IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
                           di concerto con
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
 Vista  la  legge  delega  4  ottobre  1986,  n.  657,  e  successive
modificazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43,  e  successive  modificazioni,   istitutivo   del   servizio   di
riscossione  dei  tributi  e  di altre entrate dello Stato e di altri
enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della  predetta
legge n. 657 del 1986;
 Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del
1988,  concernente  l'istituzione  della  Commissione  consultiva del
servizio di riscossione dei tributi;
 Visto l'art. 16, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel
testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo n. 80,  del  31
marzo  1998,  concernente nuove disposizioni in materia, tra l'altro,
di organizzazione e  di  rapporti  di  lavoro  nelle  amministrazioni
pubbliche;
 Visto   l'art.   61,  del  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 43 del 1988, concernente la determinazione dei compensi
e rimborsi spese ai concessionari del  servizio  di  riscossione  dei
tributi;
 Visto  l'art.  4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
237, che dispone, tra l'altro, che per i  compensi  ai  concessionari
per  la  riscossione  delle  entrate  di  cui all'art. 2 dello stesso
decreto legislativo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 61,
comma 3, lettera a) del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
gennaio 1988, n. 43;
 Visto  l'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, il quale dispone che per la riscossione dei  versamenti  diretti
effettuati  mediante  versamento unitario, spetta ai concessionari la
commissione prevista al citato art.  61  comma  3,  lettera  a),  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  43 del 1988, tenendo
altresi'  conto  di  ciascun  modulo  di  versamento  presentato  dal
contribuente,  dell'ammontare  complessivo dei versamenti gestiti dal
sistema, della tipologia delle operazioni e del costo  del  servizio,
sentita l'associazione di categoria interessata;
 Visto  il  decreto ministeriale 26 novembre 1997, prot. I/2/3953/97,
con il quale, ai sensi del comma 8 del predetto art. 61  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988, nonche'
dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge 31  novembre  1996,  n.  669,
convertito  con  modificazioni  nella  legge 28 febbraio 1997, n. 30,
sono stati determinati i compensi ed i rimborsi  spese  spettanti  ai
concessionari  del  servizio di riscossione dei tributi, a valere per
il biennio 1998/1999, e con cui, tra l'altro, si  faceva  riserva  di
successiva  rideterminazione  della  commissione  di  cui al comma 3,
lettera a), del citato art. 61, alla luce delle  modifiche  normative
introdotte  dai  predetti  decreti legislativi, ed in particolare dal
decreto legislativo n. 241 del 1997, da operarsi - una volta  emanate
le   dovute   disposizioni   attuative  -  con  effetto  a  decorrere
dall'entrata in funzione dei nuovi regimi di versamento;
 Considerato  che  a  seguito  dell'adozione  delle  relative  misure
attuative, l'entrata in vigore del nuovo regime di versamento di  cui
al  decreto  legislativo  n.  241 del 1997 ha effetto a decorrere dal
mese di maggio 1998 e che pertanto  si  rende  necessario  provvedere
alla  revisione  della  misura  della commissione di cui all'art. 61,
comma 3, lettera a), alla luce del disposto del citato art. 24, comma
5, del decreto legislativo n. 241 del 1997;
 Considerato che ai sensi degli articoli 7, 8  e  10  della  legge  7
agosto  1990,  n.  241,  con  note  del  24  aprile  1998, dirette ai
concessionari del servizio  di  riscossione  dei  tributi,  e'  stato
comunicato  l'avvio  del  procedimento  amministrativo riguardante la
revisione della misura della  commissione  da  corrispondere  per  la
riscossione  dei  versamenti  diretti  effettuati mediante versamento
unitario;
 Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  24,  comma  1,  del  decreto
legislativo  n.  241  del  1997  i  versamenti  unitari  eseguiti dai
titolari di partita I.V.A. sono  effettuati  ai  concessionari  della
riscossione anche mediante delega ad una banca convenzionata, ovvero,
ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  19, comma 5, del medesimo
decreto legislativo, alle Poste Italiane S.p.a.;
 Considerato che pertanto l'attivita' dei concessionari in materia di
versamenti unitari e' sostanzialmente di due tipi, rispettivamente di
acquisizione diretta allo sportello, per la  quale  e'  richiesto  un
servizio  simile  a  quello da fornirsi da parte delle banche o delle
Poste e di acquisizione dei  versamenti  tramite  delega  bancaria  o
postale;
 Considerato  che la remunerazione dei due tipi di attivita' predetti
deve essere conseguentemente distinta  e  correlata  con  i  relativi
costi;
 Considerato  che  in  caso  di  versamento diretto allo sportello e'
possibile mantenere l'attuale struttura  percentuale  di  commissione
sulle  somme  riscosse, correlata al costo di lavorazione del singolo
modello di versamento, individuato con riferimento ai costi analitici
sostenuti;
 Considerato che in caso di versamento acquisito mediante delega,  il
sistema di accreditamento telematico quotidiano al concessionario, da
parte  delle banche e delle poste, del totale delle somme relative ai
saldi delle sezioni "fisco" dei modelli di versamento, al netto delle
commissioni spettanti e delle  eventuali  compensazioni  operate  dai
contribuenti,  si  sostanzia  in  un  unico  flusso  finanziario  non
suddiviso - come per la precedente procedura di conto fiscale  -  per
codici  tributo  e  non consente di estrapolare le singole operazioni
sulle quali dovrebbe essere applicata la commissione  percentuale,  e
che  pertanto  la  relativa  remunerazione  deve  essere  individuata
mediante una commissione fissa per delega;
 Considerato che il richiamo all'art. 61, comma 3, lettera a) operato
dall'art. 24, comma 5 del decreto legislativo n. 241, alla luce della
specifica previsione contenuta nello  stesso,  che  impone  di  tener
conto  nella  rideterminazione  del  compenso  stesso  degli elementi
caratterizzanti il nuovo sistema  di  versamenti  ("...tenendo  conto
altresi'   di   ciascun   modulo   di   versamento   presentato   ...
dell'ammontare complessivo ....  della tipologia delle  operazioni  e
del  costo  del  servizio  ..."),  puo'  giustificare  la  scelta  di
rideterminare la commissione in  parola  nel  modo  sopra  descritto,
distinta   a   seconda   della   diversa  operativita'  richiesta  ai
concessionari;
 Considerato  che  in materia si e' provveduto a concordare con l'ABI
nello  schema  di  convenzione  con  le  banche  sulla  gestione  dei
versamenti  unitari,  un  compenso  fisso  per ogni delega acquisita,
calcolato sulla base dei costi analitici connessi al servizio  svolto
e  che l'analisi che ha portato alla determinazione di detto compenso
puo' essere posta a base anche per  il  calcolo  della  remunerazione
dell'analogo servizio richiesto ai concessionari;
 Vista  la  proposta  di  determinazione  della  commissione  per  la
gestione dei versamenti unitari pervenuta dall'Associazione Nazionale
fra i  concessionari  del  servizio  di  riscossione  dei  tributi  -
ASCOTRIBUTI  -  sentita sull'argomento a norma del comma 5, dell'art.
24, del decreto legislativo n. 241 del 1997;
 Considerato che la predetta associazione di categoria ha proposto in
sostanza di distinguere il compenso a seconda che il  versamento  sia
effettuato direttamente al concessionario ovvero mediante delega alla
banca convenzionata, nel modo seguente:
  in   caso   di   delega   alla   banca  propone  l'assegnazione  al
concessionario di un compenso di 9.000 (pari all'importo minimo della
commissione prevista per la gestione dei versamenti diretti in  conto
fiscale - 12.000 - al netto del 25% di spettanza delle banche);
  in  caso  di  presentazione  del  modello  di  versamento unificato
direttamente allo sportello del concessionario, corresponsione  dello
stesso  compenso  base  attribuito  all'analogo  servizio  reso dalle
banche (L.  6.750)  maggiorato  dei  costi  specifici  sostenuti  per
l'emissione  delle  quietanze  (L.  423)  e per la formazione e invio
dell'estratto conto (L. 950), oltre che per i minori ricavi indiretti
ottenuti per la temporanea disponibilita' delle  somme  incassate  (3
giorni rispetto ai 4 delle banche).
 Considerato che l'Associazione suddetta propone, altresi', atteso il
richiamo  all'art.  61,  comma 3, lettera a), di mantenere, comunque,
l'attuale articolazione della commissione, con la  percezione  di  un
compenso  percentuale  sulle  somme  incassate  per ciascun modulo di
versamento e di un limite massimo di commissione;
 Considerato che la ripetuta Associazione, ipotizzando con  il  nuovo
sistema di remunerazione una contrazione degli attuali ricavi, chiede
di  intervenire  mediante  un  riequilibrio  dei compensi di cui alla
lettera d);
 Considerato che la remunerazione per i versamenti diretti  in  conto
fiscale  ammonta allo 0,30% delle somme riscosse, con un minimo di L.
12.000 ed un massimo di L. 120.000, al netto  del  25%  di  spettanza
delle banche;
 Considerato  che  in  caso  di  versamento acquisito mediante delega
bancaria  o  postale,  al  di  fuori   della   nuova   modalita'   di
riversamento,  l'operativita' e le funzioni dei concessionari restano
sostanzialmente identiche a quelle finora svolte con la procedura  di
conto  fiscale,  per  cui  si  puo'  concordare  con  la  proposta di
ASCOTRIBUTI,  prevedendo  l'attribuzione  per  tale  servizio  di  un
compenso fisso pari alla commissione minima attualmente percepita dai
concessionari  per  le  operazioni  di  conto fiscale, al netto della
percentuale di spettanza delle banche,  pari  a  L.  9.000  per  ogni
modello  di  versamento  unificato,  in  cui sia compilata la sezione
"Fisco", acquisito dal sistema bancario o postale;
 Considerato   che   per   quanto   concerne   la   commissione   per
l'acquisizione allo sportello del modello  di  versamento  unificato,
tenuto  conto  che  il  compenso figurativo globale riconosciuto alla
banca convenzionata per l'analogo servizio reso e' pari a  L.  13.250
per  delega  -  composte da L. 6.750 di compenso effettivo per delega
lavorata e di L. 6.500 di compenso figurativo relativo  al  beneficio
della  temporanea  disponibilita'  delle  somme  incassate  - si puo'
prevedere per il concessionario  l'attribuzione  di  una  commissione
correlata   al  medesimo  compenso  globale  attribuito  alla  banca,
rimodulato tenendo conto degli elementi sotto indicati:
  un importo di L. 4.875 di  compenso  figurativo  -  alla  luce  dei
minori  introiti  indiretti dovuti alla disponibilita' per tre giorni
invece che quattro delle somme incassate -  rispetto  alle  L.  6.500
stimate per le banche;
  un  corrispondente  compenso  effettivo  per  delega lavorata di L.
8.375, superiore a quello  attribuito  alla  banca  (L.  6.750),  per
effetto  della  compensazione  dei minori compensi figurativi goduti,
mentre non si ritiene di dover operare le maggiorazioni, richieste da
ASCOTRIBUTI, sia relativamente al costo delle quietanze, in quanto  i
relativi   costi   possono   ritenersi  compresi  nell'importo  sopra
indicato, sia con riferimento agli estratti conto,  che  non  possono
ritenersi  costi  specifici  propri dell'attivita' di riscossione dei
versamenti unitari;
  un compenso figurativo globale pari quindi a L. 13.250;
 Considerato che il predetto compenso effettivo per delega  lavorata,
risulta  pari  a  circa  lo  0,30%  del  prevedibile  ammontare medio
dell'importo  versato  per  ogni  delega  di  versamento   acquisita,
individuato  sulla  base  delle stime operate alla luce dei volumi di
riscossione allo sportello dei concessionari relativi all'anno 1997;
 Considerato che, pertanto, la misura della  commissione  percentuale
sulle  somme  riscosse per tali versamenti puo' essere mantenuta pari
allo 0,30% - da  calcolarsi  sull'importo  del  saldo  della  sezione
"fisco"  del modello di versamento - cosi' come attualmente stabilito
per la commissione spettante per  i  versamenti  diretti  di  cui  al
menzionato decreto ministeriale 26 novembre 1997;
 Considerato  che  pero' si rende necessario rideterminare i relativi
importi minimi e massimi della commissione predetta, in linea  con  i
costi  sostenuti  per  il  servizio  reso, e che tali importi possono
essere quantificati rispettivamente in  L.  6.750  (pari  all'importo
percepito  dalle banche per lo stesso servizio) ed in L. 12.000 (pari
all'importo minimo  della  commissione  spettante  per  i  versamenti
diretti esclusi dal procedimento di versamento unitario);
 Considerato   che  in  caso  di  presentazione  allo  sportello  del
concessionario di modelli di versamento in cui non sia  compilata  la
sezione "fisco" non puo' applicarsi la commissione percentuale, e che
pertanto  si  puo'  prevedere di corrispondere una commissione fissa,
pari alla commissione minima di L. 6.750;
 Considerato che  dall'applicazione  della  predetta  metodologia  di
calcolo   delle   commissioni   si   stima   una   netta  diminuzione
dell'ammontare  delle  commissioni  ex  lettera  a)   percepite   dai
concessionari  rispetto al precedente sistema di riscossione in conto
fiscale, dovuta alla commisurazione del  corrispettivo  non  piu'  ai
diversi  codici  tributo contenuti in ciascuna delega, bensi' ad ogni
modello di versamento;
 Tenuto  conto  che  l'art.  61  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n.  43  del  1988  dispone  sia  assicurata  alle  aziende
concessionarie  una  "percentuale  non  differenziata  di utile", una
volta proceduto a rideterminare  nel  suo  complesso  la  commissione
prevista  dalla lettera a) per i versamenti unitari, per cui si rende
necessario, a norma del citato art. 61, riconsiderare il compenso  ex
lettera d) in modo tale che l'equilibrio gestionale sia mantenuto;
 Ritenuto  che  tale  obiettivo  puo' essere perseguito attraverso un
aumento, proporzionale alla riduzione  dei  ricavi  dovuta  al  nuovo
sistema  di  remunerazione  del servizio, del compenso in cifra fissa
per abitante servito di cui all'art. 61, comma 3, lettera d), in modo
da conservare  invariato  per  ogni  concessione  il  monte  compensi
atteso,  al fine di mantenere l'utile gia' determinato sulla base del
citato decreto ministeriale 26 novembre 1997 e rispettando il  limite
di stanziamento contenuto nella relativa unita' previsionale di base;
 Considerato  che  le  commissioni  lettera  a) per le riscossioni in
conto fiscale relative  all'anno  1997  percepite  dai  concessionari
(esclusa la Sicilia) ammontano a circa L. 525 miliardi, ripartite per
ciascun  concessionario  e  commissario governativo come da prospetto
allegato A, che fa parte integrante del presente decreto;
 Considerato che di tale importo indicato per il 1998  nella  colonna
C,  dell'allegato  summenzionato  al  netto delle commissioni ex art.
61, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente  della  Repubblica
n.  43/1988,  realizzate  nel periodo 1 gennaio-30 aprile 1998, prima
dell'entrata  in  funzione  del  nuovo  sistema  di  cui  al  decreto
legislativo  n. 241/1997, e per il 1999 riportato nella colonna F, va
garantita  l'integrale  percezione  in  termini  sia  di  commissione
lettera a) che di integrazione lettera d);
 Considerato  che a fronte del numero di operazioni (esclusa Sicilia)
relative allo stesso anno 1997 (39 milioni per deleghe bancarie ed in
conto corrente postale, e 2,5 milioni per distinte al concessionario)
puo' essere stimato che singolarmente per l'anno 1998  e  per  l'anno
1999 vengano utilizzate un numero di deleghe per versamento unitario,
pari  a  n.  30  milioni  (per  deleghe bancarie ed in conto corrente
postale) e a n. 2 milioni (per distinte al concessionario) sulla base
del rapporto medio tra numero operazioni e modello di versamento pari
a 1,3 circa;
 Considerato che dall'applicazione al numero di deleghe stimate delle
commissioni  come  sopra  individuate  si  ottiene  un  ammontare  di
commissioni  spettanti di circa L. 286,7 miliardi su base annua, che,
per il 1998, tenuto conto dell'inizio nel mese di  maggio  del  nuovo
sistema  di versamenti unitari, e' pari a circa L. 191 miliardi (pari
agli 8/12 del predetto importo) ripartiti per ciascun  concessionario
e  commissario governativo come da prospetto allegato A, che fa parte
integrante del presente decreto;
 Considerato che conseguentemente l'integrazione da corrispondere  ai
concessionari  mediante  attribuzione  di ulteriore quota di compenso
lettera d), ammonta a circa L. 238,3 miliardi su base annua,  e,  per
il  1998,  a  circa  L.  158,8  miliardi (pari agli 8/12 del predetto
importo annuo) ripartiti per  ciascun  concessionario  e  commissario
governativo come da prospetto allegato A, che fa parte integrante del
presente decreto;
 Visto  il  parere della Commissione consultiva di cui all'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43,  reso
nell'adunanza  del  28  aprile  1998, prot. n. 65619, con il quale la
stessa ha espresso parere favorevole sullo schema  di  provvedimento,
tenuto  conto,  tra  l'altro,  della  sostanziale  invariabilita' per
l'Erario  del  costo  del  servizio  di  riscossione   attraverso   i
concessionari,   delle   cui   gestioni   deve  comunque  assicurarsi
l'equilibrio economico;
 Considerato che alla luce del sopra richiamato  parere  deve  essere
assicurata  la  sostanziale invariabilita' per l'Erario del costo del
servizio di riscossione,  e  che  pertanto,  a  tal  fine,  si  rende
necessario  prevedere  una  clausola  di  garanzia  che  consenta  di
rettificare l'importo del compenso lettera d) integrativo - colonna E
per il 1998 e colonna H  per  il  1999  -  entro  il  limite  massimo
garantito  indicato  nella  colonna  C  del  menzionato allegato, per
l'anno 1998, e nella colonna F, per l'anno 1999, in  correlazione  ai
compensi  per  la  riscossione  dei versamenti unitari (col. D per il
1998 e col. G per il 1999);
 Considerato che la differenza tra l'ammontare stimato  dei  compensi
afferenti  i  versamenti  unitari  e quello effettivamente conseguito
potra' essere individuata solo sulla base dei dati resi disponibili a
consuntivo dalla struttura di gestione di cui all'art. 22 del decreto
legislativo  n.  241  del  1997,  e  che   pertanto   le   rettifiche
sull'ammontare   del   compenso  integrativo  lettera  d)  spettante,
potranno  essere  effettuate  entro  il  primo   bimestre   dell'anno
successivo a quello di riferimento;
 Considerato  che  per  garantire che la misura dell'integrazione del
compenso lettera d) da erogarsi non ecceda il limite di  stanziamento
della  relativa  unita' previsionale di base e quindi l'ammontare del
compenso lettera a) percepito nel  1997  e  indicato  nel  menzionato
prospetto, colonna A, al lordo di quello indicato nella colonna B per
l'anno 1998, e colonna F per l'anno 1999, per cui si ritiene di dover
procedere,   in   via   cautelare,   all'erogazione,   nell'anno   di
riferimento, del 75%  dell'integrazione  prevista  sulla  base  delle
stime  operate, mentre l'ulteriore 25% teoricamente spettante, potra'
essere corrisposto entro il primo bimestre dell'anno successivo, fino
a concorrenza degli importi garantiti per il 1998 (col. C) e  per  il
1999 (col. F), sulla base delle verifiche a consuntivo sull'ammontare
dei   compensi  trattenuti  dai  concessionari  per  il  servizio  di
riscossione dei versamenti unitari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
 1.  A  decorrere  dal  1  maggio  1998,  per  l'ambito  territoriale
costituito   dalla   provincia   di   Alessandria,  la  misura  della
commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera a) del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica  28  gennaio  1988,  n.  43,  per  la
riscossione dei versamenti unitari di cui al  decreto  legislativo  9
luglio  1997, n. 241, tenuto conto del disposto dell'art. 24, comma 5
del medesimo decreto legislativo, e' stabilita nel modo seguente:
  a) commissione per la riscossione dei versamenti unitari effettuati
direttamente allo sportello del concessionario:
   pari allo 0,30 per cento  del  saldo  della  sezione  "Fisco"  del
modello  di versamento, con un minimo di L. 6.750 ed un massimo di L.
12.000;
   pari  all'importo  di  L.  6.750  in  caso  di  acquisizione  allo
sportello  di  modello  di  versamento  in  cui  non sia compilata la
sezione "Fisco";
  a') commissione per la riscossione dei versamenti unitari acquisiti
mediante delega bancaria o postale:
   pari all'importo di L. 9.000 per ogni delega.
 2.  Per  l'ambito territoriale predetto e' stabilita un'integrazione
del compenso in cifra fissa per  ciascun  abitante  servito,  di  cui
all'art.  61,  comma  3,  lettera d) del decreto del Presidente della
Repubblica n. 43  del  1988,  fissato  con  decreto  ministeriale  26
novembre     1997,     nella     misura    di    L.    3.535    (lire
tremilacinquecentotrentacinque) per il  1998  e  di  L.  5.303  (lire
cinquemilatrecentotre) per il 1999.
 3.  La  Direzione  Centrale  per  la  riscossione provvedera' a dare
attuazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, disponendo, per
ciascuna annualita':
  l'erogazione del 75% del  compenso  in  cifra  fissa  per  abitante
servito  (indicato  per  il  1998 nella colonna E e per il 1999 nella
colonna H), in rate di uguale  importo  da  corrispondersi  entro  le
scadenze  di  cui  all'art.  61,  comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 43 del 1988,  mediante  ordinativi  di  pagamento
emessi  dal  competente  ufficio  periferico,  tratti  su  ordini  di
accreditamento, tenendo conto che per quanto concerne l'anno 1998, il
compenso dovra' essere ripartito in quote di pari  importo  a  valere
sulle  residue rate dell'anno relative ai mesi di giugno, settembre e
novembre;
  l'erogazione  del  residuo  compenso,  entro  il   primo   bimestre
dell'anno  successivo  a quello di riferimento mediante ordinativo di
pagamento tratto su ordine  di  accreditamento,  fino  a  concorrenza
dell'importo  effettivamente  spettante (indicato nella colonna C per
il 1998 e nella colonna F per il 1999) sulla base delle  verifiche  a
consuntivo  sui  dati disponibili relativi alle commissioni percepite
nell'anno precedente per la riscossione dei versamenti unitari e  per
il  1998 al lordo dei compensi lettera a) percepiti per versamenti in
conto fiscale nel periodo 1 gennaio-30 aprile stesso anno.
 4. Qualora sulla base delle predette verifiche a  consuntivo  emerga
che  l'integrazione lettera d) effettivamente spettante sia inferiore
al 75%, gia' erogato nell'anno precedente, il  concessionario  dovra'
effettuare un corrispondente riversamento, secondo le modalita' e per
gli  importi  che  saranno comunicati dalla Direzione Centrale per la
Riscossione per mezzo della Direzione Regionale delle Entrate per  il
Piemonte.