Con decreto ministeriale n. 24899 del 31 luglio 1998, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 23 marzo 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 23 marzo 1998 con effetto dal 1 novembre 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Rondine, con sede in Rubiera (Reggio Emilia) e unita' di Rubiera (Reggio Emilia), per il periodo dal 1 maggio 1998 al 31 ottobre 1998. Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1998 con decorrenza 1 maggio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24900 del 31 luglio 1998, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 marzo 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 16 marzo 1998 con effetto dal 15 settembre 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ISGRA - Industria sarda graniti, con sede in Tempio Pausania (Sassari) e unita' di Tempio Pausania (Sassari), per il periodo dal 15 marzo 1998 al 14 settembre 1998. Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1998 con decorrenza 15 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24901 del 31 luglio 1998, e' approvata la proroga del programma di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Dublo di Latina Scalo (Latina), per il periodo dal 1 ottobre 1997 al 1 marzo 1998. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Dublo, con sede in Latina Scalo (Latina) e stabilimento in Latina per il periodo dal 1 ottobre 1997 al 1 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24902 del 31 luglio 1998, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 1998, n. 248, in favore di un numero di novantasei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova cartiera di Arbatax, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa in Arbatax (Nuoro) e' autorizzata nella misura ridotta del 10% l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 luglio 1998 al 13 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale eroghera' il trattamento di cui sopra, ad personam e in unica soluzione per l'intero semestre. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifichera' la permanenza del diritto alla percezione del trattamento in questione da parte dei singoli soggetti interessati per l'intero periodo semestrale di concessione di cui sopra, ai fini dell'eventuale ripetizione delle somme erogate. E' autorizzato, altresi', l'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24903 del 31 luglio 1998, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 45, e della delibera CIPE del 26 gennaio 1996 e' approvato il programma di riorganizzazione aziendale della S.p.a. FAG Italia, con sede e stabilimento in Somma Vesuviana (Napoli), per il periodo dal 6 settembre 1997 al 5 settembre 1998. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' concessa la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. FAG Italia, con sede e stabilimento in Somma Vesuviana (Napoli), per il periodo dal 6 settembre 1997 al 5 marzo 1998. Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1998 con decorrenza 6 settembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24904 del 31 luglio 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 3 febbraio 1998 al 2 febbraio 1999, della ditta S.p.a. Nuova Pignone, con sede in Firenze e unita' di Roma. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Pignone, con sede in Firenze e unita' di Roma, per il periodo dal 3 febbraio 1998 al 2 agosto 1998. Istanza aziendale presentata il 6 febbraio 1998 con decorrenza 3 febbraio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24905 del 31 luglio 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 24 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Ultravox Siena, con sede in localita' Isola d'Arbia (Siena) e unita' in localita' Isola d'Arbia (Siena), per il periodo dal 5 luglio 1998 al 4 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata l'8 luglio 1998 con decorrenza 5 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24906 del 31 luglio 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 21 luglio 1997 al 17 luglio 1999, della ditta S.r.l. Belleli montaggi, con sede in Taranto e unita' di Taranto. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Belleli montaggi, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 21 luglio 1997 al 17 gennaio 1998. Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1997 con decorrenza 21 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24907 del 31 luglio 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 21 luglio 1997 al 17 luglio 1999, della ditta S.r.l. Simi Sistemi - Gruppo Belleli, con sede in Taranto e unita' di Taranto. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Simi Sistemi - Gruppo Belleli, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 21 luglio 1997 al 17 gennaio 1998. Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1997 con decorrenza 21 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24908 del 31 luglio 1998, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 relativi al periodo dal 25 luglio 1998 al 24 gennaio 1999, della ditta S.c.a.r.l. Polo costruzioni, con sede in Livorno e unita' di Livorno. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c.a.r.l. Polo costruzioni, con sede in Livorno e unita' di Livorno, per il periodo dal 25 luglio 1998 al 24 gennaio 1999. Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, decreto tribunale del 25 luglio 1997. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24909 del 31 luglio 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 28 luglio 1997, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Bayer Biologicals, con sede in Milano, unita' di localita' Bellaria fraz. Rosia Sovicille (Siena), per il periodo dal 28 maggio 1998 al 30 giugno 1998. Istanza aziendale presentata il 4 giugno 1998 con decorrenza 28 aprile 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24910 del 31 luglio 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 18 agosto 1997 al 17 agosto 1999, della ditta S.r.l. Belleli Offshore, con sede in Taranto e unita' di Taranto. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Belleli Offshore, con sede in Taranto, e unita' di Taranto, per il periodo dal 18 agosto 1997 al 14 febbraio 1998. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1997 con decorrenza 18 agosto 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24911 del 31 luglio 1998, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 30 giugno 1997 al 29 giugno 1998, della ditta Volpe Domenico, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e unita' di Lamezia Terme (Catanzaro). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Volpe Domenico, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e unita' di Lamezia Terme, per il periodo dal 30 giugno 1997 al 29 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1997 con decorrenza 30 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24912 del 31 luglio 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1 agosto 1997 al 31 luglio 1999, della ditta S.r.l. Belleli Energy, con sede in Mantova e unita' di Mantova. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Belleli Energy, con sede in Mantova e unita' di Mantova, per il periodo dal 1 agosto 1997 al 31 gennaio 1998. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1997 con decorrenza 1 agosto 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24913 del 31 luglio 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 21 luglio 1997 al 17 luglio 1999, della ditta S.p.a. Belleli Elettrico Strumentale - Gruppo Belleli, con sede in Taranto e unita' di Taranto. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Belleli Elettrico Strumentale - Gruppo Belleli, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 21 luglio 1997 al 17 gennaio 1998. Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1997 con decorrenza 21 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24914 del 31 luglio 1998, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 6 aprile 1998 al 5 aprile 1999, della ditta S.p.a. I.C.I. - Impresa Costruzione Impianti, con sede in Napoli e unita' di Avellino, Latiano (Brindisi), Lecce, Modena, Monopoli (Bari), Noceto (Parma), Scafati (Salerno). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.C.I. - Impresa Costruzione Impianti, con sede in Napoli e unita' di Avellino, Latiano (Brindisi), Lecce, Modena, Monopoli (Bari), Noceto (Parma), Scafati (Salerno), per il periodo dal 6 aprile 1998 al 5 ottobre 1998. Istanza aziendale presentata il 19 maggio 1998 con decorrenza 6 aprile 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24915 del 31 luglio 1998, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 15 giugno 1998 al 31 maggio 1999, della ditta S.p.a. I.C.I. - Impresa Costruzione Impianti, con sede in Napoli e unita' di Levata di Curtatone (Mantova), Marcianise (Caserta). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.C.I. - Impresa Costruzione Impianti, con sede in Napoli e unita' di Levata di Curtatone (Mantova), Marcianise (Caserta), per il periodo dal 15 giugno 1998 al 14 dicembre 1998. Istanza aziendale presentata il 30 giugno 1998 con decorrenza 15 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24916 del 31 luglio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SPAI sede in Potenza e unita' di Gaudiano di Lavello (Potenza), per un massimo di sessantatre dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 maggio 1998 al 20 novembre 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 21 novembre 1998 al 20 maggio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24917 del 31 luglio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Belleli con sede in Mantova e unita' di Brindisi Cerano (Brindisi), per un massimo di quarantotto dipendenti, Montalto di Castro (Viterbo), per un massimo di cinquantadue dipendenti, Rossano Calabro (Cosenza), per un massimo di diciotto dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 aprile 1998 al 14 ottobre 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 15 ottobre 1998 al 14 ottobre 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.