IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Vista la  legge 28 gennaio 1994,  n. 84, recante norme  di riordino
della legislazione in materia  portuale e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto l'art. 9, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito nella legge 27 febbraio 1998, n. 30;
  Visto il  decreto ministeriale  3 febbraio 1998  con il  quale sono
state assegnate,  nell'ambito delle  eccedenze di  ciascuna dotazione
organica,  il  numero  dei   lavoratori  e  dei  dipendenti  ciascuna
compagniaimpresa portuale, compresa la  compagnia carenanti del porto
di Genova,  da collocare in  cassa integrazione straordinaria  per il
periodo 1 aprile-31 dicembre 1997;
  Valutata la necessita' di procedere all'assegnazione delle restanti
unita' per  il periodo 1  gennaio-30 settembre 1998,  nell'ambito del
contingente previsto dal citato art. 9, comma 2, del decreto-legge n.
457  del 1997,  tenuto conto  dei parametri  afferenti la  situazione
degli  organici delle  compagnie  trasformate ai  sensi dell'art.  21
della citata legge n. 84 del  1994, nonche' delle giornate di mancato
avviamento al lavoro  e della media d'impiego  mensile realizzata nel
corso dell'anno 1997 e dei primi mesi del corrente anno;
  Viste  le comunicazioni  effettuate  al  riguardo dalle  competenti
autorita'  portuali,  autorita'  marittime e  dalle  compagnieimprese
portuali;
  Ritenuto che  l'applicazione non  corretta delle norme  sulla cassa
integrazione e delle disposizioni  contenute nel presente decreto da'
luogo  all'adozione  dei  provvedimenti previsti  nei  confronti  dei
trasgressori, ferme restando le eventuali responsabilita' penali;
  Visto il decreto di delega in data 23 luglio 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il numero delle unita' da  collocare in cassa integrazione guadagni
straordinaria  e' attribuito  secondo  quanto specificato  nell'unita
tabella, che fa parte integrante del presente decreto.