IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante la delega al Governo per l'introduzione dell'euro, e in particolare l'art. 10, riguardante la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, emanato in applicazione della delega di cui alla legge 17 dicembre 1997, n. 433, e in particolare l'art. 41, che dispone il rimborso anticipato di titoli appartenenti a prestiti vigenti emessi dal Tesoro di importo inferiore a lire cinque milioni, nonche' delle frazioni di capitale inferiori a tale cifra; Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, come modificata dall'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, senza modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, che istituisce presso la Banca d'Italia un conto denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato"; Visti i commi 1, 2 e 5 dell'art. 41 del menzionato decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, che prevedono il rimborso anticipato al prezzo di mercato di titoli al portatore e nominativi, non vincolati per cauzione, appartenenti a prestiti vigenti emessi dal Tesoro, di importo inferiore a lire cinque milioni e delle frazioni di capitale inferiori a cinque milioni, tramite il "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato" di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero secondo le procedure in essere per le operazioni di rimborso del debito pubblico, qualora i titoli medesimi siano sottoposti a vincolo cauzionale; Visto l'art. 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, riguardante il trattamento dei vincoli su strumenti finanziari; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000; Visto il decreto 31 luglio 1998 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 1998, recante "Modalita' di applicazione delle disposizioni sulla dematerializzazione dei titoli di Stato"; Sentito il Comitato consultivo di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 432/1993; Decreta: Sezione I Disposizioni di carattere generale riguardanti i rimborsi anticipati Art. 1. 1. I titoli al portatore e nominativi di importo inferiore a cinque milioni di capitale nominale e le frazioni di capitale inferiori a cinque milioni relative a titoli nominativi di importo superiore a cinque milioni di capitale nominale dei prestiti elencati nell'allegato A, sono rimborsati anticipatamente il 1 dicembre 1998, anche se rappresentati da iscrizioni contabili, con il pagamento degli eventuali dietimi maturati fino a tale data sulla semestralita' di interessi in corso. 2. Il rimborso di cui al comma precedente viene eseguito al prezzo ufficiale registrato sul mercato telematico delle obbligazioni (MOT) del 26 novembre 1998. La Banca d'Italia provvede, al riguardo, a diramare apposito comunicato. 3. Il prezzo fissato per ogni titolo rimarra' identico indipendentemente dalla data di effettiva richiesta di rimborso anticipato.