IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 15, comma 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n.
55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge
12 gennaio 1994, n. 30;
  Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;
  Vista la ordinanza di custodia  cautelare in carcere emessa in data
3 luglio 1998  dal giudice per le indagini  preliminari del tribunale
di Palermo  nei confronti del  sig. Francesco Canino,  deputato della
regione siciliana, per il reato previsto dagli articoli 110, 416-bis,
commi IV, VI, del codice penale;
  Vista la  comunicazione in data  9 luglio 1998, numero  8-Ris-2 A2,
del commissario dello Stato nella regione siciliana;
  Considerato che al provvedimento  giudiziario di cui sopra consegue
la sospensione di diritto dalla carica di deputato regionale del sig.
Francesco Canino;
  Accertata   la  sussistenza   dei  presupposti   della  sospensione
contemplata dalla legge;
  Sentito  il  Ministro  per  gli affari  regionali  ed  il  Ministro
dell'interno;
                              Decreta:
  Il sig. Francesco Canino e'  sospeso dalla carica di deputato della
regione siciliana a decorrere dalla data del 3 luglio 1998.
   Roma, 31 agosto 1998
                                                 Il Presidente: Prodi