IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la legge  17 dicembre  1997, n.  433, recante  la delega  al
Governo  per l'introduzione  dell'euro, e  in particolare  l'art. 10,
riguardante   la  dematerializzazione   degli  strumenti   finanziari
pubblici e privati;
  Visto il  decreto legislativo  24 giugno 1998,  n. 213,  emanato in
applicazione della delega di cui alla legge 17 dicembre 1997, n. 433,
e in  particolare l'art.  41, che dispone  il rimborso  anticipato di
titoli appartenenti a  prestiti vigenti emessi dal  Tesoro di importo
inferiore a lire  cinque milioni, nonche' delle  frazioni di capitale
inferiori a tale cifra;
  Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per
l'ammortamento dei titoli  di Stato, come modificata  dall'art. 1 del
decreto-legge 8 gennaio 1996,  n. 6, convertito, senza modificazioni,
dalla legge  6 marzo  1996, n.  110, che  istituisce presso  la Banca
d'Italia un conto denominato "Fondo  per l'ammortamento dei titoli di
Stato";
  Visti  i  commi 1,  2  e  5  dell'art.  41 del  menzionato  decreto
legislativo  24  giugno  1998,  n. 213,  che  prevedono  il  rimborso
anticipato al prezzo di mercato  di titoli al portatore e nominativi,
non vincolati  per cauzione,  appartenenti a prestiti  vigenti emessi
dal  Tesoro, di  importo  inferiore  a lire  cinque  milioni e  delle
frazioni di  capitale inferiori a  cinque milioni, tramite  il "Fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato"  di cui alla legge 27 ottobre
1993,  n. 432,  e  successive modificazioni  ed integrazioni,  ovvero
secondo  le procedure  in essere  per le  operazioni di  rimborso del
debito pubblico, qualora i titoli medesimi siano sottoposti a vincolo
cauzionale;
  Visto l'art.  34 del  decreto legislativo 24  giugno 1998,  n. 213,
riguardante il trattamento dei vincoli su strumenti finanziari;
  Vista  la legge  27  dicembre  1997, n.  453,  di approvazione  del
bilancio  di previsione  dello Stato  per l'anno  finanziario 1998  e
bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000;
  Visto  il decreto  31  luglio  1998 del  Ministro  del tesoro,  del
bilancio e della programmazione  economica, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.   183  del  7   agosto  1998,  recante   "Modalita'  di
applicazione delle disposizioni  sulla dematerializzazione dei titoli
di Stato";
  Sentito il  Comitato consultivo di  cui all'art. 2, comma  2, della
legge n. 432/1993;
                              Decreta:
                              Sezione I
                  Disposizioni di carattere generale
                  riguardanti i rimborsi anticipati
                               Art. 1.
  1. I titoli al portatore e nominativi di importo inferiore a cinque
milioni di  capitale nominale e  le frazioni di capitale  inferiori a
cinque milioni  relative a titoli  nominativi di importo  superiore a
cinque   milioni  di   capitale   nominale   dei  prestiti   elencati
nell'allegato A, sono rimborsati  anticipatamente il 1 dicembre 1998,
anche  se rappresentati  da  iscrizioni contabili,  con il  pagamento
degli eventuali dietimi maturati fino a tale data sulla semestralita'
di interessi in corso.
  2. Il rimborso di cui al  comma precedente viene eseguito al prezzo
ufficiale registrato sul mercato  telematico delle obbligazioni (MOT)
del  26 novembre  1998. La  Banca d'Italia  provvede, al  riguardo, a
diramare apposito comunicato.
  3.   Il  prezzo   fissato   per  ogni   titolo  rimarra'   identico
indipendentemente  dalla  data  di effettiva  richiesta  di  rimborso
anticipato.