 1998,  a seguito
dell'accertamento delle  condizioni di cui all'art.  35, terzo comma,
della legge n. 416/1981, intervenuto  con il decreto ministeriale del
18  novembre 1997,  e'  prorogata la  corresponsione del  trattamento
straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori che
versino  nell'ipotesi di  cui all'art.  24, della  legge 25  febbraio
1987, n. 67,  dipendenti della ditta S.c. a  r.l. Coop. Giornalistica
Mediatel, con  sede in  Roma e  unita' di Milano  (per un  massimo di
trentadue dipendenti), Roma (per un massimo di un dipendente), per il
periodo dal 17 giugno 1997 al 16 dicembre 1997.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale di previdenza dei  giornalisti italiani, sono autorizzati a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con  decreto ministeriale  n. 24898  del 30  luglio 1998,  ai sensi
dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n.
675,  e' riconosciuta  la situazione  di particolare  crisi aziendale
della ditta  S.p.a. Florentia Legnosud,  con sede ed unita'  in Porto
d'Ascoli (Ascoli  Piceno), relativamente  al periodo dal  23 novembre
1981 al 22 agosto 1982, per i seguenti motivi:
  "la crisi di  vendite, verificatasi, all'inizio degli  anni 80, nel
settore   mobili,    ha   portato   ad   un    sempre   piu'   scarso
approvvigionamento di materie prime da  parte delle industrie di tale
settore  e,  conseguentemente,  ad   una  stasi  nella  richiesta  di
tranciati.
  La  suddetta  crisi  ha   inevitabilmente  coinvolto  la  Florentia
Legnosud S.p.a., operante nel settore del legno, causando particolari
difficolta' iniziali, non superabili  in tempi brevi, come dimostrato
dal fatto  che il  ricorso alla  CIGO, operato  dall'azienda medesima
nell'anno 1981,  per tredici  settimane, non e'  valso a  superare lo
stato di crisi in questione.
  Come  attestato dall'Ufficio  provinciale  del lavoro,  in data  30
dicembre 1981, inoltre, la  situazione occupazionale in Ascoli Piceno
e provincia versava, al tempo, in uno stato di grave difficolta'".
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Florentia  Legnosud, con sede ed unita'
in Porto  d'Ascoli (Ascoli  Piceno), per il  periodo dal  23 novembre
1981 al 22 maggio 1982.
  Il trattamento di cui sopra viene prorogato fino al 22 agosto 1982.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.