IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto del Ministro della sanita' 18 marzo 1998, recante modalita' per l'esenzione dagli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1998; Visto in particolare il comma 3 dell'art. 9, che prevede che a decorrere dal 1 ottobre 1998 il giudizio di notorieta' per il riconoscimento di medicinali di non nuova istituzione puo' essere utilizzato per un periodo di tre anni; Ravvisata la necessita' di rendere la durata di validita' dei giudizi di notorieta' rilasciati in data precedente al 1 ottobre 1998, omogenea a quella dei giudizi di notorieta' rilasciati successivamente a detta data; Ravvisata altresi' la necessita' di fornire indicazioni circa le sperimentazioni gia' avviate, il cui giudizio di notorieta' non sia piu' valido; Decreta: Art. 1. 1. Al comma 3 dell'art. 9 del decreto 18 marzo 1998 richiamato in premessa, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "i giudizi (delibazioni) di notorieta' rilasciati prima della predetta data, non possono essere utilizzati oltre la scadenza di tre anni dalla data di rilascio". 2. Dopo il comma 3 dell'art. 9 del predetto decreto 18 marzo 1998, sono aggiunti i seguenti commi 4 e 5: " 4. Le sperimentazioni in corso alla data di entrata in vigore del precitato decreto che si avvalgono di giudizi (delibazioni) di notorieta' non piu' in vigore ai sensi del comma 3, possono essere completate. 5. Per sperimentazioni in corso di cui al comma 4, si intendono quelle i cui pazienti hanno gia' iniziato il trattamento farmacologico". Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 15 settembre 1998 Il Ministro: Bindi