L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Vista  la legge  9  gennaio  1991, n.  20,  recante integrazioni  e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385, recante  la semplificazione  dei procedimenti  amministrativi in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 174,  in materia di
assicurazione diretta sulla vita;
  Visto  il  decreto legislativo  26  maggio  1997, n.  173,  recante
attuazione della direttiva  91/674/CEE in materia di  conti annuali e
consolidati delle imprese di assicurazione;
  Visto  il provvedimento  ISVAP  30 gennaio  1996,  n. 147,  recante
disposizioni  in   materia  di   copertura  delle   riserve  tecniche
dell'assicurazione diretta sulla vita;
  Visto  il  provvedimento ISVAP  19  luglio  1996, n.  297,  recante
disposizioni in materia di  utilizzo di strumenti finanziari derivati
da parte delle imprese di assicurazione;
  Considerata la  necessita' di fissare norme  particolari in materia
di  copertura  delle riserve  tecniche  e  di utilizzo  di  strumenti
finanziari derivati  in relazione  ai contratti di  cui all  art. 30,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
                              Dispone:
                               Art. 1.
                   Modifiche al provvedimento ISVAP
                       19 luglio 1996, n. 297
  1.  Dopo  l'art. 5  del  provvedimento  ISVAP  19 luglio  1996,  e'
inserito il seguente articolo:
  "Art. 5-bis (Condizioni per l'utilizzo in relazione ai contratti di
cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 174/1995) . - 1. In deroga
a  quanto previsto  dall'art. 4,  comma  2, e  fermo restando  quanto
previsto  all'art.  5  del  presente  provvedimento,  l'impresa  puo'
utilizzare strumenti finanziari derivati in relazione ai contratti di
cui all'art.  30, commi 1 e  2, del decreto legislativo  n. 174/1995,
fatta eccezione per cio' che riguarda le riserve tecniche addizionali
previste al comma 4 del citato art. 30, alle seguenti condizioni:
  a)  che  i  relativi   contratti  siano  conclusi  con  controparti
abilitate ad effettuare professionalmente  tali operazioni e soggette
a  vigilanza  prudenziale  a  fini  di  stabilita',  ai  sensi  della
normativa  nazionale  vigente  o della  equivalente  regolamentazione
dello Stato estero;
  b)  che,  qualora  gli  strumenti  finanziari  derivati  non  siano
negoziati  su mercati  regolamentati i  cui sistemi  di funzionamento
prevedano  l'obbligo per  gli operatori  di effettuare  versamenti di
margini  di  garanzia,  i   relativi  contratti  siano  conclusi  con
controparti,  appartenenti  a Paesi  della  zona  A (ai  sensi  della
direttiva n. 89/647/CEE),  alle quali sia stata  attribuita da almeno
due primarie agenzie di rating, oppure da almeno una primaria agenzia
di  rating  a  condizione   che  nessun'altra  abbia  attribuito  una
valutazione inferiore, una classe almeno pari a quella contrassegnata
dal simbolo "A-"  o equivalenti, secondo la  scala di classificazione
relativa ad investimenti a mediolungo termine;
  c)  che,  qualora  gli  strumenti  finanziari  derivati  non  siano
negoziati  su mercati,  regolamentati  o meno,  che offrano  adeguate
garanzie di economica liquidazione delle posizioni assunte, l'impresa
concluda accordi con la controparte, o con altro soggetto in possesso
dei medesimi requisiti previsti per quest'ultima, tali da assicurarle
la  facolta'   di  ricorrere   alla  liquidazione   della  posizione,
eventualmente con cadenze ed  importi prestabiliti, secondo modalita'
che permettano  di disporre della liquidita'  necessaria ad assolvere
gli impegni derivanti dalle polizze di  cui all'art. 30, commi 1 e 2,
del decreto legislativo n. 174/1995, anche in corso di contratto;
  d)  che,  qualora  gli  strumenti  finanziari  derivati  non  siano
negoziati  su  mercati,  regolamentati  o  meno,  i  cui  sistemi  di
funzionamento  comportino, di  fatto, l'aggiornamento  affidabile dei
valori oggetto di  quotazione, i relativi contratti  prevedano che la
controparte  proceda, secondo  scadenze  prefissate  coerenti con  le
prestazioni previste  nelle relative  polizze e,  in ogni  caso, alla
chiusura  di  ogni esercizio  e  ad  ogni richiesta  dell'impresa  di
assicurazione,   alla  determinazione   del  valore   corrente  degli
strumenti stessi.  La comunicazione relativa a  tale valutazione deve
essere  conservata dall'impresa  di assicurazione  presso la  propria
sede".
  2. Dopo l'art. 6 del provvedimento ISVAP 19 luglio 1996, n. 297, e'
inserito il seguente articolo:
  Art.  6-bis  (Valutazione ai  fini  della  copertura delle  riserve
tecniche  relative  ai  contratti  di cui  all'art.  30  del  decreto
legislativo n. 174/1995) . - 1. In deroga a quanto previsto dall'art.
6,  comma 1,  2 e  3 del  presente provvedimento  il valore  iscritto
nell'attivo  patrimoniale con  riferimento diretto  ad uno  strumento
finanziario derivato, che soddisfi le condizioni di cui agli articoli
5 e 5-bis, e' ammesso a  copertura delle riserve tecniche relative ai
contratti di  cui al citato art.  30, fatta eccezione per  le riserve
tecniche addizionali previste al comma 4 del medesimo articolo.
  2. Ai  fini della  copertura delle  riserve tecniche  gli strumenti
finanziari derivati di cui al  comma precedente sono valutati secondo
i criteri previsti  all'art. 16, comma 8, del  decreto legislativo n.
173/1997".