Il  testo  unico  delle  leggi in  materia  bancaria  e  creditizia
(decreto legislativo n. 385/1993)  attribuisce alla Banca d'Italia il
potere  di proporre  al Ministro  del  tesoro, del  bilancio e  della
programmazione  economica l'applicazione  di sanzioni  amministrative
pecuniarie  per le  violazioni di  norme del  medesimo testo  unico o
delle relative  disposizioni generali  o particolari  impartite dalle
autorita'  creditizie. Analoga  previsione e'  stabilita dal  decreto
legislativo n. 58/1998 per  l'inosservanza di disposizioni primarie o
secondarie concernenti l'esercizio dei servizi di investimento.
  La responsabilita' delle infrazioni e'  riferita ai soggetti cui fa
capo  l'atto  irregolare  commissivo   od  omissivo,  individuati  in
relazione   alle   funzioni  svolte,   anche   in   assenza  di   una
corrispondente   qualifica  formale.   Le  sanzioni   possono  essere
applicate, quindi, nei  confronti di coloro che  svolgono funzioni di
amministrazione, direzione o controllo, nonche' dei dipendenti cui e'
affidata, nell'ambito  della struttura aziendale,  la responsabilita'
di specifiche funzioni presso aree o settori operativi.
  La disciplina sanzionatoria risponde all'esigenza di assicurare, in
un generale  contesto di maggiore competitivita',  che lo svolgimento
dell'attivita'  bancaria  e creditizia  sia  ispirato  a principi  di
prudenza, di correttezza e di  trasparenza dei comportamenti da parte
degli operatori; in tale ottica, la possibilita' di irrogare sanzioni
amministrative si  raccorda con  le finalita'  prudenziali perseguite
attraverso le norme di vigilanza informativa e regolamentare.
  Le  presenti disposizioni  disciplinano la  procedura sanzionatoria
amministrativa  e  indicano i  criteri  generali  ai quali  la  Banca
d'Italia  si ispira  nella  valutazione delle  irregolarita' e  nella
determinazione dell'ammontare delle sanzioni.
  Sotto il  profilo procedurale,  la contestazione degli  addebiti da
parte della Banca d'Italia avviene entro il termine di novanta giorni
dall'"accertamento" delle  irregolarita'. Il termine decorre,  per le
violazioni  riscontrate nel  corso di  sopralluoghi ispettivi,  dalla
data  di  conclusione  dell'ispezione; per  quelle  rilevate  durante
l'attivita'  di vigilanza  cartolare,  dal momento  in  cui la  Banca
d'Italia e' in possesso di tutti  gli elementi utili a qualificare un
fatto come sanzionabile.
  Il diritto alla difesa e'  tutelato mediante la possibilita', per i
soggetti  destinatari  delle  contestazioni,  di  presentare  proprie
controdeduzioni nonche' di proporre reclamo  alla corte di appello di
Roma contro il decreto sanzionatorio  emesso dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
  Nel complesso,  le valutazioni  della Banca d'Italia  tengono conto
della natura e della rilevanza della violazione e, in generale, delle
conseguenze che l'infrazione determina sui profili tecnici aziendali.
In tale  ambito, assumono specifico rilievo  le violazioni rivenienti
dal mancato  rispetto delle regole  prudenziali, e in  particolare di
quelle che  disciplinano l'assunzione dei rischi,  nonche' da carenze
negli  assetti organizzativi  e  nel sistema  dei controlli  interni;
peculiare  rilevanza  e' altresi'  attribuita  a  carenze nei  flussi
informativi  trasmessi alla  Banca  d'Italia tali  da incidere  sulla
rappresentazione della situazione tecnica dell'intermediario.
  Le presenti  disposizioni, che istituiscono il  capitolo LXIV delle
Istruzioni di vigilanza, parte riservata agli enti creditizi, saranno
pubblicate  nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana  ed
entreranno  in   vigore  decorsi   quindici  giorni  dalla   data  di
pubblicazione.