IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
273;
  Vista la legge 3 aprile 1997,  n. 94, e visto in particolare l'art.
7;
  Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;
  Vista  la propria  delibera del  24 aprile  1996, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n.  118 del 22 maggio 1996 e  recante "linee guida
per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'";
  Vista  la propria  delibera  dell'8 maggio  1996, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14  giugno 1996, con la quale, ai sensi
del punto 20 della delibera di cui sopra, e' stato istituito - presso
la  segreteria di  questo comitato  -  il "Nucleo  di consulenza  per
l'attuazione  delle linee  guida per  la regolazione  dei servizi  di
pubblica utilita'", qui di seguito denominato NARS;
  Viste le  proprie delibere integrative e  modificative della citata
delibera 8  maggio 1996 e vista  in particolare la delibera  21 marzo
1997, con la  quale e' stato nominato coordinatore del  NARS il prof.
Claudio De Vincenti in  considerazione della specifica competenza dal
medesimo maturata nelle problematiche economiche;
  Vista la propria delibera in data 9  luglio 1998 con la quale si e'
proceduto, ai  sensi dell'art.  1 del  citato decreto  legislativo n.
430/1997,  all'aggiornamento   del  regolamento  interno   di  questo
comitato  e  che conferma  il  NARS  nei  compiti di  proprio  organo
consultivo in materia tariffaria;
  Ritenuto di  procedere alla  riorganizzazione del  NARS in  modo da
assicurarne   una  strutturazione   piu'  funzionale   rispetto  alle
attribuzioni ad  esso assegnate e  rispondente a criteri  di maggiore
omogeneita'  con le  strutture di  supporto alle  commissioni in  cui
viene ad articolarsi questo comitato;
  Ritenuto per  comodita' di lettura  di riportare in un  unico testo
tutte  le disposizioni  attinenti  al NARS  e  da considerare  ancora
vigenti;
                              Delibera:
  1. Compiti del NARS.
  1.1.  Il NARS  ha  lo  scopo, ferma  restando  la competenza  delle
singole  amministrazioni  interessate, di  promuovere  l'applicazione
delle linee  guida di cui alla  propria delibera del 24  aprile 1996,
meglio  specificata  in  premessa,   di  favorire  l'omogeneita'  dei
contenuti  dei  diversi  contratti   di  programma,  di  eseguire  il
monitoraggio  degli  effetti  derivanti  dai contratti  stessi  e  di
consentire, in tal modo,  il perseguimento coordinato degli obiettivi
di politica economica.
  Il nucleo inoltre  svolge tutti i compiti che  gli vengono affidati
da questo comitato o da singoli Ministri in materia tariffaria.
  1.2.  Il  nucleo  formula   a  questo  comitato  proposte  comunque
attinenti alla  materia tariffaria.  Allo stesso fine  puo' formulare
proposte al  Governo, per ulteriori  provvedimenti di cui  ravvisi la
necessita'.
  1.3.  Il  nucleo  predispone  annualmente una  relazione  a  questo
comitato  sull'attivita'   svolta  e  sugli  esiti   delle  verifiche
eseguite.
  2. Composizione.
  2.1. Il prof.  Claudio De Vincenti e' confermato  nelle funzioni di
coordinatore del NARS.
  2.2. Il nucleo e' inoltre composto da:
  due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  tre rappresentanti del  Ministero del tesoro, del  bilancio e della
programmazione economica;
   due rappresentanti del Ministero dell'ambiente;
   due rappresentanti del Ministero delle comunicazioni;
   due rappresentanti del Ministero delle finanze;
  due rappresentanti  del Ministero  dell'industria, del  commercio e
dell'artigianato;
   due rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici;
  due rappresentanti del Ministero dei trasporti e della navigazione;
  due rappresentanti  della conferenza permanente per  i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
  due  rappresentanti  della   conferenza  Statocitta'  ed  autonomie
locali;
   un rappresentante dell'ISTAT.
  A  decorrere dalla  data in  cui verra'  pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale il regolamento previsto dall'art. 7, comma 6, della legge 3
aprile 1997,  n. 94,  il NARS viene  integrato con  un rappresentante
delIISAE.
  I  membri del  NARS  sono  nominati con  decreto  del Ministro  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica su designazione
dell'amministrazione    od   organismo    di   cui    assicurano   la
rappresentanza.
  Per ogni membro  effettivo, con le medesime  procedure, e' nominato
un membro supplente.
  2.3. Il coordinatore del NARS puo' avvalersi, per l'espletamento di
specifiche funzioni  e per  l'approfondimento tecnico  di determinate
problematiche, di esperti di  comprovata professionalita', nel numero
massimo di dieci unita'.
  Gli esperti  sono nominati,  su designazione del  coordinatore, con
decreto del Ministro del tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica che  stabilisce oggetto, tempi e  modalita' di espletamento
dell'incarico, nonche' l'entita' del  compenso spettante agli esperti
medesimi.
  2.4. Alla segreteria  del nucleo e' preposto un  dirigente - ovvero
un funzionario  di livello  non inferiore all'ottavo  con pluriennale
esperienza nel settore dei prezzi o delle tariffe - del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  Alla nomina  del funzionario preposto alla  segreteria, alla revoca
ed  alla sostituzione  provvede  il direttore  generale del  servizio
centrale di segreteria di questo comitato.
  Alla segreteria  puo' essere  addetto un contingente  di dipendenti
comandati  da altre  amministrazioni,  nel numero  massimo di  cinque
unita'.
  3. Partecipazione ai lavori NARS.
  Alle riunioni  del NARS possono  essere invitati a  partecipare, in
relazione   alla   materia    trattata,   rappresentanti   di   altre
amministrazioni o di enti o societa' interessati.
  4. Regolamento interno.
  Il NARS, con apposito regolamento interno, provvede a dettare norme
organizzative per il proprio funzionamento, nonche' a disciplinare le
modalita' di collaborazione con gli organismi di cui al punto 3 e con
le altre amministrazioni interessate.
  Il regolamento viene approvato a maggioranza semplice.
  5. Spese di funzionamento.
  Gli eventuali oneri  relativi ad incarichi ad  esperti, ivi incluso
il coordinatore e,  ove dovuto, il trattamento  economico di missione
del coordinatore,  dei rappresentanti  del Ministero del  tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione   economica,  degli  addetti  alla
segreteria  in  servizio  presso  il citato  Ministero,  nonche'  dei
suddetti  esperti,  compreso  il   rimborso  delle  spese  per  l'uso
dell'aereo,  nelle  misure  previste dalle  vigenti  disposizioni  in
materia,  gravano sull'apposita  unita'  previsionale  di base  dello
stato di previsione  del citato Ministero del tesoro,  del bilancio e
della  programmazione   economica.  A  tal  fine   gli  esperti  sono
equiparati ai dirigenti generali di livello C.
  Le  spese di  missione degli  altri componenti  del NARS  restano a
carico dell'amministrazione o dell'organismo che li ha designati.
   Roma, 5 agosto 1998
                                       Il Presidente delegato: Ciampi