L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, in materia di assicurazione diretta sulla vita; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione; Visto il provvedimento ISVAP 30 gennaio 1996, n. 147, recante disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diretta sulla vita; Visto il provvedimento ISVAP 19 luglio 1996, n. 297, recante disposizioni in materia di utilizzo di strumenti finanziari derivati da parte delle imprese di assicurazione; Considerata la necessita' di fissare norme particolari in materia di copertura delle riserve tecniche e di utilizzo di strumenti finanziari derivati in relazione ai contratti di cui all art. 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174; Dispone: Art. 1. Modifiche al provvedimento ISVAP 19 luglio 1996, n. 297 1. Dopo l'art. 5 del provvedimento ISVAP 19 luglio 1996, e' inserito il seguente articolo: "Art. 5-bis (Condizioni per l'utilizzo in relazione ai contratti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 174/1995) . - 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, e fermo restando quanto previsto all'art. 5 del presente provvedimento, l'impresa puo' utilizzare strumenti finanziari derivati in relazione ai contratti di cui all'art. 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 174/1995, fatta eccezione per cio' che riguarda le riserve tecniche addizionali previste al comma 4 del citato art. 30, alle seguenti condizioni: a) che i relativi contratti siano conclusi con controparti abilitate ad effettuare professionalmente tali operazioni e soggette a vigilanza prudenziale a fini di stabilita', ai sensi della normativa nazionale vigente o della equivalente regolamentazione dello Stato estero; b) che, qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati regolamentati i cui sistemi di funzionamento prevedano l'obbligo per gli operatori di effettuare versamenti di margini di garanzia, i relativi contratti siano conclusi con controparti, appartenenti a Paesi della zona A (ai sensi della direttiva n. 89/647/CEE), alle quali sia stata attribuita da almeno due primarie agenzie di rating, oppure da almeno una primaria agenzia di rating a condizione che nessun'altra abbia attribuito una valutazione inferiore, una classe almeno pari a quella contrassegnata dal simbolo "A-" o equivalenti, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti a mediolungo termine; c) che, qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati, regolamentati o meno, che offrano adeguate garanzie di economica liquidazione delle posizioni assunte, l'impresa concluda accordi con la controparte, o con altro soggetto in possesso dei medesimi requisiti previsti per quest'ultima, tali da assicurarle la facolta' di ricorrere alla liquidazione della posizione, eventualmente con cadenze ed importi prestabiliti, secondo modalita' che permettano di disporre della liquidita' necessaria ad assolvere gli impegni derivanti dalle polizze di cui all'art. 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 174/1995, anche in corso di contratto; d) che, qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati, regolamentati o meno, i cui sistemi di funzionamento comportino, di fatto, l'aggiornamento affidabile dei valori oggetto di quotazione, i relativi contratti prevedano che la controparte proceda, secondo scadenze prefissate coerenti con le prestazioni previste nelle relative polizze e, in ogni caso, alla chiusura di ogni esercizio e ad ogni richiesta dell'impresa di assicurazione, alla determinazione del valore corrente degli strumenti stessi. La comunicazione relativa a tale valutazione deve essere conservata dall'impresa di assicurazione presso la propria sede". 2. Dopo l'art. 6 del provvedimento ISVAP 19 luglio 1996, n. 297, e' inserito il seguente articolo: Art. 6-bis (Valutazione ai fini della copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 174/1995) . - 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, 2 e 3 del presente provvedimento il valore iscritto nell'attivo patrimoniale con riferimento diretto ad uno strumento finanziario derivato, che soddisfi le condizioni di cui agli articoli 5 e 5-bis, e' ammesso a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui al citato art. 30, fatta eccezione per le riserve tecniche addizionali previste al comma 4 del medesimo articolo. 2. Ai fini della copertura delle riserve tecniche gli strumenti finanziari derivati di cui al comma precedente sono valutati secondo i criteri previsti all'art. 16, comma 8, del decreto legislativo n. 173/1997".