IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
                      delegato al coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996, che  delega  le  funzioni del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto il decreto  del Ministro dell'interno in data  5 giugno 1996,
con  il quale  vengono  delegate al  Sottosegretario  di Stato  prof.
Franco Barberi  le funzioni di  cui alla  legge 24 febbraio  1992, n.
225;
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  12  novembre  1996,  n.  576,
convertito, con modificazioni, dalla legge  31 dicembre 1996, n. 677,
che prevede  la revoca delle somme  assegnate ad enti e  dagli stessi
non utilizzate  in tutto o in  parte entro diciotto mesi  a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno in data 21 luglio 1997,
con il quale il Sottosegretario  di Stato per l'Interno, prof. Franco
Barberi, e'  stato delegato all'adozione dei  provvedimenti di revoca
di  cui  al  sopracitato  art.  8,  del  decreto-legge  n.  576/1996,
limitatamente alle  assegnazioni disposte con ordinanze  del Ministro
per  il coordinamento  della  protezione civile  in data  antecedente
all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61,
che prevede  la rendicontazione  delle somme effettivamente  spese da
parte degli enti, al fine di  verificare lo stato di attuazione degli
interventi finanziati  con decreti  o ordinanze  del Ministro  per il
coordinamento della protezione civile;
  Vista  l'ordinanza   del  Ministro   per  il   coordinamento  della
protezione civile  n. 1992/FPC del  30 luglio 1990,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n.  194 del  21 agosto
1990,  con  la quale  e'  stata  disposta l'erogazione  alla  regione
Campania dell'onere complessivo di  L. 8.000.000.000 per l'attuazione
delle opere dirette ad assicurare l'emergenza idrica;
  Vista la nota n.  5054 del 16 luglio 1998, con  la quale la regione
Campania dichiara  un importo disponibile  di L. 61.610.930  a valere
sulla predetta somma di L. 8.000.000.000;
  Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo
7582 del centro di responsabilita' "Protezione civile" dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per le motivazioni indicate in premessa  e' revocata la somma di L.
61.610.930 erogata alla regione Campania con l'ordinanza del Ministro
per  il coordinamento  della  protezione civile  n.  1992/FPC del  30
luglio 1990.