IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto del Ministro  della sanita' 18 marzo 1998, recante
modalita'   per  l'esenzione   dagli   accertamenti  sui   medicinali
utilizzati nelle sperimentazioni  cliniche, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1998;
  Visto in  particolare il  comma 3  dell'art. 9,  che prevede  che a
decorrere  dal  1 ottobre  1998  il  giudizio  di notorieta'  per  il
riconoscimento  di medicinali  di non  nuova istituzione  puo' essere
utilizzato per un periodo di tre anni;
  Ravvisata  la necessita'  di  rendere la  durata  di validita'  dei
giudizi  di notorieta'  rilasciati in  data precedente  al 1  ottobre
1998,  omogenea  a  quella   dei  giudizi  di  notorieta'  rilasciati
successivamente a detta data;
  Ravvisata altresi'  la necessita'  di fornire indicazioni  circa le
sperimentazioni gia' avviate,  il cui giudizio di  notorieta' non sia
piu' valido;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Al comma  3 dell'art. 9 del decreto 18  marzo 1998 richiamato in
premessa, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  "i  giudizi  (delibazioni)  di notorieta'  rilasciati  prima  della
predetta data, non possono essere utilizzati oltre la scadenza di tre
anni dalla data di rilascio".
  2. Dopo il comma 3 dell'art.  9 del predetto decreto 18 marzo 1998,
sono aggiunti i seguenti commi 4 e 5:
  " 4. Le sperimentazioni in corso alla data di entrata in vigore del
precitato  decreto  che  si  avvalgono di  giudizi  (delibazioni)  di
notorieta' non  piu' in vigore ai  sensi del comma 3,  possono essere
completate.
  5. Per  sperimentazioni in corso  di cui  al comma 4,  si intendono
quelle   i  cui   pazienti   hanno  gia'   iniziato  il   trattamento
farmacologico".
  Il  presente decreto  entra in  vigore alla  data di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
   Roma, 15 settembre 1998
                                                   Il Ministro: Bindi