IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la legge  7  marzo  1996, n.  108,  recante disposizioni  in
materia di  usura e, in  particolare, l'art. 2,  comma 2, in  base al
quale il Ministro  del tesoro, sentiti la Banca  d'Italia e l'Ufficio
italiano dei  cambi, effettua  annualmente la  "classificazione delle
operazioni  per  categorie  omogenee,   tenuto  conto  della  natura,
dell'oggetto,  dell'importo,   della  durata,  dei  rischi   e  delle
garanzie";
  Visti i  propri decreti del  23 settembre  1996 e del  24 settembre
1997  recanti  la  classificazione delle  operazioni  creditizie  per
categorie  omogenee, ai  fini della  rilevazione dei  tassi effettivi
globali medi praticati dagli intermediari finanziari;
  Avute  presenti  le  "istruzioni   per  la  rilevazione  del  tasso
effettivo  globale medio  ai  sensi della  legge sull'usura"  emanate
dalla Banca d'Italia nei confronti  delle banche e degli intermediari
finanziari iscritti  nell'elenco speciale previsto dall'art.  107 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dall'Ufficio italiano
dei  cambi  nei  confronti  degli  intermediari  finanziari  iscritti
nell'elenco  generale  di  cui  all'art.  106  del  medesimo  decreto
legislativo;
  Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai fini  della  rilevazione dei  tassi  effettivi globali  medi
praticati  dalle   banche  e   dagli  intermediari   finanziari  sono
individuate, tenuto  conto della  natura e dell'oggetto,  le seguenti
categorie  omogenee  di  operazioni:  aperture di  credito  in  conto
corrente, finanziamenti per anticipi su  crediti e documenti e sconto
di  portafoglio commerciale,  crediti personali,  crediti finalizzati
all'acquisto rateale, operazioni di factoring, operazioni di leasing,
mutui,  prestiti contro  cessione del  quinto dello  stipendio, altri
finanziamenti a breve e medio/lungo termine.