IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro del  tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario,  ad effettuare  operazioni di  indebitamento nel  limite
annualmente risultante  nel quadro generale riassuntivo  del bilancio
di  competenza,  anche attraverso  l'emissione  di  buoni del  Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, fra
l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate
ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in
particolare il quinto  comma dell'art. 3, con cui si  e' stabilito il
limite  massimo di  emissione  dei prestiti  pubblici  per l'anno  in
corso;
  Considerato che  l'importo delle  emissioni disposte  a tutto  il 4
settembre 1998 ammonta, al netto dei rimborsi gia' effettuati, a lire
75.472 miliardi e tenuto conto dei rimborsi di titoli pubblici ancora
da effettuare;
  Visto il decreto  legislativo 24 giugno 1998, n.  213, recante, fra
l'altro, disposizioni sulla dematerializzazione dei titoli di Stato e
ritenuto, nell'attesa dell'entrata in vigore del decreto ministeriale
31  luglio 1998,  emanato  in attuazione  dell'art.  40 dello  stesso
decreto legislativo e pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 183 del
7  agosto  1998,  di  continuare  a  provvedere  alle  operazioni  di
reimpiego  di  capitali di  titoli  nominativi  rimborsabili, di  cui
all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonche' alle operazioni
di investimenti  di capitali in  titoli nominativi per conto  di enti
morali,   utilizzando  gli   importi   di   dette  operazioni   nella
sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una  prima tranche  di  buoni  del  Tesoro
poliennali 4% - 1 settembre  1998/2001, da destinare a sottoscrizioni
in  contanti;  detta  emissione  e' incrementabile  per  le  suddette
operazioni di reimpiego  o di investimenti di  capitali da effettuare
per  il  tramite  della  Direzione generale  del  Tesoro  -  Servizio
secondo;
  Visto  il decreto  ministeriale  del 24  febbraio 1994,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del  2 marzo 1994, ed, in particolare,
il secondo comma dell'art. 4, ove  si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a  termini del medesimo articolo, hanno
accesso  esclusivo,  con  le  modalita' stabilite  dal  Ministro  del
tesoro, ad  appositi collocamenti supplementari alle  aste dei titoli
di Stato;
  Visto il regolamento per l'amministrazione  del patrimonio e per la
contabilita'  generale dello  Stato, approvato  con regio  decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526,  e' disposta l'emissione  di una  prima tranche di  buoni del
Tesoro  poliennali  4%  -  1 settembre  1998/2001,  fino  all'importo
massimo   di   lire  4.000   miliardi   nominali,   da  destinare   a
sottoscrizioni  in contanti  al prezzo  di aggiudicazione  risultante
dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.
  I  buoni   sono  emessi  senza   indicazione  di  prezzo   base  di
collocamento e vengono attribuiti  con il sistema dell'asta marginale
riferita  al prezzo;  il  prezzo di  aggiudicazione risultera'  dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
  In  base all'art.  4, secondo  comma, del  decreto ministeriale  24
febbraio 1994, citato  nelle premesse, al termine  della procedura di
assegnazione di cui ai  predetti articoli e' prevista automaticamente
l'emissione della seconda  tranche dei buoni, per  un importo massimo
del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo
comma, da assegnare  agli operatori "specialisti in  titoli di Stato"
con le modalita' di cui ai successivi articoli 12 e 13.
  Le  richieste risultate  accolte sono  vincolanti e  irrevocabili e
danno   conseguentemente   luogo    all'esecuzione   delle   relative
operazioni.
  L'importo  indicato  nel  comma  primo  del  presente  articolo  e'
incrementabile di lire 10  miliardi, da destinare esclusivamente alle
operazioni  di  reimpiego  di  titoli nominativi  rimborsabili  o  di
investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per
il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo.
  I nuovi buoni fruttano l'interesse  annuo lordo del 4%, pagabile in
due semestralita' posticipate,  il 1 marzo ed il 1  settembre di ogni
anno di durata del prestito.