IL MINISTRO delegato per lo spettacolo Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213; Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 156; Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, della citata legge n. 1213 del 1965, in base al quale l'Autorita' di governo competente in materia di spettacolo fissa annualmente l'importo del premio da erogare ai film lungometraggi; Visto l'art. 11, terzo comma, della citata legge n. 1213 del 1965, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, in base la quale l'Autorita' di governo competente in materia di spettacolo fissa annualmente il numero e l'importo dei premi da assegnare ai cortometraggi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1994, n. 154, recante: "Determinazioni dell'ammontare del premio destinato ai lungometraggi nazionali ai quali venga rilasciato l'attestato di qualita'"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 1996, con il quale il Ministro Valter Veltroni e' stato delegato ad esercitare le funzioni in materia di spettacolo e di sport; Considerato che il predetto decreto ha fissato la misura del contributo per i film lungometraggi per il solo anno 1994 e che tale contributo non e' stato successivamente aggiornato; Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento dell'importo del premio, anche nel quadro del sostegno e rilancio dell'attivita' cinematografica nazionale; Decreta: 1. L'ammontare del premio da assegnare ai lungometraggi nazionali, ai sensi della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' determinato, a decorrere dall'anno 1999, in lire cinquecentomilioni. 2. Qualora il produttore cinematografico depositi presso la cineteca nazionale della Scuola nazionale di cinema l'interpositivo e l'internegativo del film premiato, oltre alla copia prevista dalla legge, l'ammontare del premio di cui al comma 1 e' aumentato della somma di lire 50 milioni, attribuiti esclusivamente al medesimo produttore cinematografico. 3. I premi da assegnare ai cortometraggi, ai sensi dell'art. 11 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono determinati nel numero di venti e l'importo erogabile per ciascuno di essi e' fissato, a decorrere dall'anno 1998, in lire 25 milioni. 4. La commissione di cui all'art. 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, esprime il proprio parere, con riferimento ai film lungometraggi, valutando le domande pervenute, per il primo semestre, entro il 30 giugno, e, per il secondo semestre, entro il 31 dicembre di ciascun anno, nonche' con riferimento ai film cortometraggi, valutando le domande pervenute, per ciascuno dei trimestri, entro il giorno 15 del mese successivo a ciascun trimestre. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, per i film cortometraggi, la commissione, per il solo anno 1998, valuta le domande presentate fino alla data di pubblicazione del presente decreto. 6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 1994, recante: "Determinazione dell'ammontare del premio destinato ai lungometraggi nazionali, ai quali venga rilasciato l'attestato di qualita'", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 1994, n. 154, e' abrogato. Il presente decreto, dopo il controllo degli organi competenti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 settembre 1998 Il Ministro: Veltroni