IL SUB-COMMISSARIO per gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996 (Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996; ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996) Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale e' stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996; Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli, subcommissario, in conformita' quanto previsto nell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96, con tutti i poteri amministrativi e tecnici attribuiti al commissario, da esercitare tramite l'adozione di proprie ordinanze; Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito con legge n. 677/1996 concernente interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi nei mesi di giugno e di novembre 1996 il quale all'art. 4, comma 9, prevede che i presidenti delle regioni perimetrate le aree a rischio idrogeologico provvedono entro i successivi sei mesi all'individuazione e demolizione degli immobili a qualsiasi uso adibiti che costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque; Considerato che secondo quanto disposto dell' art. 4, comma 9, lettera a), qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad uso residenza e' corrisposto il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 dell'art. 5 della legge n. 677/1996 secondo le modalita' e condizioni ivi previste; Considerato altresi' che in base all'art. 4, comma 1, lettera b), qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad attivita' produttive e' corrisposto un contributo pari al valore dell'immobile da demolire; Vista la legge regionale n. 20 del 1 aprile 1998, in particolare l'art. 2 relativo alla disciplina delle porzioni e pertinenze degli edifici, e l'art. 4 secondo il quale il contributo per i proprietari degli immobili soggetti a demolizione e' pari al valore degli immobili medesimi; Preso atto che in base all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 20/98 sopra citato il valore degli immobili da demolire e' costituito dal prezzo di mercato accertato a cura del proprietario tramite perizia giurata redatta da professionista abilitato; Considerata la necessita' e l'urgenza di definire per le finalita' di cui al punto precedente una serie di criteri oggettivi e di procedure di calcolo per la stima di valore di mercato relative agli immobili di civile abitazione e ad uso produttivo che garantiscano l' uniformita' dei contributi, tenuto della disciplina relativa alle porzioni e pertinenze di cui all'art. 2 della legge regionale n. 20/98; Verificata altresi' la necessita' e l'urgenza di affidare l'incarico per la definizione dei relativi modelli di perizia giurata per l'accertamento del valore degli immobili ad uso di residenza e per gli immobili ad uso produttivo di cui all'art. 4, comma 2; Considerato di utilizzare per l'affidamento del suddetto incarico le deroghe di cui all'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 2449/96; Ritenuto di affidare tale incarico all'ing. Giordano Bertoni con studio in Querceta di Seravezza che in rapporto all'incarico ha i requisiti e l'esperienza come da curriculum agli atti; Considerato inoltre che l'ing. G. Bertoni ha gia' svolto su incarico del commissario lo studio dei criteri per la valutazione dei danni alluvionali alle imprese colpite dagli eventi del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana di cui all'ordinanza n. 161/96 e definizione del relativo schema di perizia giurata; Visto il preventivo presentato dal professionista per lo svolgimento dell'incarico per l'importo pari a L. 9.000.000 al netto di IVA e contributi, per un totale di L. 10.980.000, ritenuto congruo; Visto lo schema di contratto allegato al presente atto sotto la lettera "A"; Ordina: 1. Di affidare all'ing. Giordano Bertoni l'incarico professionale relativo alla "Definizione delle procedure di calcolo per la stima del valore di mercato dei beni immobili a qualsiasi uso adibiti costituenti ostacolo al regolare deflusso delle acque e definizione dei relativi modelli di perizia giurata". 2. Di approvare lo schema di contratto allegato alla presente ordinanza sotto la lettera "A". 3. L'incarico deve svolgersi nei tempi determinati dalla suddetta convenzione e secondo tutte le altre condizioni ivi specificate. 4. Per il suddetto incarico e' stabilito un compenso pari a L. 10.980.000 comprensivo di oneri ed IVA. 5. Tale compenso fa carico al fondo di riserva del commissario. Firenze, 29 luglio 1998 Il commissario: Chiti