Con decreto ministeriale n. 24882 del 29 luglio 1998 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 23 marzo 1998 al 22 settembre 1998, della ditta S.p.a. Voith Riva Hydro, con sede in Milano e unita' di Milano. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Voith Riva Hydro, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 23 marzo 1998 al 22 settembre 1998. Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1998 con decorrenza 23 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24883 del 29 luglio 1998 e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 28 luglio 1997 al 27 gennaio 1999, della ditta S.p.a. Philips Vision Industries, con sede in Milano e unita' di Monza (Milano). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Philips Vision Industries, con sede in Milano e unita' di Monza (Milano), per il periodo dal 28 luglio 1997 al 27 gennaio 1998. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1997 con decorrenza 28 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24884 del 29 luglio 1998 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 4 maggio 1998 al 3 maggio 1999, della ditta S.p.a. Geoitalia, con sede in S. Giuliano Milanese (Milano) e unita' di S. Giuliano Milanese (Milano). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Geoitalia, con sede in S. Giuliano Milanese (Milano) e unita' di S. Giuliano Milanese (Milano), per il periodo dal 4 maggio 1998 al 3 novembre 1998. Istanza aziendale presentata il 26 maggio 1998 con decorrenza 4 maggio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24885 del 29 luglio 1998 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 3 marzo 1998 al 31 agosto 1998, della ditta S.p.a. Sabiem (dal 1 giugno 1998 Kone Ascensori S.p.a.), sede legale in Pero (Milano), con sede in Bologna e unita' di Bologna. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sabiem (dal 1 giugno 1998 Kone Ascensori S.p.a.), sede legale in Pero (Milano), con sede in Bologna e unita' di Bologna, per il periodo dal 3 marzo 1998 al 31 agosto 1998. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1998 con decorrenza 3 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24886 del 29 luglio 1998: 1) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 aprile 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1996 con effetto dal 12 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alenia Difesa un'Azienda di Finmeccanica - Divisione Sistemi Avionici, con sede legale in Campi Bisenzio (Firenze) e unita' di Campi di Bisenzio (Firenze), per il periodo dal 12 agosto 1997 al 31 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1997 con decorrenza 12 agosto 1997. Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 2) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dall'11 aprile 1996 al 10 aprile 1997, della ditta S.p.a. Augusta Omi (dal 20 dicembre 1996 Alenia Difesa - Azienda Finmeccanica), con sede in Roma e unita' di Pomezia (Roma), Nerviano (Milano), Caselle (Torino). Parere comitato tecnico del 19 maggio 1998: favorevole. Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dall'11 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Augusta Omi (dal 20 dicembre 1996 Alenia Difesa - Azienda Finmeccanica), con sede in Roma e unita' di Pomezia (Roma), Nerviano (Milano), Caselle (Torino), per il periodo dall'11 aprile 1996 al 10 ottobre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1996 con decorrenza 11 aprile 1996. Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995; 3) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 marzo 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 marzo 1996 con effetto dall'8 dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. G.F. Sistemi Avionici (dal 20 dicembre 1996 Alenia Difesa - Azienda Finmeccanica), con sede in Firenze e unita' di Caselle (Torino) Nerviano (Milano), Pomezia (Roma), per il periodo dall'8 agosto 1996 al 7 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1996 con decorrenza 8 agosto 1996. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 febbraio 1998, n. 24078. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24887 del 29 luglio 1998, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 relativi al periodo dal 21 aprile 1998 al 20 ottobre 1998, della ditta S.p.a. Seleco, con sede in Pordenone e unita' di Vallenoncello (Pordenone). A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Seleco, con sede in Pordenone e unita' di Vallenoncello (Pordenone), per il periodo dal 21 aprile 1998 al 20 ottobre 1998. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 17 aprile 1997, n. 18/97. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24888 del 29 luglio 1998 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dall'8 maggio 1997 al 7 febbraio 1998, della ditta S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e sede ed unita' dell'area aeronautica di Caselle (Torino), Casoria (Napoli), Napoli centro R. Bonifacio (Napoli), Pomigliano, (Napoli) sede di Roma, viale M. Pilsudski, 92 (Roma), Torino. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e sede ed unita' dell'area aereonautica di Caselle (Torino), Casoria (Napoli), Napoli centro R. Bonifacio, Pomigliano (Napoli), sede di Roma, viale M. Pilsudski, 92 (Roma), Torino, per il periodo dall'8 maggio 1997 al 7 novembre 1997. Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1997 con decorrenza 8 maggio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24889 del 29 luglio 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Sigla, con sede in Rimini e unita' di Forli', Rimini, S. Pietro in Bagno (Forli'), per il periodo dal 10 gennaio 1997 al 9 luglio 1997. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1997, con decorrenza 10 gennaio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24890 del 29 luglio 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lameskin, con sede in Milano e unita' di Lamezia Terme (Catanzaro), per il periodo dal 4 settembre 1997 al 3 marzo 1998. Istanza aziendale presentata il 29 settembre 1997, con decorrenza 4 settembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24891 del 29 luglio 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lamespun, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e unita' di Lamezia Terme (Catanzaro), per il periodo dal 4 settembre 1997 al 3 marzo 1998. Istanza aziendale presentata il 29 settembre 1997, con decorrenza 4 settembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24892 del 29 luglio 1998 e' approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dall'8 dicembre 1996 al 7 dicembre 1997, della ditta S.r.l. G.F. Sistemi Avionici (dal 20 dicembre 1996 Alenia Difesa Az. Finmeccanica), con sede in Firenze, e unita' di Caselle (Torino), Nerviano (Milano), Pomezia (Roma). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. G.F. Sistemi Avionici (dal 20 dicembre 1996 Alenia Difesa Az. Finmeccanica), con sede in Firenze e unita' di Caselle (Torino), Nerviano (Milano), Pomezia (Roma), per il periodo dall'8 dicembre 1996 al 7 giugno 1997. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1996 con decorrenza 8 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24893 del 29 luglio 1998 e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 6 novembre 1997 al 5 maggio 1998, della ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unita' di Potenza. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unita' di Potenza, per il periodo dal 6 novembre 1997 al 5 maggio 1998. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1997 con decorrenza 6 novembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24894 del 29 luglio 1998, e' annullato il decreto ministeriale n. 21843 dell'11 dicembre 1996, con il quale si autorizza la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei dipendenti della societa' cooperativa a r.l. Co.Pa.Col., con sede in Napoli, per il periodo dal 1 giugno 1994 al 30 novembre 1994. Con decreto ministeriale n. 24895 del 29 luglio 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 18 novembre 1997, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti della ditta S.c. a r.l. Coop. Giornalistica Mediatel, con sede in Roma e unita' di Milano (per un massimo di trentadue dipendenti), Roma (per un massimo di un dipendente), per il periodo dal 17 giugno 1997 al 16 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 24898 del 30 luglio 1998, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e' riconosciuta la situazione di particolare crisi aziendale della ditta S.p.a. Florentia Legnosud, con sede ed unita' in Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno), relativamente al periodo dal 23 novembre 1981 al 22 agosto 1982, per i seguenti motivi: "la crisi di vendite, verificatasi, all'inizio degli anni 80, nel settore mobili, ha portato ad un sempre piu' scarso approvvigionamento di materie prime da parte delle industrie di tale settore e, conseguentemente, ad una stasi nella richiesta di tranciati. La suddetta crisi ha inevitabilmente coinvolto la Florentia Legnosud S.p.a., operante nel settore del legno, causando particolari difficolta' iniziali, non superabili in tempi brevi, come dimostrato dal fatto che il ricorso alla CIGO, operato dall'azienda medesima nell'anno 1981, per tredici settimane, non e' valso a superare lo stato di crisi in questione. Come attestato dall'Ufficio provinciale del lavoro, in data 30 dicembre 1981, inoltre, la situazione occupazionale in Ascoli Piceno e provincia versava, al tempo, in uno stato di grave difficolta'". A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Florentia Legnosud, con sede ed unita' in Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno), per il periodo dal 23 novembre 1981 al 22 maggio 1982. Il trattamento di cui sopra viene prorogato fino al 22 agosto 1982. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.