IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986; Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, concernente l'istituzione della Commissione consultiva del servizio di riscossione dei tributi; Visto l'art. 16, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo n. 80, del 31 marzo 1998, concernente nuove disposizioni in materia, tra l'altro, di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 61, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, concernente la determinazione dei compensi e rimborsi spese ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi; Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, che dispone, tra l'altro, che per i compensi ai concessionari per la riscossione delle entrate di cui all'art. 2 dello stesso decreto legislativo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 61, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; Visto l'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quale dispone che per la riscossione dei versamenti diretti effettuati mediante versamento unitario, spetta ai concessionari la commissione prevista al citato art. 61 comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, tenendo altresi' conto di ciascun modulo di versamento presentato dal contribuente, dell'ammontare complessivo dei versamenti gestiti dal sistema, della tipologia delle operazioni e del costo del servizio, sentita l'associazione di categoria interessata; Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1997, prot. I/2/3953/97, con il quale, ai sensi del comma 8 del predetto art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988, nonche' dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge 31 novembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono stati determinati i compensi ed i rimborsi spese spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, a valere per il biennio 1998/1999, e con cui, tra l'altro, si faceva riserva di successiva rideterminazione della commissione di cui al comma 3, lettera a), del citato art. 61, alla luce delle modifiche normative introdotte dai predetti decreti legislativi, ed in particolare dal decreto legislativo n. 241 del 1997, da operarsi - una volta emanate le dovute disposizioni attuative - con effetto a decorrere dall'entrata in funzione dei nuovi regimi di versamento; Considerato che a seguito dell'adozione delle relative misure attuative, l'entrata in vigore del nuovo regime di versamento di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997 ha effetto a decorrere dal mese di maggio 1998 e che pertanto si rende necessario provvedere alla revisione della misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera a), alla luce del disposto del citato art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997; Considerato che ai sensi degli articoli 7, 8 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con note del 24 aprile 1998, dirette ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, e' stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo riguardante la revisione della misura della commissione da corrispondere per la riscossione dei versamenti diretti effettuati mediante versamento unitario; Considerato che ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 i versamenti unitari eseguiti dai titolari di partita I.V.A. sono effettuati ai concessionari della riscossione anche mediante delega ad una banca convenzionata, ovvero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 5, del medesimo decreto legislativo, alle Poste Italiane S.p.a.; Considerato che pertanto l'attivita' dei concessionari in materia di versamenti unitari e' sostanzialmente di due tipi, rispettivamente di acquisizione diretta allo sportello, per la quale e' richiesto un servizio simile a quello da fornirsi da parte delle banche o delle Poste e di acquisizione dei versamenti tramite delega bancaria o postale; Considerato che la remunerazione dei due tipi di attivita' predetti deve essere conseguentemente distinta e correlata con i relativi costi; Considerato che in caso di versamento diretto allo sportello e' possibile mantenere l'attuale struttura percentuale di commissione sulle somme riscosse, correlata al costo di lavorazione del singolo modello di versamento, individuato con riferimento ai costi analitici sostenuti; Considerato che in caso di versamento acquisito mediante delega, il sistema di accreditamento telematico quotidiano al concessionario, da parte delle banche e delle poste, del totale delle somme relative ai saldi delle sezioni "fisco" dei modelli di versamento, al netto delle commissioni spettanti e delle eventuali compensazioni operate dai contribuenti, si sostanzia in un unico flusso finanziario non suddiviso - come per la precedente procedura di conto fiscale - per codici tributo e non consente di estrapolare le singole operazioni sulle quali dovrebbe essere applicata la commissione percentuale, e che pertanto la relativa remunerazione deve essere individuata mediante una commissione fissa per delega; Considerato che il richiamo all'art. 61, comma 3, lettera a) operato dall'art. 24, comma 5 del decreto legislativo n. 241, alla luce della specifica previsione contenuta nello stesso, che impone di tener conto nella rideterminazione del compenso stesso degli elementi caratterizzanti il nuovo sistema di versamenti ("...tenendo conto altresi' di ciascun modulo di versamento presentato ... dell'ammontare complessivo .... della tipologia delle operazioni e del costo del servizio ..."), puo' giustificare la scelta di rideterminare la commissione in parola nel modo sopra descritto, distinta a seconda della diversa operativita' richiesta ai concessionari; Considerato che in materia si e' provveduto a concordare con l'ABI nello schema di convenzione con le banche sulla gestione dei versamenti unitari, un compenso fisso per ogni delega acquisita, calcolato sulla base dei costi analitici connessi al servizio svolto e che l'analisi che ha portato alla determinazione di detto compenso puo' essere posta a base anche per il calcolo della remunerazione dell'analogo servizio richiesto ai concessionari; Vista la proposta di determinazione della commissione per la gestione dei versamenti unitari pervenuta dall'Associazione Nazionale fra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi - ASCOTRIBUTI - sentita sull'argomento a norma del comma 5, dell'art. 24, del decreto legislativo n. 241 del 1997; Considerato che la predetta associazione di categoria ha proposto in sostanza di distinguere il compenso a seconda che il versamento sia effettuato direttamente al concessionario ovvero mediante delega alla banca convenzionata, nel modo seguente: in caso di delega alla banca propone l'assegnazione al concessionario di un compenso di 9.000 (pari all'importo minimo della commissione prevista per la gestione dei versamenti diretti in conto fiscale - 12.000 - al netto del 25% di spettanza delle banche); in caso di presentazione del modello di versamento unificato direttamente allo sportello del concessionario, corresponsione dello stesso compenso base attribuito all'analogo servizio reso dalle banche (L. 6.750) maggiorato dei costi specifici sostenuti per l'emissione delle quietanze (L. 423) e per la formazione e invio dell'estratto conto (L. 950), oltre che per i minori ricavi indiretti ottenuti per la temporanea disponibilita' delle somme incassate (3 giorni rispetto ai 4 delle banche). Considerato che l'Associazione suddetta propone, altresi', atteso il richiamo all'art. 61, comma 3, lettera a), di mantenere, comunque, l'attuale articolazione della commissione, con la percezione di un compenso percentuale sulle somme incassate per ciascun modulo di versamento e di un limite massimo di commissione; Considerato che la ripetuta Associazione, ipotizzando con il nuovo sistema di remunerazione una contrazione degli attuali ricavi, chiede di intervenire mediante un riequilibrio dei compensi di cui alla lettera d); Considerato che la remunerazione per i versamenti diretti in conto fiscale ammonta allo 0,30% delle somme riscosse, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000, al netto del 25% di spettanza delle banche; Considerato che in caso di versamento acquisito mediante delega bancaria o postale, al di fuori della nuova modalita' di riversamento, l'operativita' e le funzioni dei concessionari restano sostanzialmente identiche a quelle finora svolte con la procedura di conto fiscale, per cui si puo' concordare con la proposta di ASCOTRIBUTI, prevedendo l'attribuzione per tale servizio di un compenso fisso pari alla commissione minima attualmente percepita dai concessionari per le operazioni di conto fiscale, al netto della percentuale di spettanza delle banche, pari a L. 9.000 per ogni modello di versamento unificato, in cui sia compilata la sezione "Fisco", acquisito dal sistema bancario o postale; Considerato che per quanto concerne la commissione per l'acquisizione allo sportello del modello di versamento unificato, tenuto conto che il compenso figurativo globale riconosciuto alla banca convenzionata per l'analogo servizio reso e' pari a L. 13.250 per delega - composte da L. 6.750 di compenso effettivo per delega lavorata e di L. 6.500 di compenso figurativo relativo al beneficio della temporanea disponibilita' delle somme incassate - si puo' prevedere per il concessionario l'attribuzione di una commissione correlata al medesimo compenso globale attribuito alla banca, rimodulato tenendo conto degli elementi sotto indicati: un importo di L. 4.875 di compenso figurativo - alla luce dei minori introiti indiretti dovuti alla disponibilita' per tre giorni invece che quattro delle somme incassate - rispetto alle L. 6.500 stimate per le banche; un corrispondente compenso effettivo per delega lavorata di L. 8.375, superiore a quello attribuito alla banca (L. 6.750), per effetto della compensazione dei minori compensi figurativi goduti, mentre non si ritiene di dover operare le maggiorazioni, richieste da ASCOTRIBUTI, sia relativamente al costo delle quietanze, in quanto i relativi costi possono ritenersi compresi nell'importo sopra indicato, sia con riferimento agli estratti conto, che non possono ritenersi costi specifici propri dell'attivita' di riscossione dei versamenti unitari; un compenso figurativo globale pari quindi a L. 13.250; Considerato che il predetto compenso effettivo per delega lavorata, risulta pari a circa lo 0,30% del prevedibile ammontare medio dell'importo versato per ogni delega di versamento acquisita, individuato sulla base delle stime operate alla luce dei volumi di riscossione allo sportello dei concessionari relativi all'anno 1997; Considerato che, pertanto, la misura della commissione percentuale sulle somme riscosse per tali versamenti puo' essere mantenuta pari allo 0,30% - da calcolarsi sull'importo del saldo della sezione "fisco" del modello di versamento - cosi' come attualmente stabilito per la commissione spettante per i versamenti diretti di cui al menzionato decreto ministeriale 26 novembre 1997; Considerato che pero' si rende necessario rideterminare i relativi importi minimi e massimi della commissione predetta, in linea con i costi sostenuti per il servizio reso, e che tali importi possono essere quantificati rispettivamente in L. 6.750 (pari all'importo percepito dalle banche per lo stesso servizio) ed in L. 12.000 (pari all'importo minimo della commissione spettante per i versamenti diretti esclusi dal procedimento di versamento unitario); Considerato che in caso di presentazione allo sportello del concessionario di modelli di versamento in cui non sia compilata la sezione "fisco" non puo' applicarsi la commissione percentuale, e che pertanto si puo' prevedere di corrispondere una commissione fissa, pari alla commissione minima di L. 6.750; Considerato che dall'applicazione della predetta metodologia di calcolo delle commissioni si stima una netta diminuzione dell'ammontare delle commissioni ex lettera a) percepite dai concessionari rispetto al precedente sistema di riscossione in conto fiscale, dovuta alla commisurazione del corrispettivo non piu' ai diversi codici tributo contenuti in ciascuna delega, bensi' ad ogni modello di versamento; Tenuto conto che l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 dispone sia assicurata alle aziende concessionarie una "percentuale non differenziata di utile", una volta proceduto a rideterminare nel suo complesso la commissione prevista dalla lettera a) per i versamenti unitari, per cui si rende necessario, a norma del citato art. 61, riconsiderare il compenso ex lettera d) in modo tale che l'equilibrio gestionale sia mantenuto; Ritenuto che tale obiettivo puo' essere perseguito attraverso un aumento, proporzionale alla riduzione dei ricavi dovuta al nuovo sistema di remunerazione del servizio, del compenso in cifra fissa per abitante servito di cui all'art. 61, comma 3, lettera d), in modo da conservare invariato per ogni concessione il monte compensi atteso, al fine di mantenere l'utile gia' determinato sulla base del citato decreto ministeriale 26 novembre 1997 e rispettando il limite di stanziamento contenuto nella relativa unita' previsionale di base; Considerato che le commissioni lettera a) per le riscossioni in conto fiscale relative all'anno 1997 percepite dai concessionari (esclusa la Sicilia) ammontano a circa L. 525 miliardi, ripartite per ciascun concessionario e commissario governativo come da prospetto allegato A, che fa parte integrante del presente decreto; Considerato che di tale importo indicato per il 1998 nella colonna C, dell'allegato summenzionato al netto delle commissioni ex art. 61, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988, realizzate nel periodo 1 gennaio-30 aprile 1998, prima dell'entrata in funzione del nuovo sistema di cui al decreto legislativo n. 241/1997, e per il 1999 riportato nella colonna F, va garantita l'integrale percezione in termini sia di commissione lettera a) che di integrazione lettera d); Considerato che a fronte del numero di operazioni (esclusa Sicilia) relative allo stesso anno 1997 (39 milioni per deleghe bancarie ed in conto corrente postale, e 2,5 milioni per distinte al concessionario) puo' essere stimato che singolarmente per l'anno 1998 e per l'anno 1999 vengano utilizzate un numero di deleghe per versamento unitario, pari a n. 30 milioni (per deleghe bancarie ed in conto corrente postale) e a n. 2 milioni (per distinte al concessionario) sulla base del rapporto medio tra numero operazioni e modello di versamento pari a 1,3 circa; Considerato che dall'applicazione al numero di deleghe stimate delle commissioni come sopra individuate si ottiene un ammontare di commissioni spettanti di circa L. 286,7 miliardi su base annua, che, per il 1998, tenuto conto dell'inizio nel mese di maggio del nuovo sistema di versamenti unitari, e' pari a circa L. 191 miliardi (pari agli 8/12 del predetto importo) ripartiti per ciascun concessionario e commissario governativo come da prospetto allegato A, che fa parte integrante del presente decreto; Considerato che conseguentemente l'integrazione da corrispondere ai concessionari mediante attribuzione di ulteriore quota di compenso lettera d), ammonta a circa L. 238,3 miliardi su base annua, e, per il 1998, a circa L. 158,8 miliardi (pari agli 8/12 del predetto importo annuo) ripartiti per ciascun concessionario e commissario governativo come da prospetto allegato A, che fa parte integrante del presente decreto; Visto il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nell'adunanza del 28 aprile 1998, prot. n. 65619, con il quale la stessa ha espresso parere favorevole sullo schema di provvedimento, tenuto conto, tra l'altro, della sostanziale invariabilita' per l'Erario del costo del servizio di riscossione attraverso i concessionari, delle cui gestioni deve comunque assicurarsi l'equilibrio economico; Considerato che alla luce del sopra richiamato parere deve essere assicurata la sostanziale invariabilita' per l'Erario del costo del servizio di riscossione, e che pertanto, a tal fine, si rende necessario prevedere una clausola di garanzia che consenta di rettificare l'importo del compenso lettera d) integrativo - colonna E per il 1998 e colonna H per il 1999 - entro il limite massimo garantito indicato nella colonna C del menzionato allegato, per l'anno 1998, e nella colonna F, per l'anno 1999, in correlazione ai compensi per la riscossione dei versamenti unitari (col. D per il 1998 e col. G per il 1999); Considerato che la differenza tra l'ammontare stimato dei compensi afferenti i versamenti unitari e quello effettivamente conseguito potra' essere individuata solo sulla base dei dati resi disponibili a consuntivo dalla struttura di gestione di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e che pertanto le rettifiche sull'ammontare del compenso integrativo lettera d) spettante, potranno essere effettuate entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento; Considerato che per garantire che la misura dell'integrazione del compenso lettera d) da erogarsi non ecceda il limite di stanziamento della relativa unita' previsionale di base e quindi l'ammontare del compenso lettera a) percepito nel 1997 e indicato nel menzionato prospetto, colonna A, al lordo di quello indicato nella colonna B per l'anno 1998, e colonna F per l'anno 1999, per cui si ritiene di dover procedere, in via cautelare, all'erogazione, nell'anno di riferimento, del 75% dell'integrazione prevista sulla base delle stime operate, mentre l'ulteriore 25% teoricamente spettante, potra' essere corrisposto entro il primo bimestre dell'anno successivo, fino a concorrenza degli importi garantiti per il 1998 (col. C) e per il 1999 (col. F), sulla base delle verifiche a consuntivo sull'ammontare dei compensi trattenuti dai concessionari per il servizio di riscossione dei versamenti unitari; Decreta: Art. 1. 1. A decorrere dal 1 maggio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Alessandria, la misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5 del medesimo decreto legislativo, e' stabilita nel modo seguente: a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati direttamente allo sportello del concessionario: pari allo 0,30 per cento del saldo della sezione "Fisco" del modello di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L. 12.000; pari all'importo di L. 6.750 in caso di acquisizione allo sportello di modello di versamento in cui non sia compilata la sezione "Fisco"; a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti mediante delega bancaria o postale: pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega. 2. Per l'ambito territoriale predetto e' stabilita un'integrazione del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, di cui all'art. 61, comma 3, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, fissato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, nella misura di L. 3.535 (lire tremilacinquecentotrentacinque) per il 1998 e di L. 5.303 (lire cinquemilatrecentotre) per il 1999. 3. La Direzione Centrale per la riscossione provvedera' a dare attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per ciascuna annualita': l'erogazione del 75% del compenso in cifra fissa per abitante servito (indicato per il 1998 nella colonna E e per il 1999 nella colonna H), in rate di uguale importo da corrispondersi entro le scadenze di cui all'art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente ufficio periferico, tratti su ordini di accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il compenso dovra' essere ripartito in quote di pari importo a valere sulle residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e novembre; l'erogazione del residuo compenso, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento mediante ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, fino a concorrenza dell'importo effettivamente spettante (indicato nella colonna C per il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle verifiche a consuntivo sui dati disponibili relativi alle commissioni percepite nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e per il 1998 al lordo dei compensi lettera a) percepiti per versamenti in conto fiscale nel periodo 1 gennaio-30 aprile stesso anno. 4. Qualora sulla base delle predette verifiche a consuntivo emerga che l'integrazione lettera d) effettivamente spettante sia inferiore al 75%, gia' erogato nell'anno precedente, il concessionario dovra' effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalita' e per gli importi che saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per il Piemonte.