IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno in corso; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 settembre 1998 ammonta, al netto dei rimborsi gia' effettuati, a lire 75.472 miliardi e tenuto conto dei rimborsi di titoli pubblici ancora da effettuare; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante, fra l'altro, disposizioni sulla dematerializzazione dei titoli di Stato e ritenuto, nell'attesa dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 31 luglio 1998, emanato in attuazione dell'art. 40 dello stesso decreto legislativo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 1998, di continuare a provvedere alle operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonche' alle operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali, utilizzando gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4% - 1 settembre 1998/2001, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione e' incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo; Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli "specialisti in titoli di Stato", individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalita' stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e' disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4% - 1 settembre 1998/2001, fino all'importo massimo di lire 4.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi. I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11. In base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli e' prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato" con le modalita' di cui ai successivi articoli 12 e 13. Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni. L'importo indicato nel comma primo del presente articolo e' incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo. I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4%, pagabile in due semestralita' posticipate, il 1 marzo ed il 1 settembre di ogni anno di durata del prestito.