Con decreto  ministeriale n.  24899 del 31  luglio 1998,  a seguito
dell'approvazione del programma per  crisi aziendale, intervenuta con
il  decreto  ministeriale  del  23  marzo  1998,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 23
marzo 1998 con effetto dal 1  novembre 1997, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.  Rondine,  con sede  in
Rubiera (Reggio Emilia)  e unita' di Rubiera (Reggio  Emilia), per il
periodo dal 1 maggio 1998 al 31 ottobre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  23 giugno  1998 con  decorrenza 1
maggio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  24900 del 31  luglio 1998,  a seguito
dell'approvazione del programma per  crisi aziendale, intervenuta con
il  decreto  ministeriale  del  16  marzo  1998,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 16
marzo  1998  con  effetto  dal  15  settembre  1997,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla   ditta  S.p.a.  ISGRA  -
Industria  sarda graniti,  con sede  in Tempio  Pausania (Sassari)  e
unita' di Tempio Pausania (Sassari), per il periodo dal 15 marzo 1998
al 14 settembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 21  aprile 1998 con  decorrenza 15
marzo 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24901  del 31 luglio 1998, e' approvata
la proroga  del programma di riorganizzazione  aziendale della S.p.a.
Nuova Dublo  di Latina Scalo (Latina),  per il periodo dal  1 ottobre
1997 al 1 marzo 1998.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione   salariale  in   favore  dei   lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta  S.p.a. Nuova Dublo, con sede  in Latina Scalo
(Latina) e stabilimento  in Latina per il periodo dal  1 ottobre 1997
al 1 marzo 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla vigente  normativa,  con  particolare riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 24902  del 31  luglio 1998,  ai sensi
dell'art. 2,  comma 1, del decreto-legge  27 luglio 1998, n.  248, in
favore di un numero di  novantasei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.
Nuova  cartiera  di Arbatax,  con  sede  legale  in Cagliari  e  sede
amministrativa in Arbatax (Nuoro) e' autorizzata nella misura ridotta
del 10%  l'ulteriore corresponsione del trattamento  straordinario di
integrazione salariale dal 14 luglio 1998 al 13 gennaio 1999.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   eroghera'  il
trattamento  di cui  sopra,  ad  personam e  in  unica soluzione  per
l'intero semestre.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale,  verifichera'  la
permanenza del  diritto alla percezione del  trattamento in questione
da  parte  dei  singoli  soggetti interessati  per  l'intero  periodo
semestrale  di  concessione  di  cui sopra,  ai  fini  dell'eventuale
ripetizione delle somme erogate.
  E' autorizzato,  altresi', l'esonero dal contributo  addizionale di
cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 24903  del 31  luglio 1998,  ai sensi
dell'art. 1, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, dell'art. 1
del   decreto-legge  16   maggio  1994,   n.  299,   convertito,  con
modificazioni, nella  legge 19 luglio  1994, n. 45, e  della delibera
CIPE   del   26  gennaio   1996   e'   approvato  il   programma   di
riorganizzazione  aziendale  della  S.p.a.  FAG Italia,  con  sede  e
stabilimento  in  Somma Vesuviana  (Napoli),  per  il periodo  dal  6
settembre 1997 al 5 settembre 1998.
  A  seguito   dell'approvazione  di   cui  sopra,  e'   concessa  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  FAG
Italia, con sede  e stabilimento in Somma Vesuviana  (Napoli), per il
periodo dal 6 settembre 1997 al 5 marzo 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 20  ottobre 1998 con  decorrenza 6
settembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24904  del 31 luglio 1998, e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo
dal 3  febbraio 1998  al 2  febbraio 1999,  della ditta  S.p.a. Nuova
Pignone, con sede in Firenze e unita' di Roma.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione  aziendale, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta S.p.a. Nuova Pignone,
con sede in Firenze  e unita' di Roma, per il  periodo dal 3 febbraio
1998 al 2 agosto 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 6  febbraio 1998 con  decorrenza 3
febbraio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  24905 del 31  luglio 1998,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuto con
il  decreto  ministeriale  del  24   luglio  1998,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale,  in favore  dei lavoratori  dipendenti dalla  ditta S.p.a.
Ultravox Siena, con sede in  localita' Isola d'Arbia (Siena) e unita'
in localita' Isola d'Arbia (Siena), per  il periodo dal 5 luglio 1998
al 4 gennaio 1999.
  Istanza  aziendale  presentata l'8  luglio  1998  con decorrenza  5
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24906  del 31 luglio 1998, e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo
dal 21  luglio 1997  al 17  luglio 1999,  della ditta  S.r.l. Belleli
montaggi, con sede in Taranto e unita' di Taranto.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione  aziendale, in favore dei
lavoratori  interessati,   dipendenti  dalla  ditta   S.r.l.  Belleli
montaggi, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal
21 luglio 1997 al 17 gennaio 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  7 agosto  1997 con  decorrenza 21
luglio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24907  del 31 luglio 1998, e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo
dal 21 luglio 1997 al 17 luglio 1999, della ditta S.r.l. Simi Sistemi
- Gruppo Belleli, con sede in Taranto e unita' di Taranto.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione  aziendale, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta S.r.l. Simi Sistemi -
Gruppo  Belleli, con  sede in  Taranto e  unita' di  Taranto, per  il
periodo dal 21 luglio 1997 al 17 gennaio 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  7 agosto  1997 con  decorrenza 21
luglio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  24908  del  31  luglio  1998,  sono
accertati i  presupposti di cui all'art.  3, comma 2, della  legge n.
223/1991 relativi al  periodo dal 25 luglio 1998 al  24 gennaio 1999,
della ditta S.c.a.r.l. Polo costruzioni, con sede in Livorno e unita'
di Livorno.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione  salariale  per  concordato preventivo,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti   dalla  ditta  S.c.a.r.l.  Polo
costruzioni, con sede in Livorno e  unita' di Livorno, per il periodo
dal 25 luglio 1998 al 24 gennaio 1999.
  Art. 3, comma 2, della legge  n. 223/1991, decreto tribunale del 25
luglio 1997.
   Contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  24909 del 31  luglio 1998,  a seguito
dell'accertamento  delle  condizioni di  ristrutturazione  aziendale,
intervenuto  con  il decreto  ministeriale  del  28 luglio  1997,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
ditta  S.r.l.  Bayer  Biologicals,  con sede  in  Milano,  unita'  di
localita' Bellaria fraz. Rosia Sovicille  (Siena), per il periodo dal
28 maggio 1998 al 30 giugno 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  4 giugno  1998 con  decorrenza 28
aprile 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24910  del 31 luglio 1998, e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo
dal 18  agosto 1997  al 17  agosto 1999,  della ditta  S.r.l. Belleli
Offshore, con sede in Taranto e unita' di Taranto.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione  aziendale, in favore dei
lavoratori  interessati,   dipendenti  dalla  ditta   S.r.l.  Belleli
Offshore, con  sede in Taranto, e  unita' di Taranto, per  il periodo
dal 18 agosto 1997 al 14 febbraio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1997 con decorrenza 18
agosto 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24911  del 31 luglio 1998, e' approvato
il programma  per crisi  aziendale, relativamente  al periodo  dal 30
giugno 1997 al  29 giugno 1998, della ditta Volpe  Domenico, con sede
in Lamezia Terme (Catanzaro) e unita' di Lamezia Terme (Catanzaro).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per crisi  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla ditta  Volpe  Domenico,  con sede  in
Lamezia Terme (Catanzaro)  e unita' di Lamezia Terme,  per il periodo
dal 30 giugno 1997 al 29 dicembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 25  luglio 1997 con  decorrenza 30
giugno 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24912  del 31 luglio 1998, e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo
dal  1 agosto  1997 al  31 luglio  1999, della  ditta S.r.l.  Belleli
Energy, con sede in Mantova e unita' di Mantova.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione  aziendale, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Belleli Energy,
con sede in Mantova e unita' di  Mantova, per il periodo dal 1 agosto
1997 al 31 gennaio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 24  settembre 1997 con decorrenza 1
agosto 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24913  del 31 luglio 1998, e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo
dal 21  luglio 1997  al 17  luglio 1999,  della ditta  S.p.a. Belleli
Elettrico Strumentale - Gruppo Belleli,  con sede in Taranto e unita'
di Taranto.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione  aziendale, in favore dei
lavoratori  interessati,   dipendenti  dalla  ditta   S.p.a.  Belleli
Elettrico Strumentale - Gruppo Belleli,  con sede in Taranto e unita'
di Taranto, per il periodo dal 21 luglio 1997 al 17 gennaio 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  7 agosto  1997 con  decorrenza 21
luglio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24914  del 31 luglio 1998, e' approvato
il  programma per  crisi aziendale,  relativamente al  periodo dal  6
aprile 1998  al 5 aprile  1999, della  ditta S.p.a. I.C.I.  - Impresa
Costruzione  Impianti,  con sede  in  Napoli  e unita'  di  Avellino,
Latiano (Brindisi),  Lecce, Modena, Monopoli (Bari),  Noceto (Parma),
Scafati (Salerno).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per crisi  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti   dalla  ditta   S.p.a.  I.C.I.   -  Impresa
Costruzione  Impianti,  con sede  in  Napoli  e unita'  di  Avellino,
Latiano (Brindisi),  Lecce, Modena, Monopoli (Bari),  Noceto (Parma),
Scafati (Salerno),  per il  periodo dal  6 aprile  1998 al  5 ottobre
1998.
  Istanza aziendale  presentata il  19 maggio  1998 con  decorrenza 6
aprile 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24915  del 31 luglio 1998, e' approvato
il programma  per crisi  aziendale, relativamente  al periodo  dal 15
giugno 1998  al 31 maggio 1999,  della ditta S.p.a. I.C.I.  - Impresa
Costruzione  Impianti, con  sede  in  Napoli e  unita'  di Levata  di
Curtatone (Mantova), Marcianise (Caserta).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per crisi  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti   dalla  ditta   S.p.a.  I.C.I.   -  Impresa
Costruzione  Impianti, con  sede  in  Napoli e  unita'  di Levata  di
Curtatone  (Mantova), Marcianise  (Caserta),  per il  periodo dal  15
giugno 1998 al 14 dicembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 30  giugno 1998 con  decorrenza 15
giugno 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24916 del 31 luglio 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. SPAI sede in Potenza  e unita' di
Gaudiano  di  Lavello  (Potenza),   per  un  massimo  di  sessantatre
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  21 maggio  1998 al  20
novembre 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 21
novembre 1998 al 20 maggio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/88 citata in preambolo.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24917 del 31 luglio 1998, in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. Belleli  con sede  in Mantova  e
unita' di Brindisi  Cerano (Brindisi), per un  massimo di quarantotto
dipendenti,  Montalto   di  Castro  (Viterbo),  per   un  massimo  di
cinquantadue dipendenti, Rossano Calabro (Cosenza), per un massimo di
diciotto dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  15 aprile  1998 al  14
ottobre 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 15
ottobre 1998 al 14 ottobre 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/88 citata in preambolo.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.