IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il decreto-legge  23 maggio  1994, n.  307, convertito,  con
modificazioni,  nella legge  22  luglio 1994,  n.  457, recante,  fra
l'altro, disposizioni concernenti  l'estinzione di crediti d'imposta,
ed, in particolare, l'art. 5, commi  1 e 1-bis, con cui si stabilisce
che all'estinzione  dei crediti  risultanti dalla  liquidazione delle
dichiarazioni dei  redditi, delle dichiarazioni  annuali dell'imposta
sul  valore aggiunto  e delle  dichiarazioni dei  sostituti d'imposta
relative agli interessi e ad  altri redditi da capitale, attinenti ai
periodi  d'imposta chiusi  entro  il 31  dicembre  1989, si  provvede
mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato;
  Visto il proprio  decreto n. 472259 del 25  giugno 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 157 dell'8 luglio 1998
con il  quale e' stata disposta,  per le finalita' di  cui all'art. 5
del citato  decreto-legge n. 307  del 1994, l'emissione di  una terza
tranche  di  certificati di  credito  del  Tesoro al  portatore,  con
godimento  1 gennaio  1995,  di durata  ottennale,  per l'importo  di
nominali  L. 1.767.840.000.000,  indicando,  nell'elenco allegato  al
decreto stesso,  i nominativi  dei soggetti creditori  d'imposta, gli
importi  rispettivamente attribuiti  nonche' le  relative aziende  di
credito mandatarie;
  Vista la lettera in data 2 settembre 1998 con la quale il Ministero
delle  finanze ha  comunicato che,  a seguito  di ulteriori  indagini
espletate, e' risultato  che per la societa'  Pirelli S.p.a, inserita
nel  citato elenco  dei contribuenti  aventi diritto  al rimborso  di
crediti d'imposta  mediante assegnazione  di titoli  di Stato  per L.
2.320.000.000, tale rimborso non ha  piu' ragione d'essere, in quanto
gia' in precedenza effettuato;
  Ritenuto,  pertanto, di  dover  rettificare  l'importo della  terza
tranche dei succitati  certificati di credito del  Tesoro, nonche' di
dover  sostituire il  certificato  globale  provvisorio al  portatore
rappresentativo della tranche medesima;
  Ritenuta, altresi', la necessita'  di rettificare l'elenco allegato
al gia'  citato decreto ministeriale  del 25 giugno 1998  nella parte
relativa al suddetto contribuente titolare di crediti d'imposta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A parziale modifica di quanto  disposto con il decreto ministeriale
del  25 giugno  1998, citato  nelle premesse,  l'importo della  terza
tranche  dei  certificati  di   credito  del  Tesoro  ottennali,  con
godimento  1  gennaio 1995,  emessi  con  il  decreto stesso  per  le
finalita' di cui all'art. 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307,
convertito nella  legge 22 agosto  1994, n. 457, e'  rideterminato in
nominali L. 1.765.520.000.000.
  Il certificato globale provvisorio  al portatore dell'importo di L.
1.767.840.000.000,  rappresentativo  della suddetta  tranche,  verra'
annullato e sostituito con altro  di valore pari all'importo nominale
rideterminato nella misura stabilita dal comma precedente.
  All'elenco allegato  al citato  decreto ministeriale del  25 giugno
1998 e' apportata la seguente variazione:
  e'  annullato  il  numero   progressivo  5)  dell'elenco  medesimo,
relativo all'azienda di credito  mandataria Credito Italiano - codice
ABI  2008   -  creditore   d'imposta  Pirelli  S.p.a.;   importo  dei
certificati assegnati: L. 2.320.000.000.
  Gli interessi relativi  alle prime sette cedole  dei certificati di
credito di cui  al comma precedente, corrisposti per  l'importo di L.
637.559.200,  verranno riversati,  con  valuta pari  al giorno  della
corresponsione, alla  Banca d'Italia,  che provvedera'  a trasferirli
con la stessa  valuta sul conto corrente intrattenuto  dal Tesoro con
la medesima  per il servizio  finanziario dei certificati  di credito
del Tesoro.